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Document 31996D0191

    96/191/CE: Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 1996, relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina)

    GU L 61 del 12.3.1996, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/191/oj

    Related international agreement

    31996D0191

    96/191/CE: Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 1996, relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina)

    Gazzetta ufficiale n. L 061 del 12/03/1996 pag. 0031 - 0031


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1996 relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina) (96/191/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafi 2 e 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la Commissione ha partecipato, in nome della Comunità, ai negoziati per la conclusione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina), che è stata firmata il 7 novembre 1991 in nome della Comunità;

    considerando che la conclusione di detta Convenzione si inserisce nel quadro della partecipazione della Comunità alle azioni internazionali di protezione dell'ambiente, auspicata nella risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1992 relativa al quinto programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente;

    considerando che la protezione delle Alpi costituisce un aspetto fondamentale per l'insieme degli Stati membri dato il carattere transfrontaliero dei problemi economici, sociali ed ecologici dello spazio alpino;

    considerando che è pertanto opportuno che la Comunità approvi la suddetta Convenzione;

    considerando che, affinché la Convenzione entri rapidamente in vigore, è opportuno che gli Stati membri firmatari espletino quanto prima le rispettive procedure di ratifica, di accettazione o di approvazione, in modo che la Comunità e detti Stati membri possano depositare i loro rispettivi strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina) è approvata a nome della Comunità europea.

    Il testo della Convenzione è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità lo strumento di approvazione presso la Repubblica d'Austria, a norma dell'articolo 12 della Convenzione.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. LUCCHETTI

    (1) GU n. C 278 del 5. 10. 1994, pag. 8.

    (2) GU n. C 18 del 23. 1. 1995, pag. 426.

    (3) GU n. C 110 del 2. 5. 1995, pag. 1.

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