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Document 31992H0382

    92/382/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 1992, relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS), in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP)

    GU L 200 del 18.7.1992, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1992/382/oj

    31992H0382

    92/382/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 1992, relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS), in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP)

    Gazzetta ufficiale n. L 200 del 18/07/1992 pag. 0001 - 0009


    RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1992 relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS), in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) (92/382/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    vista la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di servizi di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, tra l'altro, l'applicazione dei principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni nei settori dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS) e a commutazione di circuito;

    considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, all'allegato III, punto 3), l'adozione di una raccomandazione relativa alla fornitura delle interfacce tecniche, le condizioni di impiego ed i principi tariffari applicabili alla fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, conformemente ai principi della rete aperta;

    considerando che le reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto costituiscono le reti più comuni attraverso cui sono resi disponibili servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto in tutti gli Stati membri;

    considerando che le reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto si sono sviluppate su base nazionale e che la disponibilità, in ognuno degli Stati membri, di reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto con capacità equivalenti e possibilità di completa interconnessione è essenziale per soddisfare alle necessità dell'operabilità in rete a livello paneuropeo per la fornitura di servizi a valore aggiunto di trasmissione dati;

    considerando che i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS) sono importanti come supporto di servizi a valore aggiunto a livello europeo;

    considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede la disponibilità, in ogni Stato membro, di un servizio armonizzato di trasmissioni dati a commutazione di pacchetto;

    considerando che gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione quegli organismi le cui disposizioni in materia di PSDS permettono agli Stati membri di conformarsi al disposto dell'allegato III, punto 3 della direttiva 90/387/CEE; che altri organismi possono offrire PSDS in conformità della presente raccomandazione;

    considerando che, conformemente al principio di non discriminazione, i PSDS dovranno essere disponibili e forniti, su richiesta e senza discriminazione, a tutti gli utenti; che quindi i termini e le condizioni applicabili ad organismi di telecomunicazione che utilizzano i PSDS per la fornitura di servizi dovrebbero essere equivalenti ai termini e alle condizioni applicabili ad altri utenti;

    considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, le condizioni di fornitura di una rete aperta (ONP) non possono limitare l'accesso e l'uso di PSDS, eccetto nei casi di salvaguardia di requisiti fondamentali definiti nella suddetta direttiva; che tali limitazioni dovranno essere oggettivamente giustificate, rispettare il principio di proporzionalità e non dovranno risultare eccessive in rapporto allo scopo perseguito;

    considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 90/387/CEE, la Commissione determinerà le modalità per un'applicazione omogenea dei requisiti fondamentali in conformità dell'articolo 10 di tale direttiva;

    considerando che le condizioni di impiego dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto debbono venire determinate sulla base di requisiti fondamentali compatibili con la legislazione comunitaria e debbono essere imposte tramite strumenti normativi e non tramite restrizioni tecniche;

    considerando che, conformemente alla direttiva 90/388/CEE della Commissione (2), gli Stati membri possono subordinare la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o a commutazione di circuito, a procedure di autorizzazione o di dichiarazione intese a garantire la conformità alle esigenze fondamentali oppure a normative commerciali connesse a condizioni di stabilità, di disponibilità e di qualità del servizio o, infine, a misure intese a salvaguardare l'obiettivo dell'interesse economico generale affidato dagli Stati medesimi ad un organismo di telecomunicazione per la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione, nel caso in cui vi siano probabilità che tale obiettivo possa venire ostacolato dalle attività dei fornitori privati di servizi;

    considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) l'elenco dei richiami alle norme per le reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto riguardanti la fornitura di una rete aperta (ONP); che tale elenco potrà venire modificato con pubblicazione successiva;

    considerando che procedure uniformi di ordinazione, come pure procedure di ordinazione unica, di fatturazione unica e di manutenzione unica sono opportune al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza nella fornitura di servizi a valore aggiunto in tutto il territorio comunitario e che tali procedure sono richieste dai clienti; che qualsiasi azione di cooperazione degli organismi di telecomunicazione a questo proposito deve risultare conforme alle regole comunitarie di concorrenza; che, in particolare, tali procedure non dovranno comportare forme di prefissazione dei prezzi o spartizione del mercato e che dovranno essere istituite tramite accordi commerciali, ad esempio tramite una serie di memorandum d'intesa;

    considerando che l'attuazione di procedure di ordinazione unica e di fatturazione unica da parte di organismi di telecomunicazioni non deve impedire le offerte da parte di fornitori di servizi diversi dalle organizzazioni di telecomunicazioni;

    considerando che, per favorire l'operatività su scala europea dei fornitori di PSDS, è auspicabile predisporre un sistema in cui le chiamate vengano addebitate direttamente al destinatario in base al suo numero (addebito all'utente chiamato) e che consenta quindi la possibilità di chiamate gratuite all'abbonato che accede al servizio offerto dal fornitore (numero verde);

    considerando che, per promuovere l'impiego di PSDS da parte dei piccoli e medi fornitori di servizi a valore aggiunto, è auspicabile che si istituiscano dispositivi di fatturazione che agevolino tali operazioni in tutto il territorio comunitario; che tali dispositivi di fatturazione dovranno prevedere un sistema in cui il costo del servizio a valore aggiunto e il costo della chiamata sono combinati in un'unica fattura riscossa dall'organismo fornitore dei PSDS (fatturazione chiosco);

    considerando che, in questo contesto, è importante procedere all'assegnazione appropriata di una capacità di numerazione armonizzata, la quale consenta di instaurare tale servizio in tutta la Comunità; che tale assegnazione deve essere effettuata in conformità dei principi di trasparenza e di parità di trattamento;

    considerando che un aspetto essenziale dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto è rappresentato dalla qualità del servizio, quale viene percepita dagli utilizzatori; che le informazioni fornite agli utenti dovrebbero permettere un confronto fra prestazioni conseguite e valori tipici o valori obiettivo;

    considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, le tariffe relative ai PSDS devono basarsi su criteri oggettivi, tenendo conto del fatto che, in un clima concorrenziale, esse dovranno essere proporzionate ai costi; che dovranno essere trasparenti e adeguatamente pubblicizzate, sufficientemente disaggregate, in base alle regole di concorrenza del trattato, non discriminatorie e tali da garantire parità di trattamento;

    considerando che gli Stati membri possono sottoporre a restrizioni l'uso e l'apprestamento di PSDS nella misura necessaria per garantire la conformità con la normativa sulla protezione dei dati, compresa la protezione dei dati aventi carattere personale, la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate nonché la tutela della sfera privata compatibile con la legislazione comunitaria;

    considerando che altre offerte di PSDS, da parte di organismi fornitori, oltre a quelli forniti conformemente alla presente raccomandazione non dovranno ostacolare la fornitura di un gruppo minimo di servizi;

    considerando che, in conformità del principio di distinzione tra funzioni normative e operative e in applicazione del principio di sussidiarietà, l'autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato membro dovrà svolgere un ruolo rilevante nell'applicazione della presente raccomandazione;

    considerando che, per consentire alla Commissione di valutare in modo efficace l'applicazione della presente raccomandazione, è necessario che gli Stati membri forniscano le informazioni pertinenti richieste dalla Commissione;

    considerando che il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE deve svolgere un ruolo rilevante ai fini dell'applicazione della presente raccomandazione,

    RACCOMANDA:

    1. che gli Stati membri garantiscano sul proprio territorio la fornitura di un gruppo minimo di PSDS con caratteristiche tecniche armonizzate in conformità dell'allegato I, il quale tenga conto della domanda del mercato;

    2. Che le modifiche necessarie per adeguare l'allegato I ai nuovi sviluppi della tecnica ed ai mutamenti della domanda del mercato siano determinate dalla Commissione in conformità alla procedura stabilita all'articolo 10 della direttiva 90/387/CEE, tenendo conto della situazione di sviluppo delle reti nazionali;

    3. che gli Stati membri provvedano affinché, per quanto riguarda i PSDS di cui al punto 1, siano pubblicate informazioni concernenti le caratteristiche tecniche, le condizioni generali di fornitura e d'impiego, le tariffe, le condizioni di licenza e/o di dichiarazione nonché le condizioni per l'allacciamento delle apparecchiature terminali, in conformità dello schema indicato nell'allegato II;

    4. che le condizioni generali di fornitura citate al punto 3 comprendano almeno:

    - informazioni relative alla procedura di ordinazione;

    - i termini normali di consegna tipici, ossia i periodi, decorrenti dalla data in cui l'utente ha presentato una richiesta impegnativa del servizio in questione, in cui è stato soddisfatto l'80 % delle richieste di utenti per ciascun tipo di PSDS.

    Ciascun periodo verrà definito sulla base dei termini di fornitura effettivi dei PSDS in questione, registrati durante un periodo di tempo recente e di congrua durata; nel calcolo non si dovrà tener conto dei casi in cui siano stati gli utenti a richiedere ritardi dei tempi di consegna; per quanto riguarda i nuovi tipi di PSDS, al posto del periodo di fornitura normale dovrà essere pubblicato un periodo di fornitura indicativo;

    - i periodi contrattuali, che comprendono i periodi generalmente previsti dai contratti e i periodi contrattuali minimi che l'utente è obbligato ad accettare per ciascun tipo di PSDS;

    - i tempi di riparazione normali, ossia i periodi, a decorrere dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito ufficio dell'organismo fornitore di PSDS fino al momento in cui l'80 % di tutti i PSDS dello stesso tipo è stato riparato e il relativo ripristino, se del caso, comunicato agli utenti; per quanto riguarda i nuovi tipi di PSDS, al posto del tempo di riparazione normale dovrà essere pubblicato un tempo di riparazione indicativo; nel caso in cui per lo stesso tipo di servizio PSDS vengano offerti diversi livelli qualitativi di riparazione, dovranno venire pubblicati i diversi tempi di riparazione normali;

    - le procedure di rimborso;

    - i valori obiettivo per i parametri di valutazione della qualità del servizio, definiti conformemente al punto 6;

    5. che gli Stati membri, tenendo conto dei lavori della CEPT (4), incoraggino, conformemente alle norme procedurali e sostanziali in materia di concorrenza del trattato e in consultazione con gli utenti, l'istituzione di procedure armonizzate per l'accesso degli utenti ai PSDS forniti in conformità delle disposizioni della presente raccomandazione, segnatamente tramite l'istituzione delle procedure seguenti:

    - una procedura d'ordinazione uniforme per PSDS in tutta la Comunità, e cioè una procedura di ordinazione per l'ottenimento di PSDS intracomunitari la quale garantisca che tutti gli organismi fornitori di PSDS utilizzino procedure comuni riguardo ai dati che debbono essere comunicati dall'utente e dagli organismi fornitori di PSDS, nonché riguardo al formato di presentazione dei dati stessi;

    - una procedura d'ordinazione unica per PSDS, da applicare su richiesta dell'utente, e cioè una procedura in cui tutte le transazioni che concernono l'utilizzatore, necessarie per l'ottenimento di PSDS intracomunitari forniti da parte di più organismi ad un singolo utente, possano venire espletate in un'unica sede tra l'utilizzatore e un unico organismo fornitore di PSDS;

    - una procedura di fatturazione unica per PSDS, da applicare su richiesta dell'utente, e cioè una procedura in cui l'operazione di fatturazione e di pagamento relativa ai PSDS intracomunitari forniti da più organismi ad un singolo utilizzatore, possa venire espletata in un'unica sede, tra l'utilizzatore ed un unico organismo fornitore di PSDS;

    - una procedura di manutenzione unica per PSDS, da applicare su richiesta dell'utente, e cioè una procedura in cui la comunicazione dei guasti relativi a PSDS intracomunitari forniti da più organismi ad un singolo utilizzatore possa venire espletata in un'unica sede, tra l'utilizzatore ed un unico organismo fornitore di PSDS che si assumerà la piena responsabilità del ripristino del servizio.

    Tenendo conto dell'attuabilità tecnica e amministrativa nonché dell'efficacia commerciale, occorre prevedere l'inserimento di disposizioni relative a procedure a livello comunitario per l'addebito e la fatturazione che permettano segnatamente dispositivi atti a far sì che l'abbonato chiamato paghi le chiamate (5) oppure la combinazione in un'unica fattura degli addebiti per le chiamate e degli addebiti per i servizi a valore aggiunto utilizzati (6).

    Queste procedure armonizzate vanno istituite tramite accordi commerciali, quali, per esempio, un memorandum d'intesa;

    6. che vengano adottati, da parte degli organismi che forniscono PSDS in conformità della presente raccomandazione, parametri per la valutazione delle prestazioni di rete in relazione alla qualità di PSDS e metodi di misurazione comuni, soprattutto per quanto concerne i parametri indicati nell'allegato III al fine di permettere di determinare un campione rappresentativo dell'efficienza dei PSDS nonché dell'efficienza statistica globale raggiunta dalla rete nel suo insieme;

    7. che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano la disponibilità al pubblico di informazioni statistiche annuali che illustrino l'efficienza raggiunta sulla base dei parametri per la valutazione della qualità del servizio indicati nell'allegato III.

    Il primo periodo annuale dovrebbe decorrere dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1993;

    8. che le tariffe siano trasparenti, basate su criteri oggettivi e indipendenti dal tipo di applicazione attuata dagli utenti dei PSDS ove venga utilizzato il medesimo tipo di offerte;

    9. che le tariffe dei PSDS comprendano normalmente gli elementi seguenti:

    - una quota iniziale per l'allacciamento,

    - un canone periodico,

    - un addebito di utilizzazione.

    Qualora vengano applicati altri elementi tariffari, questi dovranno essere conformi al disposto del punto 8;

    10. che gli Stati membri notifichino alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992 la lista dei nominativi degli organismi la cui fornitura di PSDS permette agli Stati membri di conformarsi alle disposizioni dell'allegato III, punto 3 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE e, successivamente, le eventuali modifiche di tali liste;

    11. che le autorità nazionali di regolamentazione redigano annualmente relazioni sintetiche riguardanti, in particolare, la disponibilità dei PSDS forniti in conformità del punto 1 della presente raccomandazione. Dette relazioni sintetiche dovrebbero essere inviate alla Commissione entro e non oltre cinque mesi dalla fine di ciascun anno civile; questa disposizione verrà riesaminata dalla Commissione in consultazione con il comitato ONP e in conformità dell'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE durante il 1995. La Commissione inoltrerà dette relazioni sintetiche al comitato ONP;

    12. che le autorità nazionali di regolamentazione tengano a disposizione e sottopongano alla Commissione, a sua richiesta, i dati sull'applicazione delle condizioni di fornitura di cui ai punti 3 e 4, nonché le informazioni statistiche di cui al punto 7;

    13. che le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano semplici procedure che permettano agli utenti di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto di far ricorso in caso di difficoltà sopraggiunte in merito all'applicazione della presente raccomandazione;

    14. che la Commissione, previa consultazione con il comitato ONP esamini lo stato di avanzamento nell'attuazione della presente raccomandazione, in vista della realizzazione degli obiettivi della direttiva 90/387/CEE e sulla base delle relazioni sintetiche definite al punto 11.

    Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1992.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Joaquim FERREIRA DO AMARAL

    (1) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.(2) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.(3) GU n. C 327 del 29. 12. 1990, pag. 19. Elenco dei richiami alle norme di base. Rete pubblica di dati a commutazione di pacchetto.(4) One-stop shopping Service Specific Schedule for PSPDN, CAC ottobre 1990.(5) Accordi di tipo «numero verde».(6) Accordi di tipo «fatturazione chiosco».

    ALLEGATO I

    DEFINIZIONE DI UN GRUPPO MINIMO DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO CON CARATTERISTICHE TECNICHE ARMONIZZATE, CONFORMEMENTE AL PUNTO 1, E SCADENZE RACCOMANDATE PER LA DISPONIBILITÀ A. CONSIDERAZIONI GENERALI

    La raccomandazione si propone di garantire agli utilizzatori la fornitura armonizzata di un gruppo minimo di PSDS conformi ai principi della fornitura di una rete aperta (ONP), allo scopo di promuovere lo sviluppo di servizi su scala europea.

    Tali servizi dovrebbero soddisfare i requisiti seguenti:

    i) essere sufficientemente distinti, in modo che gli utilizzatori possano usufruirne nel modo più flessibile;

    ii) essere strutturati nel modo seguente (per ciascun servizio):

    Offerta di base ONP:

    - insieme(i) di caratteristiche di accesso che deve/debbono venire offerto(i) da tutte le reti;

    - l'utilizzatore sceglie (un) insieme(i) di caratteristiche del servizio di base;

    - tale insieme verrà offerto a tariffa cumulativa.

    Opzioni per l'utilizzatore ONP:

    - caratteristiche offerte da tutte le reti per ciascun servizio;

    - caratteristiche che possono venire prescelte dall'utilizzatore;

    - in alcuni casi specifici, possono sostituire le caratteristiche dell'offerta di base;

    iii) tener conto dello sviluppo tecnologico e della progressiva disponibilità di caratteristiche non menzionate nel servizio proposto.

    B. NORMA DA UTILIZZARE

    Le norme che dovranno venire applicate a questo gruppo minimo di PSDS con caratteristiche tecniche armonizzate, sono più in particolare quelle definite nell'elenco indicativo delle norme di base delle reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto (PSPDN) conformi ai principi della fornitura di una rete aperta (ONP) pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, conformemente alla procedura indicata all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE. L'elenco indicativo iniziale delle norme adatte ad una rete aperta già pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee verrà modificato o aggiornato tramite ulteriore pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    C. CARATTERISTICHE TECNICHE DI CIASCUN SERVIZIO E SCADENZE DI REALIZZAZIONE RACCOMANDATE C.1. Offerte che dovranno essere disponibili entro il 31 dicembre 1992 C.1. SERVIZIO

    OFFERTA

    X.25

    OFFERTA DI BASE

    velocità di accesso:

    2 400, 4 800, 9 600 bit/s

    livello 3 per SVC

    (1 canale logico)

    OPZIONI DI UTENTE

    canali logici addizionali per un totale di almeno 32 canali per 9 600 bit/s

    opzioni indicate (¹) in CEPT T/TE 08-02 (²)

    come E o EA

    C.1. SERVIZIO

    OFFERTA

    X.28 (³)

    solo a selezione entrante

    OFFERTA DI BASE

    velocità di accesso:

    300 bit/s (modem V.21), 1 200 bit/s (modem V.22)

    profili standard per terminali standard X.28

    PRESTAZIONI OPZIONALI DI UTENTE

    NUI

    selezione di profili standardizzati addizionali (& {È%};)

    tassazione al chiamato (& {È%};)

    X.32

    Servizio non identificato

    OFFERTA DI BASE

    per uso nazionale almeno uno dei due insiemi:

    1) 2 400 bit/s (modem V.22bis o V.32)

    2) 4 800, 9 600 bit/s (modem V.32)

    1 o più canali logici

    SERVIZIO

    tassazione al chiamato

    gestione SVC

    X.32

    Servizio identificato

    solo a selezione entrante

    OFFERTA DI BASE

    velocità di trasmissione dati e modem come per la versione «servizio non identificato»

    identificazione a mezzo NUI o XID

    supporto dei DTE come per la versione «servizio non identificato»

    1 canale logico, gestione SVC

    (¹) Eccetto: Chiamata trasferita nell'ambito di una rete con lo stesso DNIC

    Uso internazionale delle prestazioni CUG

    Uso internazionale delle prestazioni di tassazione al chiamato

    Gruppo di DTE ad indirizzo unico

    Notifica della modifica dell'indirizzo della linea chiamata

    Interruzione estesa

    Prestazioni del DTE specificate dal CCITT

    (²) Interworking aspects of packet switched public data networks.

    (³) I messaggi X.28 non sono previsti per il funzionamento automatico del DTE e potranno quindi variare da uno Stato all'altro. La progressiva applicazione di X.3 (1988) e X.28 (1988) consentirà di utilizzare un parametro X.3 per determinare se, a livello dell'interfaccia, si debbano impiegare messaggi uniformati alle raccomandazioni del CCITT o messaggi di tipo nazionale.

    (& {È%};) Per uso nazionale.

    C.2. Offerte, in aggiunta a quelle di cui al punto C.1, che dovranno essere disponibili entro il 30 giugno 1993 C.1. SERVIZIO

    OFFERTA

    X.25

    OFFERTA DI BASE

    velocità di accesso:

    48 000 bit/s o 64 000 bit/s

    OPZIONI DI UTENTE

    canali logici addizionali per un totale di almeno 128 canali per 48 000 o 64 000 bit/s

    gruppo DTE ad indirizzo unico

    chiamata trasferita nell'ambito di una rete con lo stesso DNIC

    interruzione estesa

    prestazioni DTE specificate dal CCITT

    uso intracomunitario delle prestazioni CUG

    notifica della modifica dell'indirizzo della linea chiamata

    C.3. Offerte, in aggiunta a quelle di cui ai punti C.1 e C.2, che dovranno essere disponibili entro il 31 dicembre 1993 C.1. SERVIZIO

    OFFERTA

    X.25

    OPZIONI DI UTENTE

    uso intracomunitario della tassazione al chiamato

    X.28

    solo a selezione entrante

    OFFERTA DI BASE

    velocità di accesso:

    2 400 bit/s (modem V.22bis)

    OPZIONI DI UTENTE

    uso intracomunitario della tassazione al chiamato

    X.32

    servizio non identificato

    OFFERTA DI BASE

    servizio intracomunitario

    ALLEGATO II

    PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO, DA FORNIRE CONFORMEMENTE AL PUNTO 3 Le informazioni di cui al punto 3 della raccomandazione dovranno essere presentate come qui di seguito descritto.

    A. CARATTERISTICHE TECNICHE

    Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche, come pure specifiche tecniche e di prestazione dettagliate relative al punto terminale della rete, fatte salve le disposizioni della direttiva 83/189/CEE (¹) che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si dovranno indicare con chiarezza le norme adottate.

    B. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

    Le condizioni generali di fornitura dovranno comprendere almeno gli elementi definiti al punto 4.

    C. CONDIZIONI DI IMPIEGO

    Le condizioni che derivano dall'applicazione dei requisiti fondamentali.

    D. TARIFFE

    In conformità del punto 9, le tariffe comprenderanno normalmente un onere iniziale per l'allacciamento, un canone periodico e un onere di utilizzazione. Gli oneri di utilizzazione comprenderanno normalmente:

    a) un addebito fisso per chiamata basato o su una tariffa per un tempo minimo e/o un volume minimo, oppure su una tariffa per collegamento effettuato;

    b) un addebito corrispondente al volume basato sull'uso di un numero intero di segmenti (²);

    c) un addebito corrispondente alla durata basato su intervalli di tempo sufficientemente brevi per evitare discriminazioni nei confronti delle transazioni di breve durata.

    Dovranno venire indicati chiaramente anche eventuali altri oneri, come ad esempio gli oneri connessi alla qualità del servizio o alla fornitura cumulativa di più servizi.

    E. CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE E/O DICHIARAZIONE PER L'IMPIEGO DEI PSDS, SE DEL CASO

    Questo punto dovrebbe contenere informazioni sulle varie condizioni di licenza cui l'utente, o il suo cliente, devono ottemperare.

    F. CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI

    Condizioni approvate dall'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al disposto della direttiva 91/263/CEE (³).

    (¹) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

    (²) Un segmento va fino a 64 ottetti (o bytes) di dati dell'utente laddove l'ottetto è di 8 bits.

    (³) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

    ALLEGATO III

    PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RETE IN RELAZIONE ALLA QUALITÀ DEI PSDS I parametri per la valutazione della qualità delle prestazioni di rete in relazione alla qualità dei PSDS e i relativi metodi di misurazione dovranno basarsi sui lavori in corso della CEPT e soprattutto sulle raccomandazioni T/CAC 2 (¹), T/CAC 3 (²), T/CAC 4 (³).

    Per ciascuno dei suddetti criteri di prestazione, dovranno venire prescelti dei parametri significativi del servizio:

    DisponibilitàPercentuale di chiamate non a buon fine a causa della congestione della rete (UNCR)

    Disponibilità del servizio

    Affidabilità Tempo medio tra due disconnessioni causate dalla congestione della rete (MTNC)

    Tempo medio di ripristino collegamento (MTRS)

    Rapidità del servizio Capacità in trasmissione (TTP)

    Capacità in ricezione (RTP)

    Ritardo nel percorso di andata e ritorno del pacchetto dati (RTD)

    Ritardo nella formazione del collegamento (CSD)

    (¹) Indicators for the network performance aspects of the quality of service of international packet switched services.

    (²) Monitoring of network performance aspects of quality of international packet switched service using internally derived indicators.

    (³) Monitoring of network performance aspects of quality of international packet switched service using externally derived indicators.

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