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Document 31994R2193

    Regolamento (CE) n. 2193/94 della Commissione dell'8 settembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitàrio

    GU L 235 del 9.9.1994, p. 6–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2193/oj

    31994R2193

    Regolamento (CE) n. 2193/94 della Commissione dell'8 settembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitàrio

    Gazzetta ufficiale n. L 235 del 09/09/1994 pag. 0006 - 0035
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0009
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0009


    REGOLAMENTO (CE) N. 2193/94 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 249,

    considerando che, ai fini della parità di trattamento degli interessati, è opportuno specificare chiaramente nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1500/94 (3), che l'immissione in libera pratica può, in taluni casi, essere preceduta da un deposito temporaneo, anche qualora l'immissione in libera pratica abbia luogo mediante la procedura di domiciliazione; che è opportuno operare una distinzione chiara tra le diverse situazioni che si possono produrre; che gli obblighi inerenti alla procedura di domiciliazione devono essere adattati per tener conto di tali possibilità;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 contiene talune disposizioni relative al visto e alla destinazione dei vari esemplari della lettera di vettura CIM in occasione dell'importazione di merci da paesi terzi mediante ferrovia;

    considerando che è opportuno emendare dette disposizioni per prendere in considerazione il caso in cui tali merci siano sdoganate durante il trasporto e spedite fino allo Stato membro di destinazione accompagnate dalla lettera di vettura CIM iniziale;

    considerando che occorre ricordare le modalità di identificazione previste nell'ambito del regime di perfezionamento attivo e precisare che è possibile ricorrere a un controllo documentario per assicurarsi che i prodotti compensatori ottenuti siano stati fabbricati a partire da merci d'importazione;

    considerando che la normativa comunitaria in materia di perfezionamento attivo è stata concepita in modo da decentrare il più possibile i differenti aspetti connessi al regime; che essa prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione venga concessa esclusivamente quando non si rechi pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità (condizioni economiche); che la stessa normativa prevede un determinato numero di situazioni nelle quali le condizioni economiche sono considerate soddisfatte; che, in determinate circostanze, anche se tali condizioni possono considerarsi come formalmente soddisfatte da parte delle autorità doganali presso le quali è stata presentata la domanda di autorizzazione, il ricorso al regime potrebbe avere come conseguenza reale un pregiudizio alla posizione concorrenziale dei produttori comunitari;

    considerando che occorre adottare disposizioni che garantiscano il rispetto delle condizioni economiche in caso di domande presentate per operazioni di perfezionamento attivo in modo che possa stabilirsi un giusto equilibrio tra gli interessi dei produttori comunitari, da un lato, e quelli dei trasformatori comunitari, dall'altro; che occorre, a tal fine, prevedere una procedura di consultazione obbligatoria;

    considerando che occorre, al fine di semplificare il ricorso al regime, aumentare gli importi di valore al di sotto dei quali le condizioni economiche sono considerate come soddisfatte; che occorre, inoltre, adattare l'allegato 75 del regolamento (CEE) n. 2454/93, tenendo conto del grado di sensibilità dei settori economici;

    considerando che, per motivi economici, è opportuno inserire disposizioni specifiche relative alle operazioni di perfezionamento attivo nel settore della produzione di paste alimentari;

    considerando che, per motivi di controllo ed allo scopo di tenere completamente conto dei vantaggi che il mercato unico assicura nel caso di operazioni di perfezionamento attivo nel quadro di un'autorizzazione unica prevista dall'articolo 556, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93, è opportuno prevedere un documento da utilizzare in caso di operazioni nelle quali l'importazione delle merci d'importazione precede l'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti a partire da merci equivalenti;

    considerando che è peraltro opportuno precisare che il ricorso al bollettino d'informazione in questione è obbligatorio solo quando altre procedure soddisfacenti di controllo del regime non sono state adottate in occasione della procedura di concertazione preliminare al rilascio dell'autorizzazione;

    considerando che occorre definire i termini entro i quali è obbligatorio l'esame delle condizioni economiche;

    considerando che le disposizioni regolamentari attuali prevedono che sia le merci d'importazione, sia i prodotti compensativi vincolati al regime del perfezionamento attivo possono beneficiare del sistema delle destinazioni particolari;

    considerando che la natura delle merci e dei prodotti del settore dell'aviazione civile vincolati al regime del perfezionamento attivo, il numero di spedizioni e le notevoli semplificazioni già previste da altri regimi d'importazione e che le ragioni economiche della concorrenza internazionale in questo settore esigono uno sgravio delle spese amministrative per gli operatori comunitari che ricorrono al regime del perfezionamento attivo, senza peraltro consentire che detta semplificazione dia luogo ad abusi o irregolarità;

    considerando che conviene pertanto introdurre, per motivi pratici, alcune semplificazioni relative all'appuramento del regime, fatto salvo il rispetto di talune condizioni;

    considerando che, a questo proposito, si può prevedere che il regime del perfezionamento attivo venga considerato appurato dalla prima utilizzazione delle merci o dei prodotti in causa quando le scritture contabili tenute dal titolare per scopi commerciali consentano di verificare, con sicurezza, la corretta applicazione e il funzionamento del regime;

    considerando che, a tal fine, è opportuno tener conto del fatto che gli operatori di questo settore tengono delle scritture commerciali che consentono di stabilire il legame tra le merci vincolate al regime e i prodotti che appurano lo stesso regime;

    considerando che, al fine di evitare l'evasione delle misure di controllo delle esportazioni delle merci sensibili, è necessario che le merci comunitarie esportate direttamente dal territorio doganale attraverso una zona franca siano presentate sistematicamente e dichiarate per l'esportazione;

    considerando che le disposizioni relative all'esportazione di merci comunitarie devono essere applicate alle merci esportate attraverso una zona franca;

    considerando che una dichiarazione e presentazione sistematica non è necessaria per le merci non comunitarie che non vengono scaricate o che vengono trasbordate in una zona franca;

    considerando che il rinvio dell'utilizzazione obbligatoria della casella 26 del documento amministrativo unico (DAU) al 1o gennaio 1996 consentirebbe agli Stati membri di introdurre la misura in modo più soddisfacente, in particolare tenendo conto della necessità di adeguare i sistemi informatici doganali;

    considerando che l'utilizzazione della casella 26 dovrebbe rimanere facoltativa per il transito, per il vincolo al regime di deposito doganale e per la riesportazione di merci vincolate al regime di deposito doganale;

    considerando che è opportuno adattare taluni tassi forfettari di rendimento alle nuove prestazioni tecniche per allinearli ai coefficienti adottati ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione in caso di trasformazione di merci comunitarie analoghe;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 ha fissato l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime della trasformazione sotto controllo doganale; che, per motivi di ordine economico, è opportuno completare l'elenco dell'allegato 87 per aggiungervi un punto 14;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

    1) L'articolo 266 è così modificato:

    - Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    « 1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto:

    a) nei casi previsti dall'articolo 263, primo e terzo trattino:

    i) qualora le merci siano immesse direttamente in libera pratica, subito dopo l'arrivo delle stesse nei luoghi a tal fine designati:

    - a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

    - a iscrivere le merci nelle proprie scritture;

    ii) qualora l'immissione in libera pratica sia preceduta da un deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 50 del codice nei medesimi luoghi, prima della scadenza dei termini fissati in applicazione dell'articolo 49 del codice:

    - a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

    - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;

    b) nei casi previsti dall'articolo 263, secondo trattino:

    - a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

    - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture.

    La comunicazione di cui al primo trattino non è necessaria per l'immissione in libera pratica di merci precedentemente assoggettate al regime del deposito doganale in un deposito di tipo D;

    c) nei casi previsti dall'articolo 263, quarto trattino, subito dopo l'arrivo delle merci nei luoghi a tal fine designati:

    - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;

    d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale, a partire dal momento dell'iscrizione di cui alle lettere a), b) e c), qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica. »

    - Al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    « a) consentire che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sia effettuata quando l'arrivo delle merci sia imminente; ».

    - È aggiunto il seguente paragrafo:

    « 3. L'iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall'autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa deve recare la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni necessarie a identificare le merci. »

    2) All'articolo 423, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all'articolo 421 devono essere espletate nell'ufficio di destinazione.

    3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tale ufficio doganale vista gli esemplari 2 e 3 e una copia supplementare dell'esemplare 3 presentato dall'azienda ferroviaria e appone su detti esemplari una delle seguenti menzioni:

    - Cleared

    - Dédouané

    - Verzollt

    - Sdoganato

    - Vrijgemaakt

    - Toldbehandlet

    - Ektelonismeno

    - Despachado de aduana

    - Desalfandegado

    Tale ufficio restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria gli esemplari 2 e 3 dopo averli vistati e conserva una copia supplementare dell'esemplare 3.

    4. La procedura del paragrafo 3 non si applica ai prodotti soggetti ad accise di cui agli articoli 3, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio (4)().

    5. Nei casi di cui al paragrafo 3 le autorità doganali competenti per la stazione di destinazione possono chiedere un controllo a posteriori delle diciture apposte dalle autorità doganali competenti per la stazione intermedia sugli esemplari 2 e 3.

    »

    3) All'articolo 551, è aggiunto il paragrafo seguente:

    « 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, lettera b) del codice, l'autorità doganale stabilisce le modalità di individuazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori o si avvale dei mezzi destinati a verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per il corretto svolgimento delle operazioni nell'ambito del sistema della compensazione per equivalenza.

    A tale riguardo, l'autorità doganale ricorre, a seconda dei casi:

    a) all'indicazione o alla descrizione dei marchi particolari o dei numeri di fabbricazione;

    b) all'apposizione di sigilli, punzonature o altri marchi individuali;

    c) al prelievo di campioni, ad illustrazioni o descrizioni tecniche;

    d) ad analisi;

    e) all'esame del registro di carico e scarico delle merci o di altri documenti giustificativi relativi all'operazione progettata, da cui risulti in modo univoco che i prodotti compensatori sono stati ottenuti da merci d'importazione. »

    4) All'articolo 552, il paragrafo 1 è così modificato:

    - La frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

    « Salve le disposizioni dell'articolo 553, paragrafo 4, le condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c) del codice si considerano soddisfatte segnatamente nei seguenti casi: ».

    - Alla lettera a), il punto v) è sostituito dal seguente:

    « v) operazioni concernenti merci il cui valore per specie, con codice NC di otto cifre, da importare a fronte di un'autorizzazione non eccede, per richiedente e per anno civile, l'importo di 300 000 ECU, indipendentemente dal numero di operatori che effettuano l'operazione di perfezionamento.

    Tuttavia, per le merci o i prodotti enumerati nell'elenco contenuto nell'allegato 75, questo valore è fissato a 150 000 ECU.

    Tale valore è il valore in dogana delle merci valutato sulla base degli elementi conosciuti e dei documenti prodotti al momento della presentazione della domanda.

    L'applicazione del presente punto può essere sospesa per una determinata merce d'importazione con la procedura del comitato (codice 6400); ».

    - Alla lettera a), è aggiunto il punto seguente:

    « vi) operazioni di trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 90 in paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 (codice 6203). »

    5) All'articolo 553, è aggiunto il seguente paragrafo:

    « 4. Quando elementi di fatto inducano le autorità doganali o la Commissione a ritenere che, nonostante l'esistenza di una delle situazioni previste nell'articolo 552, paragrafo 1, l'applicazione del regime arrecherebbe pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità, si applica la procedura seguente:

    Le autorità doganali trasmettono quanto prima alla Commissione la domanda di autorizzazione e le relative pezze giustificative.

    La Commissione accusa immediatamente ricevuta della pratica di consultazione allo Stato membro interessato e ne informa gli altri Stati membri.

    All'atto del rilascio di una nuova autorizzazione o del rinnovo di una autorizzazione preesistente, relativa a merci della stessa natura di quelle che hanno dato luogo alla consultazione, il richiedente viene informato dalle autorità doganali in merito alla consultazione stessa ed alle sue eventuali conseguenze.

    Quando, in seguito all'esame intrapreso, la Commissione ritiene che nel caso in questione l'applicazione del regime potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità, essa sottomette quanto prima al comitato un progetto di decisione. Il comitato delibera in base alla procedura prevista all'articolo 249 del codice.

    La decisione è notificata agli Stati membri, che ne tengono conto nell'ambito della procedura di rilascio di nuove autorizzazioni. Nel caso in cui la decisione della Commissione abbia rilievo per autorizzazioni già rilasciate, e per le quali le condizioni economiche potrebbero essere considerate non - o non più - soddisfatte, si applicano gli articoli 8, 9 e 10 del codice. »

    6) Nell'articolo 556, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    « 4. Quando l'importazione delle merci d'importazione precede l'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti, viene utilizzato il bollettino INF 9, il cui formulario deve essere conforme al modello ed alle disposizioni contenuti nell'allegato 75 bis, a meno che non siano state concordate tra le autorità doganali altre procedure di controllo efficaci nel corso della consultazione che precede il rilascio dell'autorizzazione unica prevista dal paragrafo 2.

    5. Il bollettino consta di un originale e tre copie che devono essere presentate insieme all'ufficio doganale presso il quale saranno espletate le formalità di vincolo al regime.

    Il bollettino INF 9 è rilasciato per quantitativi di prodotti compensatori corrispondenti ai quantitativi delle merci di importazione vincolate al regime. Quando siano previste esportazioni scaglionate, possono essere compilati diversi bollettini INF 9.

    6. L'articolo 601, paragrafo 3 si applica per quanto di ragione.

    7. All'atto della presentazione della dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione presso l'ufficio del vincolo, deve essere presentato il bollettino INF 9.

    Qualora la dichiarazione del vincolo al regime sia accettata, dall'ufficio di vincolo, questo appone il proprio visto nella casella 9 del bollettino INF 9, rinvia la copia n. 1 all'ufficio di controllo e consegna l'originale e le altre copie al dichiarante.

    8. La dichiarazione d'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti deve essere accompagnata dall'originale e dalle copie n. 2 e 3 del bollettino INF 9.

    L'ufficio doganale di appuramento indica, in caso di accettazione della dichiarazione di esportazione, i quantitativi di prodotti compensatori esportati e la data di accettazione della dichiarazione stessa. Esso rinvia senza indugio la copia n. 3 all'ufficio di controllo, consegna l'originale al dichiarante e conserva la copia n. 2. »

    7) All'articolo 558, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale in funzione delle condizioni economiche e tenuto conto delle particolari esigenze del richiedente l'autorizzazione.

    Se tale durata è superiore a due anni, le condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono riesaminate periodicamente ad intervalli indicati nell'autorizzazione medesima. Tali intervalli non possono essere superiori a ventiquattro mesi. »

    8) All'articolo 577, paragrafo 2, lettera d), è aggiunto il seguente testo:

    « L'ufficio di controllo del regime ammette che il regime del perfezionamento attivo sia appurato con la prima assegnazione delle merci o dei prodotti del settore dell'aviazione civile all'utilizzazione prescritta, sempre che le scritture perfezionamento attivo del titolare consentano di verificare, con sicurezza, la corretta applicazione e gestione del regime. »

    9) All'articolo 580, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Salvo l'articolo 609, le merci tal quali o i prodotti compensatori principali possono essere immessi in libera pratica dietro pagamento degli interessi compensativi ai sensi dell'articolo 589, paragrafo 1, quando l'interessato non sia in grado di dare alle merci o ai prodotti stessi una destinazione doganale che ne escluda l'assoggettamento ai dazi all'importazione. »

    10) Il testo dell'articolo 603 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 603

    1. L'indicazione relativa all'ufficio di vincolo in cui saranno espletate le formalità di vincolo al regime delle merci d'importazione può essere modificata dall'ufficio di controllo o dall'ufficio doganale in cui sono effettivamente espletate le predette formalità; in tal caso, il cambiamento intervenuto viene comunicato all'ufficio di controllo.

    2. Nel caso delle operazioni previste all'articolo 552, paragrafo 1, lettera a), punto vi), l'indicazione dell'importatore autorizzato a vincolare le merci d'importazione, prevista nella casella 2 del bollettino INF 5, può essere apposta dopo la presentazione del bollettino INF 5 all'ufficio doganale presso il quale è stata depositata la dichiarazione d'esportazione. In questo caso tale indicazione viene apposta sull'originale e sulle copie n. 2 e 3 del bollettino INF 5 prima di presentare la dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione. »

    11) All'articolo 648, paragrafo 1, lettera a), il primo comma è sostituito dal seguente:

    « a) le informazioni indicate nell'allegato 85 per ogni autorizzazione, quando il valore delle merci d'importazione superi, per operatore e per anno civile, i limiti di cui all'articolo 552, paragrafo 1, lettera a), punto v); tale comunicazione non è necessaria quando l'autorizzazione di perfezionamento attivo sia rilasciata sulla base di una delle condizioni economiche contrassegnate dai seguenti codici: 6106, 6107, 6201, 6202, 6203, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 e 7006. »

    12) L'articolo 820 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 820

    Tutti i dati relativi all'uscita delle merci dai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività devono essere annotati senza indugio nel registro di carico e scarico delle merci di cui all'articolo 807. »

    13) L'articolo 821 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 821

    In caso di riesportazione di merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano oggetto di trasbordo ai sensi dell'articolo 176, paragrafo 2 del codice, non è richiesta la notifica prevista dall'articolo 182, paragrafo 3 del codice. »

    14) L'articolo 822 è soppresso.

    15) L'articolo 835, paragrafo 1, secondo comma è soppresso.

    16) L'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato conformemente all'allegato 1 del presente regolamento.

    17) Nell'allegato 67/B, il modulo di domanda di autorizzazione è sostituito dal modulo in allegato 2 al presente regolamento e la pagina 2 concernente le giustificazioni economiche è sostituita dal testo di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

    18) Nell'allegato 68/B, il modulo di autorizzazione è sostituito dal modulo in allegato 4 al presente regolamento.

    19) L'allegato 75 è sostituito dall'allegato 5 del presente regolamento.

    20) L'allegato 6 al presente regolamento è inserito come allegato 75 bis.

    21) L'allegato 77 è modificato in conformità dell'allegato 7 del presente regolamento.

    22) Il testo del punto 2 dell'allegato 78 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Grani (frumenti)

    È vietato il ricorso alla compensazione per equivalenza tra i grani (frumenti) teneri del codice NC 1001 90 99 raccolti nella Comunità e tra i grani (frumenti) duri del codice NC 1001 10 90 raccolti nella Comunità e i grani importati appartenenti alle medesime sottovoci della nomenclatura combinata e raccolti in un paese terzo.

    Tuttavia,

    - dopo aver consultato un gruppo di esperti composto di rappresentanti degli Stati membri riuniti nel quadro del comitato doganale, sezione dei regimi doganali economici, la Commissione può stabilire deroghe al divieto di avvalersi della compensazione per equivalenza per i prodotti suindicati;

    - il ricorso alla compensazione per equivalenza è consentito tra i grani (frumenti) duri del codice NC 1001 10 90 che soddisfano le condizioni dell'articolo 9 del trattato e i frumenti importati dello stesso codice NC, purché si ricorra a detta compensazione ai fini dell'ottenimento di paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19. »

    23) È aggiunto il seguente punto 14 all'elenco dell'allegato 87:

    "" ID="1">« 14> ID="2">Gasolio con tenore di zolfo superiore al 2 % del codice NC 2710 00 69> ID="3">Miscela dei prodotti della colonna 1, o miscela dell'uno e/o dell'altro dei prodotti della colonna 1 con gasolio il cui tenore di zolfo non supera lo 0,2 % del codice NC 2710 00 69, per ottenere gasolio con tenore di zolfo non superiore allo 0,2 % del codice NC 2710 00 69 »"> ID="2">Cherosene del codice NC 2710 00 55">

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1994.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (3) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 1.

    (4)() GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

    ALLEGATO 1

    L'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato nel modo seguente:

    1) Al titolo I, punto B.2 (Indicazioni richieste - Elenco minimo):

    sopprimere « 26 » negli elenchi di caselle figuranti sotto le seguenti lettere:

    - c) transito,

    - f) a)a) vincolo al regime di deposito doganale per i depositi di tipo A, B, C, E, e F,

    - f) b)b) vincolo al regime di deposito doganale per i depositi di tipo D,

    - f) vincolo di merci con prefinanziamento al regime di deposito doganale.

    2) Al titolo II, punto A, il testo relativo alla casella 26 è sostituito dal testo seguente:

    « 26. Modo di trasporto interno

    Fino al 31 dicembre 1995, casella facoltativa per gli Stati membri. Dopo tale data, essa diverrà obbligatoria.

    Questa casella non deve esser compilata nel caso in cui l'espletamento delle formalità inerenti all'esportazione sono avvenute presso il punto di uscita dalla Comunità.

    Casella facoltativa per gli Stati membri in relazione al transito comunitario e alla riesportazione di merci vincolate al regime di deposito doganale.

    Indicare, secondo il codice comunitario all'uopo previsto, la natura del modo di trasporto alla partenza. »

    3) Al titolo II, punto C, il testo relativo alla casella 26 è sostituito dal testo seguente:

    « 26. Modo di trasporto interno

    Fino al 31 dicembre 1995, casella facoltativa per gli Stati membri. Dopo tale data essa diverrà obbligatoria.

    Questa casella non deve esser compilata nel caso in cui l'espletamento delle formalità inerenti all'importazione sono avvenute presso il punto di entrata nella Comunità.

    Casella facoltativa per gli Stati membri in caso di vincolo delle merci al regime di deposito doganale.

    Indicare, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto, la natura del modo di trasporto all'arrivo. »

    ALLEGATO 2

    « ALLEGATO 67/B

    MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

    NB: Le seguenti informazioni devono essere fornite nell'ordine. Quelle che si riferiscono alle merci sono fornite in relazione a ciascun tipo di merce.

    1. Nome o ragione sociale e indirizzo:

    a) del richiedente:

    b) dell'operatore:

    2. Sistema previsto:

    sistema della sospensione

    sistema del rimborso

    2 bis. Autorizzazione richiesta:

    Si tratta di:

    una nuova domanda di autorizzazione

    una domanda di autorizzazione successiva (articolo 557)

    una domanda di autorizzazione unica [articolo 555, paragrafo 2, lettera b)]

    un rinnovo di autorizzazione esistente

    una modifica di un'autorizzazione esistente

    3. Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento e giustificazione della domanda:

    a) designazione commerciale e/o tecnica:

    b) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:

    c) quantità prevista:

    d) valore previsto:

    e) qualità commerciale:

    f) caratteristiche tecniche:

    g) origine:

    h) giustificazione economica:

    4. Prodotti compensatori ed esportazione prevista:

    a) designazione commerciale e/o tecnica:

    b) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:

    c) prodotti compensatori principali:

    d) esportazione prevista:

    5. Modalità particolari previste:

    compensazione per equivalenza:

    in caso affermativo, compilare le seguenti caselle:

    merci equivalenti:

    1) designazione commerciale e/o tecnica:

    2) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:

    3) qualità commerciale:

    4) caratteristiche tecniche:

    5) diverso stadio di fabbricazione: sì/no

    esportazione anticipata (senza traffico triangolare):

    in caso affermativo, indicare:

    l'importatore autorizzato a vincolare le merci al regime:

    traffico triangolare:

    in caso affermativo, indicare:

    l'importatore autorizzato a vincolare le merci al regime:

    6. Tasso di rendimento:

    7. Natura del processo di perfezionamento:

    8. Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento:

    9. Durata ritenuta necessaria per:

    a) realizzare le operazioni di perfezionamento e smerciare i prodotti compensatori (termine di riesportazione):

    b) effettuare l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci non comunitarie:

    10. Mezzi d'identificazione richiesti:

    11. Suggerimento dell'ufficio doganale:

    a) di controllo:

    b) di vincolo:

    c) di appuramento:

    12. Disposizioni specifiche relative al controllo:

    13. Disposizioni specifiche relative ai trasferimenti:

    14. Procedure semplificate:

    15. Durata prevista dell'autorizzazione:

    16. Riferimenti ad autorizzazioni rilasciate:

    a) negli ultimi tre anni per merci identiche a quelle oggetto della presente domanda:

    b) per le merci destinate a subire operazioni di perfezionamento:

    Data

    Firma:

    Indicazioni relative ai vari punti

    1. Nome o ragione sociale ed indirizzo: quando la domanda di autorizzazione sia fatta su carta intestata del richiedente e vi figurino già tutte le indicazioni di cui al punto 1. a), questa rubrica non va compilata. Il punto 1. b) dev'essere compilato quando l'opertore sia diverso dal richiedente.

    2. Sistema previsto: indicare con una × il sistema desiderato, tenendo conto dell'articolo 551.

    2 bis. Autorizzazione richiesta: indicare con una × la (o le) indicazioni applicabili.

    Quando si tratta del rinnovo e/o della modifica di un'autorizzazione, il titolare deve indicare i riferimenti dell'autorizzazione precedente e, se del caso, gli elementi necessari alla modifica.

    3. Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento e giustificazione della domanda:

    a) designazione commerciale e/o tecnica: questa indicazione dev'essere fornita in termini sufficientemente chiari e precisi per consentire di deliberare sulla domanda e di decidere, in particolare, se, stando alle informazioni ricevute, possano considerarsi soddisfatte le condizioni economiche;

    b) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata: questa indicazione, fornita unicamente a titolo orientativo, può limitarsi al codice di quattro cifre nei casi in cui l'indicazione del codice di otto cifre non sia necessaria per consentire il rilascio dell'autorizzazione ed il corretto svolgimento delle operazioni di perfezionamento. Nel caso in cui sia previsto il sistema della compensazione per equivalenza, indicare il codice di otto cifre;

    c) quantità prevista: questa indicazione può essere omessa quando il codice delle condizioni economiche indicato sia uno dei seguenti codici: 6201, 6301, 6302, 6203, 7004, 7005, 7006, a condizione che non si preveda di utilizzare il sistema della compensazione per equivalenza.

    Se fornita, può riferirsi ad un periodo d'importazione;

    d) valore previsto: questa indicazione può essere omessa alle stesse condizioni della quantità prevista.

    Se fornito, deve indicare il valore in dogana delle merci stimato sulla base degli elementi noti e dei documenti presentati;

    e) qualità commerciale; e

    f) caratteristiche tecniche: da compilare obbligatoriamente nei casi in cui si prevede di utilizzare la compensazione per equivalenza, con o senza esportazione anticipata (cfr. punto 6).

    Tali informazioni non sono obbligatorie quando trattasi di merci elencate nell'allegato 78;

    g) origine: indicare il paese d'origine;

    h) giustificazione economica: indicare, avvalendosi dei codici elencati nell'allegato alla domanda, il motivo per cui non sono lesi gli interessi essenziali dei produttori comunitari.

    4. Prodotti compensatori ed esportazione prevista:

    a) designazione commerciale o tecnica: da compilare alle stesse condizioni del punto 3. a) per tutti i prodotti compensatori ottenuti;

    b) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata: da compilare alle stesse condizioni del punto 3. b) per tutti i prodotti compensatori ottenuti;

    c) prodotti compensatori principali: indicare, fra i prodotti compensatori ottenuti, qual è o quali sono i prodotti compensatori principali;

    d) esportazione prevista: precisare e giustificare le possibilità di esportazione dei prodotti compensatori.

    5. Modalità particolari previste: indicare se è (sono) prevista(e) una o più modalità particolare(i) e completare, se del caso, le informazioni.

    Quando è prevista la compensazione per equivalenza, indicare il codice di otto cifre, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti per consentire all'autorità doganale di effettuare i necessari confronti tra le merci d'importazione e le merci equivalenti e di raccogliere altre informazioni per l'eventuale applicazione dell'articolo 570, paragrafo 1.

    Quando è previsto il traffico triangolare o quando le merci d'importazione, nell'ambito dell'esportazione anticipata, saranno vincolate al regime da una persona diversa dal titolare, indicare:

    1) Il nome o la ragione sociale.

    2) L'indirizzo dell'esportatore autorizzato a vincolare le merci al regime.

    6. Tasso di rendimento: indicare il tasso di rendimento previsto o fare una proposta per la sua determinazione.

    7. Natura del processo di perfezionamento: indicare le operazioni da far subire alle merci d'importazione per ottenere i prodotti compensatori.

    8. Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento: indicare l'indirizzo dell'impianto in cui verrà effettuata l'operazione di perfezionamento.

    9. Durata ritenuta necessaria per:

    a) effettuare le operazioni di perfezionamento e smerciare i prodotti compensatori (termine di riesportazione): questa indicazione dev'essere fornita in relazione ad una certa parte di merci (ad esempio: unità o quantità) e deve precisare la durata media presunta delle operazioni di perfezionamento per tale parte e il termine presunto fra la fine delle operazioni di perfezionamento e l'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti;

    b) l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci non comunitarie: indicazione da fornire unicamente quando sia prevista l'esportazione anticipata. In tal caso, indicare il periodo di tempo necessario per effettuare l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci d'importazione.

    10. Mezzi d'identificazione richiesti: indicare i mezzi d'identificazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori ritenuti più appropriati (cfr. articolo 551, paragrafo 4).

    11. Suggerimento di uffici doganali: indicare tra i possibili uffici doganali l'ufficio (gli uffici) doganale (i) che si vorebbe(ro) utilizzare come ufficio doganale:

    a) di controllo: per il controllo del regime;

    b) di vincolo: per presentare le dichiarazioni di vincolo di merci al regime;

    c) di appuramento: per accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci d'importazione una delle destinazioni doganali ammesse.

    12. Disposizioni specifiche relative al controllo: indicare le disposizioni specifiche per controllare il corretto funzionamento del regime (ad esempio: procedure di collaborazione amministrativa, utilizzazione di bollettini d'importazione o altri documenti, invio di copie, ecc.).

    13. Disposizione specifiche relative ai trasferimenti: indicare le disposizioni specifiche, ivi compreso, in particolare, un adeguato rimando al presente regolamento.

    14. Procedure semplificate: indicare, se del caso, le procedure semplificate con un adeguato rimando al presente regolamento.

    15. Durata prevista dell'autorizzazione: indicare il termine entro il quale è prevista l'importazione delle merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento.

    16. Riferimenti ad autorizzazioni rilasciate:

    a) negli ultimi tre anni per merci identiche a quelle che formano oggetto della presente domanda: indicare i riferimenti delle autorizzazioni che si conoscono. Se non si è a conoscenza di autorizzazioni indicare "no";

    b) per le merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento: indicare se le merci in causa sono dei prodotti compensatori ottenuti nel quadro di una o più autorizzazioni già rilasciate e, in caso affermativo, gli estremi di dette autorizzazioni (autorizzazioni successive: applicazione dell'articolo 557). »

    ALLEGATO 3

    ALLEGATO 4

    « ALLEGATO 68/B

    MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

    Riferimento alla domanda ........................

    NB: I seguenti dati devono essere forniti nell'ordine. L'autorizzazione deve contenere i riferimenti alla domanda. Quando le indicazioni sono fornite mediante rinvio alla domanda, questa forma parte integrante dell'autorizzazione. Vale per gli eventuali allegati che sono ugualmente parte integrante dell'autorizzazione.

    1. Nome o ragione sociale e indirizzo:

    a) del titolare dell'autorizzazione:

    b) dell'operatore (1):

    2. Sistema previsto (2):

    sistema della sospensione

    sistema del rimborso

    3. Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento (3):

    a) designazione commerciale e/o tecnica:

    b) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:

    c) quantità prevista:

    d) valore previsto:

    e) qualità commerciale (4):

    f) caratteristiche tecniche (4):

    4. Prodotti compensatori (3):

    a) designazione commerciale e/o tecnica:

    b) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:

    c) prodotti compensatori principali:

    5. Modalità (4):

    compensazione per equivalenza:

    in caso affermativo: merci equivalenti:

    1) designazione commerciale e/o tecnica:

    2) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:

    3) qualità commerciale:

    4) caratteristiche tecniche:

    esportazione anticipata (senza traffico triangolare):

    in caso affermativo:

    importatore autorizzato a vincolare le merci al regime:

    traffico triangolare:

    in caso affermativo:

    importatore autorizzato a vincolare le merci al regime:

    6. Tasso di rendimento o modo di fissazione di tale tasso (5):

    7. Natura del perfezionamento:

    8. Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento:

    9.a) Termine di riesportazione (6):

    9.b) Termine per sottoporre al vincolo del regime le merci non comunitarie (7):

    10. Mezzi d'identificazione adottati:

    11. Uffici doganali:

    a) di controllo:

    b) di vincolo:

    c) di appuramento:

    12. Disposizioni specifiche relative al controllo (8):

    13. Disposizioni specifiche relative ai trasferimenti (9):

    14. Procedure semplificate (10):

    15. Durata di validità (11):

    16. Data del riesame delle condizioni economiche (12):

    Data:

    Firma:

    Richiami figuranti nell'autorizzazione

    »

    (1) Precisare quando si tratta di persona diversa dal titolare dell'autorizzazione.

    (2) Indicare con una × il sistema autorizzato.

    (3) Queste indicazioni sono fornite nella misura necessaria per consentire agli uffici doganali di controllare l'utilizzazione dell'autorizzazione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei tassi di rendimento previsti o da prevedere e, per quanto riguarda la quantità ed il valore, tenuto conto delle condizioni economiche prese in considerazione. Le indicazioni relative alla quantità ed al valore possono essere fornite riferendosi ad un periodo d'importazione. L'indicazione, quando si riferisce ai prodotti compensatori, deve distinguere i prodotti principali dai prodotti secondari.

    Le informazioni relative alla qualità commerciale ed alle caratteristiche tecniche non sono obbligatorie quando trattasi di merci elencate nell'allegato 78.

    (4) Indicare con una × le modalità particolari autorizzate, fornendo le informazioni supplementari richieste.

    Le informazioni relative alla qualità commerciale ed alle caratteristiche tecniche non sono obbligatorie quando trattasi di merci elencate nell'allegato 78.

    (5) Indicare il tasso di rendimento o le modalità in base alle quali l'ufficio di controllo deve fissare tale tasso. Quando il rendimento è il rendimento che si evince dalla contabilità di magazzino del titolare dell'autorizzazione, apporre la dicitura "scritture perfezionamento attivo".

    (6) Questo termine corrisponde alla durata necessaria per la realizzazione delle operazioni di perfezionamento di una quantità determinata di merci d'importazione e allo smercio dei prodotti compensatori corrispondenti.

    (7) Indicare se è stata utilizzata la modalità d'esportazione anticipata.

    (8) Indicare le disposizioni specifiche previste per controllare il corretto funzionamento del regime (ad esempio: procedure di collaborazione amministrativa, utilizzazione di bollettini d'informazione o altri documenti, invio di copie, ecc.).

    (9) Indicare le disposizioni specifiche previste, ivi compreso, in particolare, un adeguato rimando al presente regolamento.

    (10) Indicare, se del caso, le procedure semplificate previste con un adeguato rimando al presente regolamento.

    (11) Quando le condizioni giustificano la concessione dell'autorizzazione per un periodo superiore a due anni, la durata di validità prevista o, secondo il caso, la dicitura "durata illimitata" da annotare al punto 15 deve essere accompagnata dalla clausola di riesame di cui al punto 16.

    (12) Il riesame delle condizioni economiche deve essere effettuato entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

    ALLEGATO 5

    « ALLEGATO 75

    Elenco delle merci per le quali il valore di cui all'articolo 552, paragrafo 1, lettera a), punto v) è fissato a 150 000 ECU "" ID="1">Capitoli 1-24> ID="2">- Animali vivi e prodotti del regno animale"> ID="2">- Prodotti del regno vegetale"> ID="2">- Grassi e oli (animali e vegetali): prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale"> ID="2">- Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquori alcolici e aceti; tabacchi"> ID="1">Codice 2814> ID="2">- Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa"> ID="1">Codice 2836 20 00> ID="2">- Carbonato di disodio"> ID="1">Capitolo 31> ID="2">- Concimi"> ID="1">Codice 3817 10> ID="2">- Alchilbenzeni in miscela"> ID="1">Capitoli 50-63> ID="2">- Materie tessili e loro manufatti"> ID="1">Capitolo 72> ID="2">- Ghisa, ferro e acciaio"> ID="1">Codice 8108 90> ID="2">- Prodotti di titanio »">

    ALLEGATO 6

    « ALLEGATO 75 bisNOTE

    A. Note generali

    1. La parte del bollettino costituito dalle caselle da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.

    2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

    B. Note particolari relative alle caselle indicate qui di seguito:

    1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.

    2. Quando si tratti di una persona giuridica indicare anche il funzionario responsabile.

    4. Designare i prodotti compensatori come stabilito nell'autorizzazione.

    La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m2, ecc.

    13. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:

    - BEF per i franchi belgi,

    - FRF per i franchi francesi,

    - LUF per i franchi lussemburghesi,

    - DKK per le corone danesi,

    - GBP per le lire sterline,

    - ESP per le pesete spagnole,

    - PTE per gli scudi portoghesi,

    - DEM per i marchi tedeschi,

    - ITL per le lire italiane,

    - NLG per i fiorini olandesi,

    - IEP per le lire irlandesi,

    - GRD per le dracme greche.NOTE

    A. Note generali

    1. La parte del bollettino costituito dalle caselle da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.

    2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

    B. Note particolari relative alle caselle indicate qui di seguito:

    1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.

    2. Quando si tratti di una persona giuridica indicare anche il funzionario responsabile.

    4. Designare i prodotti compensatori come stabilito nell'autorizzazione.

    La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m2, ecc.

    13. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:

    - BEF per i franchi belgi,

    - FRF per i franchi francesi,

    - LUF per i franchi lussemburghesi,

    - DKK per le corone danesi,

    - GBP per le lire sterline,

    - ESP per le pesete spagnole,

    - PTE per gli scudi portoghesi,

    - DEM per i marchi tedeschi,

    - ITL per le lire italiane,

    - NLG per i fiorini olandesi,

    - IEP per le lire irlandesi,

    - GRD per le dracme greche.NOTE

    A. Note generali

    1. La parte del bollettino costituito dalle caselle da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.

    2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

    B. Note particolari relative alle caselle indicate qui di seguito:

    1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.

    2. Quando si tratti di una persona giuridica indicare anche il funzionario responsabile.

    4. Designare i prodotti compensatori come stabilito nell'autorizzazione.

    La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m2, ecc.

    13. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:

    - BEF per i franchi belgi,

    - FRF per i franchi francesi,

    - LUF per i franchi lussemburghesi,

    - DKK per le corone danesi,

    - GBP per le lire sterline,

    - ESP per le pesete spagnole,

    - PTE per gli scudi portoghesi,

    - DEM per i marchi tedeschi,

    - ITL per le lire italiane,

    - NLG per i fiorini olandesi,

    - IEP per le lire irlandesi,

    - GRD per le dracme greche.NOTE

    A. Note generali

    1. La parte del bollettino costituito dalle caselle da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.

    2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

    B. Note particolari relative alle caselle indicate qui di seguito:

    1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.

    2. Quando si tratti di una persona giuridica indicare anche il funzionario responsabile.

    4. Designare i prodotti compensatori come stabilito nell'autorizzazione.

    La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m2, ecc.

    13. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:

    - BEF per i franchi belgi,

    - FRF per i franchi francesi,

    - LUF per i franchi lussemburghesi,

    - DKK per le corone danesi,

    - GBP per le lire sterline,

    - ESP per le pesete spagnole,

    - PTE per gli scudi portoghesi,

    - DEM per i marchi tedeschi,

    - ITL per le lire italiane,

    - NLG per i fiorini olandesi,

    - IEP per le lire irlandesi,

    - GRD per le dracme greche.

    DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE INF 9

    1. Il formulario su cui è redatto il bollettino INF 9 è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m2.

    2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.

    3. Spetta agli Stati membri procedere alla stampa del formulario che è munito di un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

    4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità doganali dello Stato membro dal quale proviene il bollettino d'informazione. Le caselle da 1 a 8 sono compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro dal quale proviene il bollettino. Le autorità doganali dello Stato membro che deve fornire le informazioni o che deve utilizzarle possono chiedere la traduzione dei dati figuranti nei formulari loro presentati nella lingua o in una delle lingue ufficiali di questo Stato membro. »

    ALLEGATO 7

    Sono apportate le seguenti modifiche all'allegato 77:

    - Il testo corrispondente ai numeri da 21 a 26 è sostituito dal testo seguente:

    "" ID="1">« 1001 10 90> ID="2">Frumento duro> ID="3">21> ID="4">1902 19 00> ID="5">a) Paste alimentari, non contenenti uova, farina o semolino di grano tenero, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è uguale o inferiore a 0,95 % in peso> ID="6">62,50"> ID="4">1101 00 00> ID="5">b) Farina> ID="6">13,70"> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">c) Crusca> ID="6">18,70"> ID="3">22> ID="4">1902 19 00> ID="5">a) Paste alimentari, non contenenti uova, farina o semolino di grano tenero, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore a 0,95 % e inferiore o uguale a 1,10 % in peso> ID="6">66,67"> ID="4">1101 00 00> ID="5">b) Farina> ID="6">8,00"> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">c) Crusca> ID="6">20,00"> ID="3">23> ID="4">1902 19 00> ID="5">a) Paste alimentari, non contenenti uova, farina o semolino di grano tenero, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore a 1,10 % e inferiore o uguale a 1,30 % in peso> ID="6">71,43"> ID="4">1101 00 00> ID="5">b) Farina> ID="6">3,92"> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">c) Crusca> ID="6">19,64"> ID="3">24> ID="4">1902 19 00> ID="5">a) Paste alimentari, non contenenti uova, farina o semolino di grano tenero, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore a 1,30 % in peso> ID="6">79,36"> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">b) Crusca> ID="6">15,00"> ID="3">25> ID="4">1902 11 00> ID="5">a) Paste alimentari, contenenti uova, ma non farina né semolino di grano tenero; il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,95 % in peso (5)> ID="6">(5)"> ID="4">1101 00 00> ID="5">b) Farina> ID="6">13,70"> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">c) Crusca> ID="6">18,70"> ID="3">25.1> ID="4">1902 11 00> ID="5">a) Paste alimentari, contenenti uova, ma non farina né semolino di grano tenero; il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore allo 0,95 % e inferiore o uguale all'1,10 % in peso (5)> ID="6">(5)"> ID="4">1101 00 00> ID="5">b) Farina> ID="6">8,00"> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">c) Crusca> ID="6">20,00"> ID="8">25.2> ID="9">1902 11 00> ID="10">a) Paste alimentari, contenenti uova, ma non farina né semolino di grano tenero; il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca è superiore all'1,10 % e inferiore o uguale all'1,30 % in peso (5)> ID="11">(5)"> ID="4">1101 00 00> ID="5">b) Farina> ID="6">3,92"> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">c) Crusca> ID="6">19,64"> ID="3">26> ID="4">1902 11 00> ID="5">a) Paste alimentari, contenenti uova, ma non farina né semolino di grano tenero; aventi tenore in peso di ceneri, riferito alla sostanza secca, uguale o superiore all'1,30 % (5)> ID="6">(5)"> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">b) Crusca> ID="6">15,00 »""

    - Il testo del rinvio (5) è sostituito dal testo seguente:

    « >

    (1) Il tasso forfettario di rendimento da applicare è determinato in funzione della quantità di uova utilizzata per kg di pasta alimentare ottenuto con la seguente formula:

    - Numero d'ordine 25: T = 100

    160 (X × 1,6) × 100

    - Numero d'ordine 25.1: T = 100

    150 (X × 1,6) × 100

    - Numero d'ordine 25.2: T = 100

    140 (X × 1,6) × 100

    - Numero d'ordine 26: T = 100

    126 (X × 1,6) × 100 »

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