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Document 31994R0792

Regolamento (CE) n. 792/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3118/83 del Consiglio ai vettori che effettuano trasporti di merci su strada per conto proprio

GU L 92 del 9.4.1994, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/792/oj

31994R0792

Regolamento (CE) n. 792/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3118/83 del Consiglio ai vettori che effettuano trasporti di merci su strada per conto proprio

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/1994 pag. 0013 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0152
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0152


REGOLAMENTO (CE) N. 792/94 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 1994 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3118/83 del Consiglio ai vettori che effettuano trasporti di merci su strada per conto proprio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che le autorizzazioni di cabotaggio dovrebbero essere rilasciate sia ad imprese abilitate ad effettuare trasporti di merci su strada per conto proprio sia ad imprese che effettuano trasporti di merci su strada per conto terzi;

considerando che lo Stato membro ospitante dovrebbe riconoscere l'autorizzazione di cabotaggio come prova sufficiente che un'impresa è abilitata ad effettuare trasporti di merci su strada per conto proprio ai sensi del punto 4 dell'allegato della prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/92 (3);

considerando che tutte le condizioni per il rilascio e l'utilizzo delle autorizzazioni di cabotaggio fissate dal regolamento (CEE) n. 3118/93 si applicano ai trasporti di cabotaggio su strada per conto proprio;

considerando che il presente regolamento è applicabile dal 1o gennaio 1994 ai trasporti di cabotaggio per conto proprio già effettuati ai sensi del regolamento (CEE) n. 3118/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imprese abilitate nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto proprio, possono ottenere le autorizzazioni di cabotaggio di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3118/93, alle stesse condizioni delle imprese che effettuano trasporti di merci su strada per conto terzi.

Articolo 2

Le autorità dello Stato membro ospitante riconoscono l'autorizzazione di cabotaggio come prova sufficiente che l'impresa è abilitata ad effettuare trasporti di merci su strada per conto proprio, ai sensi del punto 4 dell'allegato della prima direttiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 1.

(2) GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.

(3) GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1.

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