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Document 31994R3314
Council Regulation (EC) No 3314/94 of 22 December 1994 amending the Regulation (EEC) 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Regolamento (CE) n. 3314/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale nella navigazione interna
Regolamento (CE) n. 3314/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale nella navigazione interna
GU L 350 del 31.12.1994, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/04/1999
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31989R1101 | complemento | articolo 5.1 | 01/01/1995 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repealed by | 31999R0718 | 28/04/1999 |
Regolamento (CE) n. 3314/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale nella navigazione interna
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 31/12/1994 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0205
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0205
REGOLAMENTO (CE) N. 3314/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale nella navigazione interna IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione del 1994, e particolarmente il suo articolo 169, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale della navigazione interna (1), stabilisce un regime di demolizione di battelli; considerando che il regolamento (CE) n. 844/94 (2), che ha modificato il regolamento (CEE) n. 1101/89 al fine di precisare maggiormente la definizione dei battelli appartenenti alla flotta attiva, e ha aggiunto un criterio nuovo che consiste nella condizione di aver pagato per un certo battello almeno tre volte il contributo annuo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1101/89; considerando che questo criterio non permette ai trasportatori per navigazione interna di un nuovo Stato membro, durante i primi anni che seguono l'adesione, di destinare i battelli della sua flotta alla demolizione e all'utilizzazione come tonnellaggio di compensazione nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89; che coneguentemente conviene prevedere per questo periodo una deroga a questo criterio per i battelli della flotta di un nuovo Stato membro a condizione che, alla data del 28 aprile 1994, ossia la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 844/94, siano stati immatricolati in questo Stato e gestiti da una impresa ivi stabilita; considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione del 1994, le istituzioni della Comunità europea possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione, e che tali misure divengono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente: « La condizione di pagamento indicata nella parte introduttiva del terzo comma non è applicabile, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione di un nuovo Stato membro, per i battelli che fanno parte della flotta attiva di questo Stato che, alla data del 28 aprile 1994, erano immatricolati e utilizzati da un'impresa ivi stabilita. Il contributo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 deve tuttavia essere stato versato per questi battelli a decorrere dall'adesione. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data del trattato di adesione del 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER (1) GU n. L 116 del 28. 4. 1994, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione (GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 22). (2) GU n. L 98 del 16. 4. 1994, pag. 1.