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Document 31994D0015

    94/15/CE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa agli obiettivi e alle modalità inerenti alla ristrutturazione nel periodo compreso tra il 1ºgennaio 1994 e il 31 dicembre 1996, del settore comunitario della pesca, al fine di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e il loro sfruttamento

    GU L 10 del 14.1.1994, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/15(1)/oj

    31994D0015

    94/15/CE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa agli obiettivi e alle modalità inerenti alla ristrutturazione nel periodo compreso tra il 1ºgennaio 1994 e il 31 dicembre 1996, del settore comunitario della pesca, al fine di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e il loro sfruttamento

    Gazzetta ufficiale n. L 010 del 14/01/1994 pag. 0020 - 0021
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0004
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0004


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 relativa agli obiettivi e alle modalità inerenti alla ristrutturazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996, del settore comunitario della pesca, al fine di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e il loro sfruttamento (94/15/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (3), in particolare l'articolo 11, mira a garantire una ristrutturazione del settore della pesca comunitaria in funzione delle risorse disponibili e accessibili, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun tipo di pesca e delle eventuali conseguenze economiche e sociali; che è pertanto opportuno fissare per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca gli obiettivi e le modalità di ristrutturazione della flotta comunitaria;

    considerando che, dopo aver accertato il livello preoccupante delle risorse disponibili per i pescherecci comunitari, il Consiglio ha ritenuto necessario procedere ad una limitazione degli sforzi di pesca dei diversi segmenti delle flotte comunitarie, sulla base di una programmazione congiunta ed equilibrata tra di diversi Stati membri, differenziata tuttavia secondo i diversi tipi di pesca;

    considerando che, in base a tale accertamento, il Consiglio ha definito degli obiettivi per i programmi di orientamento pluriennali per la flotta peschereccia degli Stati membri per il periodo 1993/1996, sulla cui base sono stati elaborati tali programmi, che riflettono pertanto gli obiettivi e la modalità di ristrutturazione della flotta peschereccia per il periodo 1993/1996;

    considerando che le disposizioni adottate nell'ambito delle decisioni della Commissione, del 21 dicembre 1992 (4), relative ai programmi di orientamento pluriennale per le flotte pescherecce degli Stati membri, non pregiudicano le disposizioni eventualmente prese nel quadro delle misure tecniche intese a ridurre la mortalità per pesca causata dalle flotte che utilizzano attrezzi da posta,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Entro e non oltre il 31 dicembre 1996 gli sforzi di pesca delle flotte di ciascuno Stato membro vengono diminuiti:

    - del 20 % per i pescherecci che praticano la pesca a strascico degli stock demersali;

    - del 15 % per i pescherecci che utilizzano draghe e sfogliare per gli stock bentonici;

    - dello 0 %, ossia crescita zero, per gli altri segmenti della flotta,

    tenuto conto degli obiettivi fissati nei programmi transitori (5) di orientamento al 31 dicembre 1991.

    2. Almeno il 55 % delle riduzioni di sforzo di cui al paragrafo 1 devono essere riduzioni di pura capacità.

    Articolo 2

    La realizzazione degli obiettivi e delle modalità di cui all'articolo 1 è assicurata dalla Commissione nell'ambito dei programmi di orientamento pluriennali delle flotte pescherecce degli Stati membri, approvati con le decisioni della Commissione del 21 dicembre 1992 ed eventualmente modificati nell'ambito della stessa procedura.

    Articolo 3

    Entro il 31 dicembre 1996 il Consiglio fissa, su base annuale o pluriennale, gli obiettivi e le modalità previsti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

    Articolo 4

    La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi di orientamento pluriennali per la flotta peschereccia.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. BOURGEOIS

    (1) GU n. C 326 del 3. 12. 1993, pag. 7.

    (2) Parere reso il 17. 12. 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (4) GU n. L 401 del 31. 12. 1992.

    (5) GU n. L 193 del 13. 7. 1992.

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