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Document 31996D0484

    96/484/CECA: Decisione della Commissione del 13 marzo 1996 relativa ad un aiuto di Stato concesso dal Land della Baviera all'impresa siderurgica CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 198 del 8.8.1996, p. 40–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/484/oj

    31996D0484

    96/484/CECA: Decisione della Commissione del 13 marzo 1996 relativa ad un aiuto di Stato concesso dal Land della Baviera all'impresa siderurgica CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 198 del 08/08/1996 pag. 0040 - 0046


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 1996 relativa ad un aiuto di Stato concesso dal Land della Baviera all'impresa siderurgica CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/484/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

    vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (1),

    dopo aver invitato gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentare osservazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 di detta decisione,

    sulla base delle osservazioni pervenute,

    considerando quanto segue:

    I

    Il 19 luglio 1995 la Commissione ha deciso di aprire la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA («codice degli aiuti a favore della siderurgia») in relazione ad una serie di prestiti per complessivi 24,1125 Mio di DM (12,82 Mio di ECU) concessi dal Land della Baviera a Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (in appresso denominata «NMH») tra il luglio 1994 ed il marzo 1995. Sulla base delle informazioni fornite dal governo tedesco la Commissione era giunta alla conclusione che la concessione di tali prestiti all'impresa potesse non essere equiparabile ad un conferimento di capitale di rischio conforme alla prassi normalmente seguita in materia di investimenti in un'economia di mercato e che pertanto potesse costituire un aiuto di Stato incompatibile con il codice degli aiuti a favore della siderurgia e con il trattato che istituisce la Comunità europea di carbone e dell'acciaio («Trattato CECA»).

    Con lettera del 25 settembre 1995 la Commissione ha informato il governo tedesco della decisione di aprire la procedura, invitandolo altresì a fornire qualsiasi altra informazione potesse ritenere pertinente. Le autorità tedesche hanno risposto con lettera del 20 ottobre 1995, con la quale hanno fornito ulteriori informazioni in merito alle motivazioni che hanno indotto il governo della Baviera a concedere i prestiti di cui trattasi e nella quale hanno fatto riferimento alle lettere del 13 gennaio e 15 maggio 1995 inviate nell'ambito della procedura aperta il 30 novembre 1994 (2). In tali lettere le autorità tedesche avevano fatto riferimento alle lettere del 15 luglio, del 14 settembre e del 9 dicembre 1994, inviate nel quadro della procedura relativa agli interventi di finanziamento previsti a favore di NMH e di Lech-Stahlwerke GmbH (in appresso denominata «LSW») nell'ambito del piano di privatizzazione del governo della Baviera, sottolineando che tali prestiti andavano considerati esclusivamente in relazione a detto piano di privatizzazione (cfr. la presentazione dettagliata della posizione del governo tedesco nella sezione III).

    Il 4 aprile 1995 (3) la Commissione ha preso una decisione in cui dichiara che la prevista compensazione delle perdite per 125,7 Mio di DM (67,81 Mio di ECU) e la sovvenzione a favore degli investimenti per 56 Mio di DM (29,78 Mio di ECU) a favore di NMH, nonché la prevista compensazione delle perdite per 20 Mio di DM (10,63 Mio di ECU) a favore di LSW costituivano aiuti di Stato incompatibili con il codice degli aiuti a favore della siderurgia e che il governo della Baviera non poteva pertanto erogare tali aiuti. Gli interventi in oggetto erano stati previsti in relazione alla progettata privatizzazione delle quote societarie detenute dal Land della Baviera in NMH (45 %) ed in LSW (19,734 %), che sarebbero state cedute al gruppo Aicher. Il governo tedesco ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee chiedendo l'annullamento della decisione (4). NMH ha presentato ricorso presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee chiedendo anch'essa l'annullamento della decisione (5).

    Il 18 ottobre 1995 la Commissione ha deciso che i prestiti per complessivi 49,825 Mio di DM (26,5 Mio di ECU), concessi a favore di NMH dal Land della Baviera tra il marzo 1993 e l'agosto 1994 costituivano aiuti di Stato incompatibili con il codice degli aiuti a favore della siderurgia a con il trattato CECA e ne ha pertanto disposto il recupero (6). Il governo tedesco ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione (7) e ne ha altresì chiesto la soppressione conformemente all'articolo 39, secondo comma del trattato CECA. NMH ha presentato ricorso presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee chiedendo l'annullamento della decisione (8).

    La lettera con la quale la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di aprire la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (9); con tale lettera gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni in merito al caso in oggetto.

    Nel corso della presente procedura, alla Commissione sono pervenute le seguenti osservazioni:

    Un'associazione nazionale di produttori di acciaio ha fatto riferimento alle osservazioni presentate nell'ambito della procedura aperta il 30 novembre 1994, nelle quali aveva richiamato l'attenzione su un principio della giurisprudenza relativa agli aiuti di Stato all'interno della Comunità, in base al quale, nel caso di un'impresa a proprietà mista come NMH, il comportamento dell'investitore privato costituisce un indicatore fondamentale per stabilire se la partecipazione dello Stato possa essere considerata come conforme alla normale prassi seguita in un'economia di mercato. L'associazione ha inoltre sottolineato che il Land della Baviera, che deteneva solo il 45 % delle quote societarie, è stato l'unico socio a concedere prestiti nel periodo tra il luglio 1994 e il marzo 1995, laddove gli altri soci non hanno partecipato al finanziamento dell'impresa. L'associazione ha pertanto dichiarato di condividere la valutazione provvisoria della Commissione secondo la quale i prestiti potrebbero costituire aiuti di Stato.

    Tali osservazioni sono state comunicate al governo tedesco con lettera del 18 gennaio 1996 e con l'invito a pronunciarsi in proposito. Le autorità tedesche hanno risposto con lettera del 13 febbraio 1996 ribadendo la posizione già espressa, secondo la quale i prestiti in oggetto dovrebbero essere valutati esclusivamente in relazione al piano di privatizzazione del governo della Baviera. Secondo il governo tedesco, i prestiti sono stati concessi per consentire il proseguimento dell'attività dell'impresa fino alla effettiva realizzazione del piano di privatizzazione del governo della Baviera. Poiché tuttavia nell'aprile 1995 la Commissione ha statuito che gli interventi finanziari pubblici necessari per la privatizzazione non potrà essere realizzato se non dopo l'annullamento di tale decisione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, annullamento del quale il governo tedesco si ritiene certo.

    Le autorità tedesche hanno fatto presente che il Land della Baviera può sperare in un rimborso dei prestiti se ne mantiene le proprie quote e se NMH consegue un migliore risultato d'esercizio.

    II

    Sulla base delle informazioni disponibili, il caso si presenta come segue:

    Il 16 aprile 1987 è stata aperta la procedura fallimentare relativa al patrimonio di Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH («Maxhütte»). Il curatore fallimentare ha deciso il proseguimento dell'attività dell'impresa e la messa a punto di un piano di ristrutturazione. A metà del 1990, due imprese di nuova costituzione, Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (NMH) per la gamma dei prodotti CECA e Rohrwerke Neue Maxhütte GmbH (RNM) per la produzione di tubi, hanno rilevato le attività di Maxhütte i. K.. NMH detiene una partecipazione dell'85 % in RNM e il restante 15 % è detenuto da Kühnlein, di Norimberga, principale agente commerciale per la vendita dei tubi prodotti.

    I soci iniziali di NMH erano il Land della Baviera (45 %), Thyssen Edelstahlwerke AG (5,5 %), Thyssen Stahl AG (5,5 %), Lech-Stahlwerke GmbH (11 %), Krupp Stahl AG (11 %), Klöckner Stahl GmbH (11 %) e Mannesmann Röhrenwerke AG (11 %) (10). Nel 1988, il Land della Baviera aveva rilevato una quota del 19,734 % in LSW, al fine di consentire a quest'ultima di partecipare al capitale di NMH. Con la decisione del 26 luglio 1988, la Commissione ha dichiarato che la partecipazione pubblica in entrambe le imprese non contiene elementi di aiuti di Stato (11).

    Nell'agosto 1992, le autorità tedesche hanno informato la Commissione dell'intenzione del governo della Baviera di concedere ad NMH un prestito di 4,5 Mio di DM (2,4 Mio di ECU). La Commissione ha ritenuto che tale prestito non costituisse un aiuto di Stato, in quanto tutti i soci privati erano disposti, proporzionalmente alla propria partecipazione, a concedere prestiti simili alle stesse condizioni. Lo Stato si era pertanto comportato come i soci privati dell'impresa. Le autorità tedesche sono state informate di questa decisione (12) e della sua motivazione con lettera del 2 febbraio 1993.

    Con un contratto del 7 dicembre 1992 e 3 marzo 1993, Klöckner Stahl GmbH ha trasferito ad Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG (in appresso denominata «Annahütte»), di Hammerau, la propria partecipazione in NMH al prezzo di vendita di 1 DM (0,53 ECU). Il 14 giugno 1993 Krupp Stahl AG, Thyssen Stahl AG e Thyssen Edelstahlwerke AG hanno trasferito a LSW le proprie partecipazioni in NMH ad un prezzo pari a 200 000 DM (106 382 ECU). Il trasferimento delle quote delle quattro società di cui sopra alle due imprese del gruppo Aicher ha acquistato efficacia il 21 marzo 1994 dopo che il governo della Baviera aveva dato il suo assenso secondo quanto richiesto dall'atto costitutivo della società.

    Il capitale della società è attualmente ripartito come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    LSW e Annahütte sono controllate dall'impresa Aicher.

    NMH produce circa 299 000 tonnellate/anno di acciaio grezzo (capacità di 444 000 tonnellate/anno), 81 000 tonnellate l'anno di prodotti semilavorati e circa 85 000 tonnellate l'anno di profilati leggeri e pesanti (capacità di 258 000 tonnellate l'anno). La consociata RNM produce circa 70 000 tonnellate l'anno di tubi (capacità di 136 000 tonnellate l'anno). NMH ha cica 870 dipendenti (dati al 31 ottobre 1995); RNM impiega 560 persone. Dalla sua costituzione, a metà del 1990, NMH non ha mai registrato profitti e le perdite complessive fino alla fine del 1994 sono state valutate in 156,4 Mio di DM (83,19 Mio di ECU). Nel 1993 le perdite sono ammontate a circa 88 Mio di DM (46,8 Mio di ECU); il fatturato è stato di 216 Mio di DM (114,9 Mio di ECU). Le perdite erano da attribuire per il 25 % al contratto di associazione in partecipazione concluso con RNM. Nel 1994, a fronte di un fatturato di complessivi 284 Mio di DM (151 Mio di ECU), NMH ha registrato perdite per circa 44 Mio di DM (23,4 Mio di ECU) imputabili per un terzo al contratto di associazione in partecipazione concluso con RNM.

    A partire dal marzo 1992, quando Thyssen, Krupp e Klöckner hanno comunicato agli altri soci la decisione di cedere le proprie partecipazioni, il Land della Baviera ha cercato di mettere a punto un piano realizzabile di privatizzazione e ristrutturazione dell'impresa.

    L'imprenditore bavarese Max Aicher, che detiene una partecipazione in NMH attraverso LSW, ha proposto di ristrutturare l'impresa sulla base della tecnologia tradizionale che utilizza gli altiforni sfruttando le sinergie derivanti dalla concentrazione delle imprese siderurgiche bavaresi NMH, Annahütte e LSW. I costi di tale piano per il Land della Baviera sono stati valutati pari a circa 200 Mio di DM (106,4 Mio di ECU). Manfred Kühnlein, commerciante di tubi di Norimberga, che detiene una partecipazione del 15 % in RMN, ha proposto un programma denominato M.A.R.S., consistente nell'applicazione da parte di un gruppo di 14 imprese di una nuova tecnologia per il riciclaggio delle carrozzerie di autoveicoli, messa a punto da Voelst Alpine AG e Mercedes-Benz AG. I costi di questo piano per il Land della Baviera sono stati infine stimati pari a 280 Mio di DM (148,9 Mio di ECU). Nel 1993 l'impresa tedesca WASTE Management GmbH, appartenente alla società americana specializzata in riciclaggio WMX Technologies Inc. ha condotto uno studio sulla realizzabilità del programma di riciclaggio dei veicoli; agli inizi del 1994 è giunta alla conclusione che non si trattava di un programma economicamente valido. Le autorità bavaresi hanno dunque optato per la proposta dell'imprenditore Aicher. Nel maggio 1994 il governo tedesco ha notificato alla Commissione gli interventi finanziari previsti dal Land della Baviera in relazione al piano Aicher.

    Il 27 gennaio 1995, il Land della Baviera e Max Aicher GmbH & Co. KG hanno concluso un contratto con il quale hanno stabilito che la Baviera avrebbe ceduto la propria partecipazione del 45 % in NMH a Max Aicher GmbH & Co. KG al prezzo di 3 DM (1,59 ECU) e che avrebbe assunto a proprio carico l'80,357 % delle perdite registrate dall'impresa fino al termine del 1994. A fronte di perdite valutate in via definitiva pari a 156,4 Mio di DM (83,19 Mio di ECU), l'intervento del Land, secondo quanto convenuto con il contratto, sarebbe dunque ammontato a 125,7 Mio di DM (67,81 Mio di ECU). Sulla base del contratto, i prestiti concessi in qualità di azionista dal Land della Baviera sarebbero stati detratti dal previsto contributo al momento dell'applicazione del contratto stesso. Le parti hanno inoltre convenuto che il Land della Baviera avrebbe messo a disposizione 56 Mio di DM (29,78 Mio ECU) per investimenti. In un secondo contratto, del 27 gennaio 1995, il Land della Baviera ed il Signor Aicher hanno inoltre convenuto che il Land della Baviera avrebbe ceduto al Signor Aicher la sua partecipazione del 19,734 % del capitale di LSW al prezzo di vendita di 1 DM (0,53 ECU) ed avrebbe corrisposto ad LSW 20 Mio di DM (10,63 Mio di ECU) a titolo di «compensazione».

    Il governo tedesco ha notificato alla Commissione gli interventi finanziari progettati di cui sopra. Il 4 aprile 1995 la Commissione ha deciso che le misure in oggetto costituivano un aiuto di Stato e che pertanto non potevano essere realizzate. I contratti non sono dunque mai entrati in vigore, poiché la loro efficacia era stata subordinata all'autorizzazione della Commissione.

    Con lettere del 13 gennaio e 15 maggio 1995, il governo tedesco ha comunicato alla Commissione che il governo della Baviera, al fine di mantenere l'impresa in attività, oltre ai prestiti oggetto della decisione del 18 ottobre 1995 aveva concesso a NMH i seguenti prestiti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    I prestiti erano stati concessi per una durata di 10 anni e ad un tasso del 7,5 % annuo ed avrebbero dovuto essere rimborsati, in rate annue, solo a condizione che nell'esercizio precedente NMH avesse realizzato profitti.

    Successivamente al dicembre 1993, gli altri soci di NMH (Mannesmann Röhrenwerke AG 11 %), LSW (33 %) e Annahütte (11 %) non hanno partecipato al finanziamento della società.

    III

    Il governo tedesco si è pronunciato in merito alla decisione della Commissione di aprire la procedura ed in merito alle osservazioni pervenute. Le autorità tedesche sostengono che i prestiti contestati debbano essere visti esclusivamente in relazione al piano di privatizzazione e di ristrutturazione e non siano da considerarsi aiuti di Stato.

    Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, il Land della Baviera ha deciso nel 1992 di cedere la sua partecipazione in NMH e di ricorrere al settore privato per trovare una soluzione per il futuro dell'impresa. Le autorità bavaresi hanno condotto con diversi partner potenziali difficili trattative protrattesi per tutto il 1993 e fino al marzo 1994. Nel maggio 1994 le misure previste per il finanziamento del piano Aicher sono state comunicate alla Commissione, che ha adottato la decisione definitiva in relazione a tali misure il 4 aprile 1995.

    Senza l'apporto di mezzi liquidi effettuato dal Land della Baviera in qualità di socio, NMH, operante in perdita, non avrebbe potuto sopravvivere fino alla decisione definitiva della Commissione in merito alle misure finanziarie che dovevano consentire la privatizzazione. La Baviera avrebbe pertanto concesso i prestiti contestati al fine di garantire la prevista cessione delle proprie quote. Poiché il Land della Baviera è il socio principale di NMH detenendo una partecipazione del 45 %, il finanziamento dell'impresa corrisponderebbe al normale comportamento di un socio solvibile operante in un'economia sociale di mercato. Tali considerazioni valgono anche se gli altri soci, che detengono la maggioranza delle quote, non sono disposti a partecipare al finanziamento.

    Le autorità tedesche hanno fatto riferimento alle posizioni da esse espresse nel corso della procedura relativa alle misure previste per il finanziamento del piano di privatizzazione e ristrutturazione. In tale occasione avevano citato esempi a conferma della loro convinzione che investitori privati si sarebbero comportati in modo analogo. In particolare, veniva fatto riferimento all'esempio del gruppo privato Schörghuber nel caso Heilit & Woerner Bau AG (13).

    Secondo le autorità tedesche, il comportamento degli altri soci di NMH tra il luglio 1994 e il marzo 1995 non dovrebbe essere assunto come criterio per valutare il normale comportamento di un investitore operante in un'economia di mercato. Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, i soci Annahütte e LSW, appartenenti al gruppo Aicher, hanno smesso di partecipare al finanziamento di NMH rispettivamente nell'agosto e nel dicembre 1993 a causa dell'incertezza sulle possibilità di realizzazione dei loro piani relativi al futuro dell'impresa. Mannesmann sarebbe stata interessata esclusivamente a RNM e pertanto non sarebbe state disposta a contribuire al finanziamento di NMH. Secondo le autorità tedesche, in tale situazione il finanziamento di NMH da parte del socio principale, il Land della Baviera, corrisponde al normale comportamento di un investitore privato che disponga di sufficienti mezzi finanziari per fornire all'impresa le risorse liquide necessarie al proseguimento dell'attività.

    Il governo tedesco auspica inoltre che nella valutazione del finanziamento di NMH si tenga conto della modesta quota di mercato rappresentata dall'impresa sul mercato europeo dell'acciaio, corrispondente secondo i suoi dati a circa lo 0,2 %.

    IV

    Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH è un'impresa che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 80 del trattato CECA, producendo prodotti che figurano nell'allegato I al trattato CECA; sono pertanto applicabili il trattato CECA ed il codice degli aiuti a favore della siderurgia.

    Deve essere considerato aiuto di Stato a norma dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche ad imprese siderurgiche pubbliche o private sotto forma di assunzione di partecipazioni, conferimenti di capitale o analoghe misure di finanziamento, quando il trasferimento non rappresenta un normale apporto di capitale di rischio, secondo la normale prassi di investimento in un'economia di mercato, in vista di una rendita futura o di altri proventi (14).

    I prestiti per complessivi 24,1125 Mio di DM (12,82 Mio di ECU) concessi dal Land della Baviera a NMH costituiscono un trasferimento di fondi pubblici ad un'impresa siderurgica. Resta da stabilire se tale trasferimento di fondi possa essere considerato un apporto di capitale di rischio secondo la normale prassi d'investimento in un'economia di mercato, in vista di un rimborso futuro o di altri profitti.

    Nel valutare la questione se un determinato conferimento di fondi pubblici corrisponda alla normale prassi in un'economia di mercato, la Commissione ha sempre preso come criterio di riferimento il comportamento di un investitore privato che si trovi nella stessa situazione dello Stato. I soci privati dell'impresa in oggetto, dovendo valutare se un investimento sia economicamente opportuno, prenderebbero in considerazione esclusivamente la situazione economica dell'impresa.

    Un socio privato non dovrebbe essere disposto a fornire mezzi finanziarie ad un'impresa che si trovi in difficoltà economiche se gli altri soci non sono disposti a contribuire anch'essi in misura proporzionale alla partecipazione detenuta. Secondo il diritto tedesco, i prestiti dei soci concessi o non ritirati in circostanze nelle quali la situazione finanziaria di un'impresa sia tale da dar luogo al fallimento, salvo apporto di ulteriore capitale di rischio da parte dei soci, devono considerarsi in caso di fallimento come conferimento di capitale proprio («prestiti sostitutivi del capitale proprio» a norma dei paragrafi 32a e 32b della «Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung» - legge sulle società a responsabilità limitata -, in appresso denominata «LSRL»). Sulla base di tale situazione giuridica, i prestiti concessi dai soci al fine di evitare l'insolvenza e il conseguente fallimento di un'impresa sono da considerarsi sostanzialmente equivalenti all'apporto di capitale proprio. La LSRL, al paragrafo 26, secondo comma fa riferimento al principio di carattere generale secondo il quale i soci sono disposti ad apportare ulteriore capitale di rischio solo se anche gli altri soci mettono a disposizione nuovo capitale in misura proporzionale alla loro partecipazione nella società. Un socio non è tuttavia fondamentalmente obbligato ad effettuare conferimenti di capitale proprio a favore di una SRL al di là della quota sociale inizialmente versata (paragrafo 707 del codice civile), neanche qualora in caso contrario la società risultasse insolvente.

    Tra il luglio 1994 e il marzo 1995, il Land della Baviera, che detiene il 45 % delle quote di NMH, ha messo a disposizione la totalità dei fondi liquidi conferiti dai soci per consentire il proseguimento dell'attività dell'impresa che operava in perdita. Le imprese appartenenti al gruppo Aicher avevano posto fine alla loro partecipazione al finanziamento di NMH all'inizio dell'anno 1994, immediatamente prima della decisione definitiva del governo bavarese di realizzare il piano Aicher. Tali imprese non hanno ripreso il conferimento di fondi neppure dopo essere state scelte quali futuri soci di maggioranza di NMH ed hanno piuttosto fatto affidamento sulla disponibilità del Land a proseguire l'attività di NMH fino all'autorizzazione della Commissione di ulteriori conferimenti di fondi pubblici da parte del Land della Baviera.

    Mannesmann Röhrenwerke AG nonostante fosse socio di NMH, non era a sua volta disposta a contribuire finanziariamente alla ristrutturazione dell'impresa. L'intenzione di mantenere la guida industriale di RNM può effettivamente costituire una spiegazione del fatto che essa si sia comportata in modo diverso rispetto a Krupp, Thyssen e Klöckner, non dimostra tuttavia che il comportamento del Land corrisponda a quello di un investitore operante in un'economia di mercato. Se prestiti in qualità di socio a favore di NMH fossero stati economicamente ragionevoli e redditizi, l'impresa privata Mannesmann li avrebbe concessi.

    Il comportamento degli altri soci privati di NMH, che detenevano il restante 55 % delle quote societarie, dimostra pertanto che un investitore privato in una situazione analoga non avrebbe fornito i mezzi finanziari messi a disposizione del Land della Baviera.

    Va inoltre rilevato che il Land della Baviera non ha mai potuto contare su un rimborso dei prestiti. Se NMH fosse stata dichiarata in fallimento, i prestiti, sulla base delle disposizioni di legge di cui sopra (paragrafi 32a e 32b LSRL) sarebbero stati considerati equivalenti al capitale proprio, cosicché il Land avrebbe potuto ottenere il rimborso solo una volta che fossero stati soddisfatti tutti gli altri creditori, fatto questo altamente improbabile.

    A ciò si aggiunge che all'epoca in cui sono stati concessi i prestiti contestati, il Land della Baviera era anche disposto a rinunciare ai crediti derivanti da tali prestiti pur di consentire la vendita della propria partecipazione in NMH e mantenere posti di lavoro nell'Alto Palatinato, zona strutturalmente carente. Già nel marzo 1994, la Baviera aveva scelto il piano Aicher che prevedeva la rinuncia ed il rimborso dei prestiti. Nel maggio 1995, il Land ha comunicato alla Commissione la propria intenzione di ripianare circa l'80 % delle perdite incorse fino al 1994, valutate pari a 125,7 Mio di DM (67,81 Mio di ECU). Sulla base del piano notificato, i prestiti concessi in qualità di socio dal Land della Baviera fino all'entrata in vigore dell'accordo di privatizzazione sarebbero stati portati in detrazione al contributo previsto.

    In un'economia di mercato, un investitore privato si attenderebbe sempre, almeno a lungo termine, un rendimento dei suoi prestiti o degli altri finanziamenti concessi. A tale proposito, la Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 21 marzo 1991 (15) si è pronunziata come segue: «Tuttavia, quando i conferimenti di capitali di un investitore pubblico prescindano da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo termine, essi vanno considerati aiuti [ . . . ]».

    Il comportamento del Land della Baviera in occasione della concessione dei prestiti contestati non corrisponde dunque al normale comportamento di un investitore privato operante in un'economia di mercato. Né valgono a dimostrare il contrario gli esempi addotti dalle autorità tedesche. Già nella sua decisione del 4 aprile 1995, la Commissione ha spiegato dettagliatamente che gli esempi in oggetto non sono adeguati a comprovare che un investitore privato sarebbe stato disposto a fornire capitale anche senza adeguate prospettive di un profitto economico.

    Neanche l'esempio del gruppo privato bavarese Schörghuber, che dopo un ripianamento definitivo delle perdite ha trasferito a Walter Bau Ag la propria partecipazione in Heilit & Woerner Bau AG, costituisce una prova del fatto che gli investitori privati sarebbero disposti a mantenere in vita un'impresa deficitaria solo per rispettare presunti impegni d'interesse collettivo in un'economia sociale di mercato. È vero che di tanto in tanto sia le imprese che le persone private mettono a disposizioni fondi per fini benefici o di pubblica utilità, tuttavia tale comportamento è fondamentalmente diverso rispetto a quello di un investitore privato orientato sulla base dei principi di un'economia di mercato, e non può quindi essere assunto come criterio di raffronto tra il comportamento di un ente pubblico e il comportamento tipico di un investitore privato operante in un'economia di mercato.

    Nel caso in oggetto, è chiaramente possibile che alla base del comportamento della Baviera vi sia la volontà del governo del Land di evitare problemi sociali in una regione strutturalmente debole, di non essere considerato dall'opinione pubblica come responsabile del fallimento di un'impresa e di aiutare piuttosto un'impresa in difficoltà a recuperare la propria redditività economico-finanziaria. Si tratta di motivazioni tipiche della concessione di aiuti. Esse non costituiscono alcuna prova del fatto che un sostegno finanziario concesso sulla base di tali motivi non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA e dell'articolo 1 del codice degli aiuti a favore della siderurgia.

    Se ne deve dunque trarre la conclusione che i prestiti per complessivi 24,1125 Mio di DM (12,82 Mio di ECU), concessi ad NMH dal Land della Baviera in qualità di socio tra il luglio 1994 ed il marzo 1995, costituiscono un aiuto di Stato.

    L'elemento di aiuto di tali prestiti non è dato da un trattamento privilegiato per quanto concerne gli interessi, ma dallo stesso capitale messo a disposizione. I prestiti sono equiparabili ad un apporto di capitale proprio, poiché il Land della Baviera in veste di mutuante avrebbe riscosso le rate annue di ammortamento del capitale solo nel caso in cui l'impresa avesse registrato utili nell'esercizio precedente. Questo è ciò che accade normalmente nel caso di apporto di capitale proprio. Inoltre, in caso di fallimento i prestiti sarebbero considerati come conferimenti complementari di capitale proprio («prestiti sostitutivi del capitale proprio», cfr. paragrafi 32a e 32b LSRL). Non avendo il Land della Baviera alcuna ragionevole speranza di ottenere il rimborso dei prestiti sostitutivi del capitale proprio, l'importo stesso del prestito deve essere considerato come capitale proprio conferito dal socio di una società a responsabilità limitata che si trovi in difficoltà.

    A norma dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA gli aiuti di Stato a favore di imprese siderurgiche sono proibiti. Il codice degli aiuti a favore della siderurgia, approvato a norma dell'articolo 95 del trattato CECA con il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, dispone che determinati tipi di aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune. Si tratta tra gli altri degli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo (articolo 2), degli aiuti a favore della tutela dell'ambiente (articolo 3) e degli aiuti per le chiusure (articolo 4), nonché degli aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi generali in determinate regioni della Comunità (articolo 5). Gli aiuti concessi a favore di NMH non rientrano in nessuna di tali categorie.

    V

    La Commissione conclude pertanto che i fondi per complessivi 24,1125 Mio di DM (12,82 Mio di ECU) concessi sotto forma di prestiti dal Land della Baviera all'impresa siderurgica CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH tra il luglio 1994 ed il marzo 1995 rappresentano un aiuto di Stato incompatibile con il trattato CECA e con il codice degli aiuti a favore della siderurgia.

    Qualsiasi aiuto concesso illegalmente deve dar luogo, di regola, al rimborso da parte dell'impresa beneficiaria. Tale rimborso deve essere effettuato secondo le norme sostanziali e procedurali della legislazione tedesca e comprende gli interessi, calcolati assumendo come tasso di riferimento quello utilizzato nella valutazione negli aiuti regionali, a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.

    La modesta quota di mercato detenuta da NMH sul mercato europeo dei prodotti siderurgici non è rilevante ai fini del rimborso di aiuti concessi illegalmente. Qualsiasi aiuto di Stato a favore di imprese siderurgiche CECA concesso in violazione del trattato CECA o del codice degli aiuti a favore della siderurgia è da considerarsi inammissibile indipendentemente dal fatto che l'aiuto, stanti le dimensioni dell'impresa interessata, non falsi la concorrenza che in misura relativamente modesta.

    Non vi è alcuna ragione giuridica per sospendere l'ingiunzione di recupero di aiuti illegalmente concessi, stessi prima della Commissione sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune. Il trattato CECA ed il codice degli aiuti a favore della siderurgia si applicano indistintamente a tutte le imprese siderurgiche CECA europee. Nessuna impresa deve trarre vantaggio dalla disponibilità di uno Stato a conferirle fondi pubblici in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2 del codice degli aiuti a favore della siderurgia.

    Nel caso di cui trattasi non vi è alcuna ragione per sospendere l'ingiunzione di recupero degli aiuti concessi illegalmente fino a quando la Corte di giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado delle Comunità europee non siano pervenuti ad una decisione nelle cause C-158/95 e T-129/95. I ricorsi contro una decisione della Commissione secondo la quale determinati progetti di finanziamento di un'impresa siderurgica costituiscono aiuti di Stato e non possono pertanto essere concessi non hanno effetto sospensivo.

    L'impresa beneficiaria di tali misure di finanziamento non può percepire aiuti di Stato che le consentano di proseguire l'attività fino alla decisione definitiva in sede giudiziaria. Il fatto che la Commissione ed uno Stato membro abbiano opinioni diverse in merito alla questione se il finanziamento progettato costituisca o meno un aiuto di Stato non significa che l'impresa in oggetto possa beneficiare gli aiuti al funzionamento altrimenti vietati per le imprese siderurgiche CECA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I fondi per complessivi 24,1125 Mio di DM che il Land della Baviera ha concesso all'impresa siderurgica CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, di Sulzbach-Rosenberg, sotto forma di prestiti in quattro rate dal luglio 1994 al marzo 1995 rappresentano un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e vietato a norma del trattato CECA e della decisione n. 3855/91/CECA.

    Articolo 2

    La Germania deve esigere la restituzione degli aiuti dall'impresa beneficiaria. La restituzione avviene secondo le norme sostanziali e procedurali della legislazione tedesca, e comprende gli interessi decorrenti dalla data di concessione degli aiuti, al tasso normalmente applicato ai fini dell'esame dei regimi di aiuti regionali.

    Articolo 3

    Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

    Articolo 4

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1996.

    Per la Commissione

    Karel VAN MIERT

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

    (2) GU n. C 173 dell'8. 7. 1995, pag. 3.

    (3) GU n. L 253 del 21. 10. 1995, pag. 22.

    (4) Causa C-158/95, GU n. C 208 del 12. 8. 1995, pag. 4.

    (5) Causa T-129/95, GU n. C 229 del 2. 9. 1995, pag. 21.

    (6) GU n. L 53 del 2. 3. 1996, pag. 41.

    (7) Causa C-399/95, GU n. C 77 del 16. 3. 1996, pag. 5.

    (8) Causa T-2/96, GU n. C 64 del 2. 3. 1996, pag. 23.

    (9) GU n. C 312 del 23. 11. 1995, pag. 19.

    (10) Decisione della Commissione del 27 giugno 1989; cfr. 19 Relazione sulla politica di concorrenza (1990), punto 75, pag. 86; Bollettino CE 6-1989, punto 2.1.74.

    (11) Cfr. 18 Relazione sulla politica di concorrenza (1989), punto 198, pag. 163.

    (12) Decisione della Commissione del 23 dicembre 1992; cfr. Bollettino CE 12-1992, punto 1.3.78.

    (13) Cfr. La presentazione dettagliata di questo caso nella decisione della Commissione del 4 aprile 1995, GU n. L 253 del 21. 10. 1995, pag. 22.

    (14) Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, causa C-40/85, Belgio/Commissione, Raccolta 1986, pag. 2321 e 2345; Causa C-303/84, Italia/Commissione, Raccolta 1991, pag. I-1434, e I-1476; Decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57, parte II, quinto capoverso; comunicazione della Commissione agli Stati membri sulle imprese pubbliche, GU n. C 307 del 13. 11. 1993, pag. 3, punti da 10 a 21.

    (15) Italia/Commissione (ENI Lanerossi), Raccolta 1991, pag. i-1433, I-1476, punti 21 e 22.

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