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Document 31992R3944

Regolamento (CEE) n. 3944/92 della Commissione, del 30 dicembre 1992, che introduce un sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili originari del Bangladesh

GU L 399 del 31.12.1992, p. 41–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3944/oj

31992R3944

Regolamento (CEE) n. 3944/92 della Commissione, del 30 dicembre 1992, che introduce un sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili originari del Bangladesh

Gazzetta ufficiale n. L 399 del 31/12/1992 pag. 0041 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0094


REGOLAMENTO (CEE) N. 3944/92 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 1992 che introduce un sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili originari del bangladesh

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4136/86 prevede la possibilità di consultazioni in caso di frode o di elusione delle disposizioni degli accordi tessili conclusi tra la Comunità economica europea e i paesi terzi fornitori;

considerando che esistono elementi di prova sufficienti per ritenere che si stiano verificando frodi ed elusioni massicce rispetto alle disposizioni dell'accordo con il Bangladesh, segnatamente per quanto concerne la determinazione dell'origine dei prodotti tessili;

considerando che, previe consultazioni con le autorità del Bangladesh, si è siglato un accordo in forma di scambio di lettere che instaura un sistema di duplice controllo sulle spedizioni di tessili delle categorie 4, 6 e 8, senza però negoziare limiti quantitativi;

considerando che il 30 dicembre 1992 il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra il Bangladesh e la Comunità economica europea che instaura un sistema di duplice controllo su tutte le esportazioni delle summenzionate categorie;

considerando che l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le modalità di instaurazione del sistema di duplice controllo nonché la forma e la presentazione delle licenze di esportazione;

considerando che occorre modificare i documenti di esportazione onde specificare che quelli rilasciati dalle autorità del Bangladesh non si riferiscono ai prodotti oggetto di restrizioni;

considerando che l'introduzione di un sistema di duplice controllo non deve ostare all'importazione nella Comunità dei prodotti delle categorie 4, 6 e 8 spediti dal Bangladesh anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, le importazioni nella Comunità delle categorie di prodotti di cui all'allegato I, originari del Bangladesh, sono soggette, fino al 31 dicembre 1992, al sistema di duplice controllo di cui all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.

Articolo 2

L'immissione in libera pratica del prodotti di cui all'articolo 1, spediti dal Bangladesh anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, è subordinata alla presentazione di una polizza di carico o di un altro documento di trasporto purché la spedizione sia effettivamente avvenuta prima di tale data.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il modulo per la licenza d'esportazione accluso all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86 è sostituito dal modulo che figura all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

(2) GU n. L 163 del 17. 6. 1992, pag. 9.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

>RIFERIMENTO A UN FILM>

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