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Document 31994R2666

    REGOLAMENTO (CE) N. 2666/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari dei paesi terzi mediterranei

    GU L 284 del 1.11.1994, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2666/oj

    31994R2666

    REGOLAMENTO (CE) N. 2666/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari dei paesi terzi mediterranei

    Gazzetta ufficiale n. L 284 del 01/11/1994 pag. 0041 - 0043
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0147
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0147


    REGOLAMENTO (CE) N. 2666/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari dei paesi terzi mediterranei

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune disposizioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei (1), in particolare l'articolo 2,

    considerando che, conformemente agli accordi conclusi con vari paesi terzi mediterranei, la Comunità può decidere una differenziazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari di tali paesi, tenendo conto dei bilanci annui degli scambi stabiliti per prodotto e per paese in applicazione del regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei (2);

    considerando che l'esame delle prospettive delle correnti di esportazioni dei paesi terzi mediterranei, considerate nell'ambito dell'andamento generale del mercato comunitario, evidenzia l'opportunità di porre in essere la modulazione del prezzo di entrata per le arance, le clementine, i mandarini e altri simili ibridi di agrumi, nonché per i limoni e i pomodori;

    considerando che, per ciascuno dei prodotti in causa, la modulazione del prezzo di entrata deve riguardare l'importo da dedurre, quale dazio doganale, dai corsi rappresentativi rilevati nella Comunità ai fini del calcolo del prezzo d'entrata di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (4); che per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito appaiono consone riduzioni di cinque sesti, da applicarsi durante i periodi di scambi; che tali riduzioni devono essere applicate limitatamente a quantitativi prestabiliti, in conformità degli accordi mediterranei;

    considerando che la suddetta modulazione del prezzo di entrata è prevista per quantitativi determinati, che devono essere contabilizzati durante i periodi fissati negli accordi; che tale contabilizzazione si effettua nel quadro del controllo posto in essere per la gestione dei contingenti;

    considerando che non appena sono raggiunti i quantitativi previsti dagli accordi mediterranei e riportati nel presente regolamento la Commissione ne informa gli Stati membri;

    considerando che, in base ai risultati dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, occorre limitare l'applicazione della modulazione del prezzo di entrata fino al momento dell'entrata in vigore del suddetto accordo;

    considerando che occorre tuttavia conservare i dati relativi ai periodi globali di contabilizzazione figuranti nell'allegato, che sono destinati esclusivamente, nel quadro del presente regolamento, a situare nel tempo i periodi di applicazione della modulazione del prezzo di entrata;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti originari dei paesi terzi mediterranei in allegato, l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto della percentuale indicata nello stesso allegato nei periodi e limitatamente ai quantitativi ivi indicati.

    Articolo 2

    1. Le imputazioni ai quantitativi previsti si effettuano man mano che i prodotti vengono presentati in dogana sulla scorta di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci.

    Una merce può essere imputata a tale quantitativo solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a decorrere dalla quale non è più applicabile il regime preferenziale.

    Il grado di utilizzazione dei quantitativi è constatato a livello comunitario in base alle importazioni imputate secondo le modalità stabilite nei commi precedenti.

    Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 3, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità di cui sopra.

    2. In caso di importazioni effettive, gli Stati membri comunicano alla Commissione i rendiconti delle imputazioni ogni dieci giorni, trasmettendo i medesimi nel termine di cinque giorni a decorrere dalla fine di ogni decade.

    3. Non appena sono raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato, la Commissione comunica agli Stati membri la data a decorrere dalla quale cessa di essere applicabile il regime preferenziale.

    Articolo 3

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'applicazione del presente regolamento e, all'occorrenza, per il coordinamento con il regime di gestione dei contingenti tariffari.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 340 del 23. 11. 1989, pag. 2.

    (2) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.

    (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (4) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

    ALLEGATO

    MODULAZIONE PREZZO DI ENTRATA "" ID="1">ex 0805 10 > ID="2">Arance fresche o refrigerate> ID="3">Israele> ID="4">293 000> ID="5">dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995> ID="6">dall'1. 12. 1994 al 31. 5. 1995> ID="7">Cinque sesti"> ID="3">Marocco> ID="4">265 000"> ID="3">Tunisia> ID="4">28 000"> ID="3">Egitto> ID="4">7 000"> ID="3">Cipro> ID="4">67 000> ID="5">dall'1. 1. 1995> ID="6">dall'1. 1. 1995> ID="7">Cinque sesti"> ID="5">al 31. 5. 1995> ID="6">al 31. 5. 1995"> ID="1">ex 0805 20 > ID="2">Mandarini e altri ibridi di agrumi freschi o refrigerati, escluse le clementine> ID="3">Marocco> ID="4">Marocco 110 000

    Israele 14 200> ID="5">dall'1. 7. 1994> ID="6">dall'1. 11. 1994> ID="7">Cinque sesti"> ID="3">Israele> ID="5">al 30. 6. 1995> ID="6">a fine"> ID="6">febbraio 1995"> ID="1">ex 0805 20 > ID="2">Clementine fresche o refrigerate> ID="3">Marocco> ID="6">dall'1. 12. 1994> ID="7">Cinque sesti"> ID="3">Israele> ID="6">a fine"> ID="6">febbraio 1995"> ID="1">ex 0805 30 10> ID="2">Limoni freschi o refrigerati> ID="3">Cipro> ID="4">15 000> ID="5">dall'1. 1. 1995 al 31. 5. 1995> ID="6">dall'1. 1. 1995> ID="7">Cinque sesti"> ID="3">Turchia> ID="4">12 000> ID="6">al 31. 5. 1995"> ID="3">Israele> ID="4">6 400"> ID="1">0702 00 > ID="2">Pomodori freschi o refrigerati> ID="3">Marocco> ID="4">86 000> ID="5">dal 15. 11. 1994> ID="6">dal 15. 11. 1994> ID="7">Cinque sesti"> ID="5">al 31. 5. 1995> ID="6">al 20. 12. 1994">

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