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Document 31994R3304
Commission Regulation (EC) No 3304/94 of 21 December 1994 amending certain Regulations on cereals and rice on account of the Accession of Austria, Finland and Sweden
Regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 recante modifica di taluni regolamenti nel settore dei cereali e del riso a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
Regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 recante modifica di taluni regolamenti nel settore dei cereali e del riso a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
GU L 341 del 30.12.1994, p. 48–48
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No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2009; abrogato da 32009R0147
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31988R0479 | ||||
Modifies | 31992R2145 | modifica | allegato | 01/01/1995 | |
Modifies | 31993R1533 | modifica | articolo 14BIS | 01/01/1995 | |
Modifies | 31993R1621 | modifica | allegato 1 | 01/01/1995 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32009R0147 | 13/03/2009 | |||
Modified by | 32009R0147 | abrogazione parziale |
Regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 recante modifica di taluni regolamenti nel settore dei cereali e del riso a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
Gazzetta ufficiale n. L 341 del 30/12/1994 pag. 0048 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0155
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0155
REGOLAMENTO (CE) N. 3304/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 recante modifica di taluni regolamenti nel settore dei cereali e del riso a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (1), in particolare l'articolo 169, paragrafo 2, considerando che l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia rende necessaria l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 479/88 della Commissione, del 22 febbraio 1988, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario comunitario annuo relativo a 2 500 t di malto non torrefatto di cui al codice NC 1107 10 99, originario della Finlandia e da essa proveniente (2), nonché l'adattamento dei seguenti regolamenti: - regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione , del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso (3), - regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/94 (5), - regolamento (CEE) n. 1621/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime di prelievi all'importazione nel settore dei cereali (6), modificato dal regolamento (CE) n. 795/94 (7); considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione (8), le istituzioni dell'Unione possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione e tali misure entrano in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il regolamento (CEE) n. 479/88 è abrogato. 2. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 nella zona II, lettera c) sono soppressi i termini « Svezia » e « Finlandia ». 3. All'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 1533/93 sono soppressi i termini « in Austria ». 4. Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1621/93 sono soppressi i riferimenti alla Svezia e alla Finlandia. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austrta, della Finlandia e della Svezia. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21. (2) GU n. L 49 del 23. 2. 1988, pag. 8. (3) GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20. (4) GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15. (5) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1. (6) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 36. (7) GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 17. (8) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 9.