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Document 31994R2205

    REGOLAMENTO (CE) N. 2205/94 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1994 che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all' intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1994/1995

    GU L 236 del 10.9.1994, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2205/oj

    31994R2205

    REGOLAMENTO (CE) N. 2205/94 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1994 che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all' intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1994/1995

    Gazzetta ufficiale n. L 236 del 10/09/1994 pag. 0014 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0037
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0037


    REGOLAMENTO (CE) N. 2205/94 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1994 che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1994/1995

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (2), in particolare l'articolo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2054/93 (4), ha fissato, tra l'altro, al 14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal frumento duro; che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3134/93 (6), il tenore massimo di umidità è stato fissato al 14,5 %; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regolamento, gli Stati membri possono essere autorizzati, a loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità del 15 % per i cereali offerti all'intervento, ad eccezione del granturco e del sorgo;

    considerando che taluni Stati membri hanno presentato domande in tal senso;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli Stati membri figuranti nell'allegato del presente regolamento sono autorizzati a fissare al 15 % il tenore massimo di umidità per i cereali ivi indicati e offerti all'intervento nel corso della campagna 1994/1995.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

    (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

    (4) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 6.

    (5) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

    (6) GU n. L 280 del 13. 11. 1993, pag. 15.

    ALLEGATO

    Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1994-1995

    "" ID="1">Belgio> ID="2">Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo"> ID="1">Danimarca> ID="2">Tutti i cereali, salvo il frumento duro, la segala, granturco e sorgo"> ID="1">Francia> ID="2">Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo"> ID="1">Irlanda> ID="2">Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo"> ID="1">Lussemburgo> ID="2">Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo"> ID="1">Paesi Bassi> ID="2">Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo"> ID="1">Portogallo> ID="2">Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo"> ID="1">Repubblica federale di Germania> ID="2">Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo">

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