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Document 31996D0606

    96/606/CE: Decisione della Commissione dell'11 ottobre 1996 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 269 del 22.10.1996, p. 18–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/606/oj

    31996D0606

    96/606/CE: Decisione della Commissione dell'11 ottobre 1996 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 269 del 22/10/1996 pag. 0018 - 0022


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1996 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/606/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE (2) in particolare l'articolo 11,

    considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Uruguay per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

    considerando che le prescrizioni della legislazione dell'Uruguay in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

    considerando che il «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Instituto Nacional de Pesca (INAPE)» autorità competente in Uruguay, è in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente;

    considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

    considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

    considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione dell'«INAPE» alla Commissione; che l'«INAPE» è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

    considerando che l'«INAPE» ha dato formali assicurazioni riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Instituto Nacional de Pesca (INAPE)» è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    Articolo 2

    I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay devono rispondere alle seguenti condizioni:

    1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello di cui all'allegato A;

    2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

    3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «Uruguay» e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

    Articolo 3

    1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

    2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Instituto Nacional de pesca (INAPE)», nonché il timbro ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

    Articolo 4

    La presente decisione si applica a partire dal 1° dicembre 1996.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

    (2) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

    ALLEGATO A

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    CERTIFICATO SANITARIO

    relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

    Numero di riferimento:

    Paese speditore:URUGUAY

    Autorità competente:«MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA (INAPE)»

    I. Identificazione dei prodotti

    Descrizione del prodotto: - della pesca o dell'acquacoltura (1)

    - specie (nome scientifico):

    - stato e tipo di trattamento (2):

    Numero di codice (eventuale):

    Tipo d'imballaggio:

    Numero di colli:

    Peso netto:

    Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

    II. Origine dei prodotti

    Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dall'«INAPE» per l'esportazione verso la CE:

    III. Destinazione dei prodotti

    I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti

    da: (Luogo di spedizione)

    a: (Paese e luogo di destinazione)

    con il seguente mezzo di trasporto:

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

    (1) Depennare la menzione inutile.

    (2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

    IV. Attestato di sanità

    L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:

    1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

    2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

    3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

    4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

    5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

    6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;

    il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE.

    Fatto a ,

    (Luogo)il (Data)

    (Firma dell'ispettore ufficiale) (1)

    Timbro ufficiale (1)

    (Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1)

    (1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO B

    1. Elenco degli stabilimenti

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Elenco delle navi officina

    >SPAZIO PER TABELLA>

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