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Document 31992R1332

    Regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola

    GU L 145 del 27.5.1992, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005; abrogato da 32004R0865

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1332/oj

    31992R1332

    Regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 27/05/1992 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0088
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0088


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/92 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1992 che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che la produzione delle olive da tavola costituisce un'attività economica molto importante, soprattutto in talune regioni mediterranee della Comunità;

    considerando che la situazione del mercato delle olive da tavola lascia intravedere una inadeguatezza rispetto al fabbisogno commerciale per quanto riguarda le condizioni di produzione e le condizioni di trasformazione e commercializzazione;

    considerando che da questa situazione deriva uno squilibrio tra l'offerta e la domanda, che negli ultimi anni ha condotto alla formazione di eccedenze;

    considerando che esistono possibilità di espansione del consumo, grazie in particolare ad una migliore informazione degli utilizzatori esistenti o potenziali e ad una maggiore corrispondenza della produzione alle esigenze dei consumatori;

    considerando che alle diverse categorie professionali del settore compete un ruolo particolare nell'attuazione dei provvedimenti volti a sviluppare il consumo;

    considerando che è opportuno prevedere l'incentivazione di azioni specifiche intese ad accrescere e a migliorare il consumo di olive da tavola mediante una partecipazione finanziaria della Comunità;

    considerando che, per consentire alle associazioni od unioni di produttori dedite alla produzione e alla commercializzazione di olive da tavola di concentrare l'offerta e scaglionare l'immissione dei loro prodotti sul mercato, avvalendosi in particolare di adeguate capacità di magazzinaggio, è opportuno favorire la costituzione di un fondo di rotazione da parte di detti organismi; che, a tal fine, occorre prevedere contributi finanziari dello Stato membro e della Comunità, il cui massimale sia fissato in funzione del valore della produzione commercializzata dalle associazioni o unioni di produttori nel corso di una data campagna;

    considerando che, tenuto conto della situazione esistente negli Stati membri produttori, bisogna ammettere che per un periodo limitato le cooperative e le loro unioni beneficino del suddetto aiuto;

    considerando che le misure previste concorrono al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 39 del trattato; che conviene stabilire una partecipazione della Comunità al finanziamento delle azioni in questione nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione « garanzia »,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La Comunità partecipa, a concorrenza del 60 %, al finanziamento di azioni volte a sviluppare il consumo di olive da tavola prodotte nella Comunità, proposte e realizzate da associazioni rappresentative che riuniscono diverse branche di attività del settore. La rappresentatività delle associazioni è valutata in funzione dell'obiettivo perseguito.

    Articolo 2

    1. Le azioni di cui all'articolo 1 sono finalizzate:

    - alla promozione della qualità del prodotto, in particolare mediante la realizzazione di studi di mercato e l'esecuzione di ricerche sulla produzione di olive con limitato tenore di sale;

    - alla definizione di nuove modalità di condizionamento;

    - alla consulenza in materia di marketing presso i vari operatori economici del settore;

    - alla pubblicità e alle relazioni pubbliche, compresa l'organizzazione di fiere ed altre manifestazioni commerciali e la partecipazione alle stesse.

    2. Le azioni di cui all'articolo 1 non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali né devono fare riferimento a uno Stato membro.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri erogano un aiuto specifico alle associazioni o unioni di associazioni di produttori di olive da tavola dei codici NC 0709 90 31, 0709 90 39, 0710 80 10, 0711 20, ex 0712 90 90, ex 2001 90 80, ex 2004 90 30 e 2005 70 00, che rispondono alle condizioni previste all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1360/78 (3) e che costituiscono un fondo di rotazione destinato a regolarizzare l'offerta provvedendo, in particolare, al finanziamento del magazzinaggio necessario ad una adeguata immissione dei prodotti sul mercato.

    2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 viene concesso una tantum a condizione che il fondo sia finanziato:

    - per il 45 % dall'associazione o dall'unione di produttori,

    - per il 10 % da un contributo dello Stato membro.

    Il finanziamento comunitario ammonta al 45 % del capitale del fondo. Tuttavia, la partecipazione finanziaria complessiva dello Stato membro e della Comunità non può superare il 10 % del valore della produzione commercializzata dall'associazione o unione di associazioni di produttori nel corso di una campagna di commercializzazione.

    3. Ai fini della concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1, le cooperative e le unioni di cooperative costituite conformemente alla legislazione in vigore nel settore considerato sono assimilate, per un periodo massimo di tre anni, alle associazioni o unioni di associazioni di cui al paragrafo 1. In tal caso, le cooperative o unioni di cooperative procedono alla costituzione di una garanzia che assicura il rimborso degli aiuti ricevuti, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 4

    Le partecipazioni al finanziamento delle azioni previste all'articolo 1 e dell'aiuto previsto all'articolo 3 sono considerate misure di intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 (4). Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione « garanzia ».

    Articolo 5

    Secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (5) la Commissione:

    a) definisce le misure previste all'articolo 2 del presente regolamento,

    b) adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento; queste comprendono i provvedimenti atti a garantire il controllo dell'impiego del contributo finanziario della Comunità.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    Arlindo MARQUES CUNHA

    (1) GU n. C 213 del 28. 8. 1990, pag. 14 e GU n. C 162 del 21. 6. 1991, pag. 6. (2) GU n. C 67 del 16. 3. 1992. (3) Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori o le relative unioni (GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1). Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1). (4) Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag 13). Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1). (5) Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 3. 9. 1966, pag. 3025/66). Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 356/92 (GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1).

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