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Document 31992R3956
Commission Regulation (Euratom) No 3956/92 of 21 December 1992 on the conclusion by the European Atomic Energy Community of an Agreement establishing an International Science and Technology Centre between the United States of America, Japan, the Russian Federation, and, acting as one Party, the European Atomic Energy Community and the European Economic Community
Regolamento (Euratom) n. 3956/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alla conclusione, da parte della Comunità europea dell'energia atomica, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia
Regolamento (Euratom) n. 3956/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alla conclusione, da parte della Comunità europea dell'energia atomica, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia
GU L 409 del 31.12.1992, p. 10–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3956/oj
Regolamento (Euratom) n. 3956/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alla conclusione, da parte della Comunità europea dell'energia atomica, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia
Gazzetta ufficiale n. L 409 del 31/12/1992 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0190
REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3956/92 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 relativo alla conclusione, da parte della Comunità europea dell'energia atomica, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2, considerando che l'accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia è stato firmato il 27 novembre 1992; che, con decisione del 14 dicembre 1992 il Consiglio ha approvato detto accordo ai fini della sua conclusione da parte della Commissione per conto della Comunità europea dell'energia atomica; considerando che si deve concludere l'accordo per conto della Comunità europea dell'energia atomica, ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si approvano, per conto della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia e la dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 1. Il testo dell'accordo e della dichiarazione è allegato al presente regolamento (1). Articolo 2 Il presidente della Commissione provvede alla notifica prevista all'articolo XVIII dell'accordo per conto della Comunità europea dell'energia atomica. Articolo 3 Conformemente all'articolo IV, lettera C dell'accordo, il Consiglio e la Commissione designano un rappresentante ciascuno nel Consiglio di direzione. Articolo 4 Il Centro internazionale di scienza e tecnologia ha statuto di persona giuridica e gode della capacità giuridica più vasta riconosciuta alle persone giuridiche ai sensi delle leggi applicabili nella Comunità, e in particolare può stipulare contratti, acquistare o cedere beni mobili o immobili e comparire in qualità di convenuto. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione Jacques DELORS Presidente (1) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.