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Document 31995R1419

    Regolamento (CE) n. 1419/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 437/95 recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame

    GU L 141 del 24.6.1995, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1419/oj

    31995R1419

    Regolamento (CE) n. 1419/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 437/95 recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame

    Gazzetta ufficiale n. L 141 del 24/06/1995 pag. 0008 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 1419/95 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 437/95 recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 973/95 (5), ha stabilito le modalità di concessione di una restituzione speciale all'esportazione di prodotti del settore del pollame in taluni paesi terzi;

    considerando che i titoli rilasciati nel quadro del regolamento (CE) n. 437/95 sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione (6); che, per favorire lo smercio delle quantità restanti, è opportuno agevolare l'accesso degli operatori al regime di cui al regolamento (CE) n. 437/95;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 437/95 è modificato come segue:

    1) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

    « a) i prodotti sono esportati per essere immessi in consumo in Russia, in Azerbaigian, in Armenia, in Georgia, in Tagikistan, in Uzbekistan, in Albania, in Angola o in Iran; »

    2) il testo della lettera c) è soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

    (4) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 30.

    (5) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 65.

    (6) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

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