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Document 31992R2079
Council Regulation (EEC) No 2079/92 of 30 June 1992 instituting a Community aid scheme for early retirement from farming
Regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura
Regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura
OJ L 215, 30.7.1992, p. 91–95
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 043 P. 229 - 233
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 043 P. 229 - 233
No longer in force, Date of end of validity: 02/07/1999; abrogato da 399R1257
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repeal | 31988R1096 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31995R2773 | modifica | articolo 3.1 | 01/02/1995 | |
Modified by | 31995R2773 | modifica | articolo 3.3 | 01/02/1995 | |
Modified by | 31995R2773 | modifica | articolo 3.2 | 01/02/1995 | |
Repealed by | 31999R1257 |
Regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura
Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0091 - 0095
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0229
REGOLAMENTO (CEE) N. 2079/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che, date le prospettive che si delineano a medio e lungo termine per l'agricoltura comunitaria e la riforma dei meccanismi di sostegno dei mercati, agli agricoltori viene richiesto un accresciuto sforzo di adeguamento; considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell'attività agricola, al fine di migliorare l'efficienza economica delle aziende; considerando che un regime di aiuti al prepensionamento può contribuire a procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare la loro attività, a far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende rimaste ed a riorientare le superfici agricole verso usi extra agricoli, quando non vi siano agricoltori che possono rilevarle in condizioni soddisfacenti dal punto di vista dell'efficienza economica; considerando che la scomparsa di aziende aventi al proprio servizio coadiuvanti familiari e salariati anziani rischia di privare questi ultimi della loro occupazione e del relativo reddito; che è pertanto opportuno procurare anche ad essi una fonte di reddito; considerando che per garantire l'efficacia della misura occorre organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole, nonché la destinazione delle superfici agricole ad usi extra agricoli, compatibilmente con un'utilizzazione razionale dello spazio rurale; che gli Stati membri possono raggiungere tale obiettivo fornendo i mezzi necessari ai loro servizi esistenti o contribuendo alla creazione di nuovi servizi; considerando che la diversità di origine, di natura e di gravità dei problemi strutturali in agricoltura può esigere soluzioni differenziate secondo le regioni e adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale complessivo di ciascuna regione interessata; che è possibile conseguire risultati ottimali se gli Stati membri, nel rispetto dei criteri comunitari, applicano il regime sotto forma di programmi pluriennali, elaborati di concerto con la Commissione, e adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione di detti programmi; considerando che è opportuno prevedere una procedura per definire, qualora sia necessario, le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il controllo; considerando che è necessario integrare le risorse disponibili per l'attuazione delle misure contemplate dal presente regolamento con le risorse previste per la realizzazione delle azioni avviate in virtù dei regolamenti sui Fondi strutturali, soprattutto di quelle applicabili alle regioni interessate dagli obiettivi 1 e 5 b) definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivi del regime di aiuti al prepensionamento 1. Quale misura di accompagnamento delle modifiche previste nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati, gli Stati membri possono istituire un regime comunitario di aiuti al prepensionamento, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, alle condizioni previste dal presente regolamento. 2. Gli aiuti al prepensionamento contribuiscono: a) a procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l'attività agricola; b) a far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende rimaste; c) a riorientare superfici agricole verso usi extra agricoli, quando non sia possibile destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti dal punto di vista dell'efficienza economica. 3. Gli aiuti al prepensionamento possono comprendere misure destinate: a) a procurare un reddito ai coadiuvanti familiari e ai salariati anziani rimasti senza lavoro in seguito al prepensionamento dell'imprenditore agricolo; b) ad organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende e la destinazione delle superfici agricole ad usi extra agricoli compatibilmente con un'utilizzazione razionale dello spazio rurale. Articolo 2 Definizioni preliminari Ai sensi del presente regolamento, si intende per: - «cedente»: l'imprenditore che cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali in virtù del presente regime di aiuti al prepensionamento; - «lavoratori»: i coadiuvanti familiari e i salariati agricoli che si trovano nell'azienda del cedente prima del suo prepensionamento e che cessano definitivamente ogni attività agricola; - «rilevatario agricolo»: la persona che subentra al cedente come capo azienda, ampliando la superficie dell'azienda stessa, oppure l'imprenditore che rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili dal cedente, al fine di ampliare la propria azienda; - «rilevatario non agricolo»: qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili, per destinarli ad usi extra agricoli, alla silvicoltura o alla creazione di riserve ecologiche; - «terreni resi disponibili»: i terreni utilizzati a fini commerciali dal cedente prima di ritirarsi dall'attività agricola e sui quali egli ha cessato di praticare l'agricoltura; - «attività agricola a titolo principale»: l'attività esercitata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (5). Articolo 3 Regime di aiuti 1. Gli aiuti al prepensionamento concessi ai cedenti possono essere versati nelle seguenti forme: a) premio per cessazione dell'attività, b) indennità annua non connessa con la superficie dei terreni resi disponibili, c) premio annuo per ettaro di terreno reso disponibile, d) pensione complementare quando l'importo fissato dal regime pensionistico nazionale sia troppo ridotto per costituire un incentivo a cessare l'attività agricola. Le formule sopra menzionate possono essere combinate tra loro, eventulmente in modo da pervenire a versamenti annuali decrescenti. L'importo totale che può essere cofinanziato per azienda è calcolato mediante un metodo di riferimento comportante gli elementi seguenti: a) versamento, dall'età del prepensionamento sino all'età normale di pensionamento, di un'indennità annua di 4 000 ecu per azienda, maggiorata di un premio annuo di 250 ecu/ha, entro un limite annuale di 10 000 ecu per azienda; b) versamento, se del caso, di una pensione complementare annua che, aggiunta all'importo normale della pensione corrisposta dallo Stato membro, raggiunga lo stesso importo indicato come limite annuale alla lettera a); c) una durata complessiva di erogazione degli aiuti di cui alle lettere a) e b) che non superi 10 anni e non oltrepassi la data di compimento del settantesimo anno di età del cedente. Gli Stati membri possono tuttavia utilizzare un metodo di versamento degli aiuti diverso dal metodo di riferimento definito al terzo comma, in particolare accordando importi annuali più esigui, eventualmente decrescenti, e ripartiti su un periodo più lungo, che può anche essere superiore a dieci anni e oltrepassare il settantesimo compleanno del cedente. In questo caso, l'importo cofinanziabile di tali aiuti è pari, al massimo, a quello che si otterrebbe se essi venissero versati in base al metodo di riferimento. Inoltre, qualora il regime di aiuti includa un premio per cessazione dell'attività, l'importo massimo cofinanziabile di tale premio non supera 12 000 ecu, maggiorato di 750 ecu per ettaro di terreno reso disponibile, con un limite di 30 000 ecu per azienda; detta cifra va considerata entro i limiti dell'importo totale cofinanziabile, calcolato con il metodo di riferimento. 2. Gli aiuti al prepensionamento concessi ai lavoratori possono essere versati nelle seguenti forme: a) premio per cessazione dell'attività, b) indennità annuale. Queste due formule possono essere combinate tra loro. L'importo totale cofinanziabile per lavoratore è calcolato mediante un metodo di riferimento comportante gli elementi seguenti: a) versamento, dall'età del prepensionamento sino all'età normale di pensionamento, di un'indennita annua di 2 500 ecu; b) durata complessiva di corresponsione dell'indennità di cui alla lettera a) non superiore a 10 anni e non eccedente la normale età di pensionamento di un lavoratore. Gli Stati membri possono tuttavia utilizzare un metodo di versamento degli aiuti diverso dal metodo di riferimento definito al terzo comma, in particolare accordando importi annuali più esigui, eventualmente decrescenti, e ripartiti su un periodo più lungo, che può anche essere superiore a 10 anni e oltrepassare la normale età di pensionamento di un lavoratore. In questo caso, l'importo totale cofinanziabile di tali aiuti è pari, al massimo, a quello che si otterrebbe se essi venissero versati in base al metodo di riferimento. Inoltre, qualora il regime di aiuti includa un premio per cessazione dell'attività, l'importo massimo cofinanziabile di detto premio non supera 7 500 ecu per lavoratore; questa cifra va considerata entro i limiti dell'importo totale cofinanziabile, calcolato con il metodo di riferimento. Gli aiuti al prepensionamento possono essere cofinanziati dalla Comunità a concorrenza di due lavoratori per azienda. 3. Gli Stati membri possono concedere un aiuto per avviamento di reti e servizi incaricati di organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole, nonché la destinazione delle superfici agricole ad usi extra agricoli compatibilmente con un'utilizzazione razionale dello spazio rurale; questo aiuto contribuisce a finanziare le loro spese di funzionamento. Tali servizi possono, fra l'altro, eseguire perizie sulle aziende da cedere, compilare repertori delle domande e offerte di terre e di aziende, nonché elaborare piani per l'utilizzo delle terre alienate dai cedenti. Essi possono inoltre prendere in consegna i terreni resi disponibili e cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni del presente regolamento. Per avere diritto a questo aiuto, i servizi in questione devono essere riconosciuti dallo Stato membro ed occupare almeno un agente a tempo pieno, perfettamente qualificato per la funzione che è chiamato a svolgere. L'importo dell'aiuto di avviamento che può essere cofinanziato dalla Comunità è di 36 000 ecu per agente occupato a tempo pieno. Tale somma è ripartita sui primi cinque anni d'attività di ogni agente. Articolo 4 Programma di aiuti 1. Gli Stati membri applicano il regime di aiuti sull'intero loro territorio tramite programmi pluriennali a livello nazionale o regionale. 2. Ogni programma contiene almeno gli elementi seguenti: - la delimitazione della zona geografica alla quale si riferisce; - una descrizione della situazione strutturale della zona interessata, corredata in particolare di dati statistici sul numero di aziende, ripartite in base alla superficie e all'età dell'imprenditore, e sui redditi; - una descrizione dei regimi di pensionamento e di prepensionamento in vigore nella zona interessata, indicante il rispettivo grado di applicazione negli ultimi anni e i problemi emersi; - l'indicazione motivata degli importi e delle condizioni di concessione degli aiuti per i diversi tipi di beneficiari; - una stima del numero di cedenti, di rilevatari e di lavoratori che saranno interessati da tali aiuti; - una stima del numero di ettari che saranno resi disponibili dai cedenti e delle superfici che verrano trasmesse a rilevatari agricoli (successori e altri agricoltori) o a rilevatari non agricoli; - una stima sia dei costi previsionali dei vari aiuti progettati sia dei mezzi finanziari indispensabili, con l'indicazione del ritmo delle spese previste; - il calendario stabilito per l'applicazione dei vari regimi di aiuto progettati. Articolo 5 Condizioni applicabili agli interessati Gli Stati membri definiscono le condizioni che devono essere soddisfatte dalle persone interessate ed esse comprendono almeno i seguenti elementi: 1) Per i cedenti: - avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, al momento della cessazione; - aver esercitato l'attività agricola a titolo principale nei dieci anni che precedono la cessazione. 2) Per i rilevatari agricoli: - possedere una capacità professionale sufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91; - impegnarsi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale nell'azienda per almeno cinque anni, alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafi 3 e 4. 3) Per i lavoratori: - avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento: - cessare definitivamente ogni attività agricola, dopo aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro; - aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso; - essere iscritto a un regime di previdenza sociale. 4) Per i rilevatari non agricoli impegnarsi a utilizzare i terreni alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 5. Articolo 6 Condizioni applicabili ai terreni resi disponibili 1. Le condizioni stabilite dal presente articolo in merito ai terreni resi disponibili si applicano almeno per tutto il periodo durante il quale il cedente fruisce di un aiuto al prepensionamento. 2. I cedenti possono continuare a praticare l'agricoltura sul 10 % al massimo della superficie dell'azienda, e comunque su non più di 1 ettaro, sempreché cessino definitivamente ogni produzione a fini commerciali. La superficie dell'azienda che i cedenti possono conservare può essere adattata dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (6). Inoltre i cedenti possono conservare, alle condizioni che lo Stato membro definisce, la disponibilità della superficie sulla quale si trovano gli edifici in cui essi continueranno ad abitare con la loro famiglia. 3. La dimensione delle aziende agricole, quale risulta dalla cessione dei terreni resi disponibili dal cedente, dev'essere aumentata al fine di migliorarne l'efficienza economica, a condizioni da definire in termini, segnatamente di capacità professionale del rilevatario, di superficie, di reddito o di volume di lavoro, a seconda delle regioni e dei tipi di produzione. Gli Stati membri definiscono tali condizioni e il termine entro il quale il beneficiario deve soddisfarle. 4. I terreni resi disponibili ceduti a rilevatari agricoli devono essere coltivati per almeno cinque anni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente. 5. I terreni resi disponibili ceduti a rilevatari non agricoli devono essere utilizzati secondo criteri compatibili con il mantenimento o il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale. 6. I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti. In tal caso, le condizioni specificate nel presente articolo devono applicarsi a superfici di estensione equivalente a quella dei terreni resi disponibili. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che i terreni resi disponibili siano presi in consegna da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni del presente regolamento. Articolo 7 Normative nazionali 1. Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la corretta esecuzione del programma. Tali misure devono essere, in particolare, concepite in modo da: - rendere il programma sufficientemente attraente rispetto ai regimi di pensionamento anticipato eventualmente in vigore nella zona interessata dal programma stesso; - facilitare la cessione dei terreni resi disponibili, favorendo in particolare forme appropriate di acquisizione o di locazione che assicurino la conservazione o la valorizzazione del patrimonio fondiario; - permettere d'includere nei contratti d'acquisto o d'affitto dei terreni resi disponibili clausole che impongano l'osservanza delle condizioni per l'utilizzo dei terreni, specificate all'articolo 6; - organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole, nonché l'utilizzazione razionale dello spazio rurale, fornendo i mezzi necessari ai loro servizi esistenti o contribuendo alla creazione di nuovi servizi; - rendere possibile una transizione armoniosa dal regime comunitario di aiuti al prepensionamento al regime pensionistico nazionale. 2. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare misure d'aiuto supplementari che prevedano le condizioni o modalità di concessione diverse da quelle da esso stabilite, o il cui importo sia superiore ai limiti in esso fissati, sempreché tali misure siano adottate conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato. Articolo 8 Procedura di esame dei programmi 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di programmi di aiuti e le disposizioni nazionali, in vigore o previste. 2. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri per determinare: - la loro conformità al presente regolamento, tenuto conto degli obiettivi del medesimo e del nesso fra le diverse misure, - la natura delle azioni che possono essere cofinanziate, - l'importo totale delle spese che possono essere cofinanziate. 3. La Commissione decide in merito all'approvazione dei programmi secondo la procedura prevista dall'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Articolo 9 Tassi di finanziamento comunitario Il tasso del finanziamento comunitario è del 75 % nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e del 50 % nelle altre regioni. Articolo 10 Modalità di applicazione La Commissione adotta, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, le modalità di applicazione del presente regolamento. Articolo 11 Disposizione finale Il regolamento (CEE) n. 1096/88 (7) è abrogato. Esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993. Articolo 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. C 300 del 21. 11. 1991, pag. 15.(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 25.(4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.(5) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(7) GU n. L 110, del 29. 4. 1988, pag. 1.