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Document 31991R3765

REGOLAMENTO (CEE) N. 3765/91 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1992)

GU L 356 del 24.12.1991, pp. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3765/oj

31991R3765

REGOLAMENTO (CEE) N. 3765/91 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1992) -

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0014 - 0016


REGOLAMENTO (CEE) N. 3765/91 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 7 del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità (1), firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 ed entrato in vigore il 1o marzo 1986 (2), prevede la sospensione totale dei dati doganali applicabili a certi prodotti del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Turchia, nei limiti di un contingente tariffario comunitario del volume annuo di 340 000 tonnellate; che è opportuno prevedere provvisoriamente per i prodotti in questione un adattamento delle agevolazioni tariffarie previste, consistente essenzialmente nella sostituzione del contingente tariffario comunitario con un massimale comunitario il cui volume, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati, è portato, dopo maggiorazioni successive, a 740 250 tonnellate;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1059/88, del 28 marzo 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Turchia (3); che il Consiglio ha parimenti adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (4); che il presente regolamento si applica dunque alla Comunità attuale;

considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni sei prodotti in questione raffinati in Turchia; che pertanto è opportuno assoggettare tale importazione ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto ricorrendo ad un tipo di gestione basato sull'imputazione sul massimale, a livello comunitario, delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che essi vengono presentati in dogana corredati di dichiarazione d'immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve precedere la possibilità di ripristinare i dazi della tariffa doganale comune non appena detto massimale sia stato raggiunto a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una stretta e particolarmente rapida collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare seguire lo stato di imputazione nei confronti del massimale ed informare gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere la più stretta possibile in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare i dazi della tariffa doganale comune qualora il massimale sia raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992, i dazi applicabili all'importazione nella Comunità attuale dei prodotti petroliferi raffinati in Turchia, indicati al paragrafo 2, sono totalmente sospesi nel limite di un massimale comunitario di 740 250 tonnellate.

Nei limiti di questo massimale il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 2573/87.

2. I prodotti petroliferi a cui si applica il paragrafo 1 sono elencati qui di seguito:

Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 13.0010 2710 00 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base: Oli leggeri: destinati ad altri usi: Benzine speciali: 2710 00 21 Acqua ragia minerale 13.0010 (segue) 2710 00 25 altre altri: Benzine per motori: 2710 00 31 Benzine avio altre, aventi tenore di piombo: 2710 00 33 inferiore o uguale a 0,013 g per l 2710 00 35 superiore a 0,013 g per l 2710 00 37 Carboturbi tipo benzina 2710 00 39 altri oli leggeri Oli medi: destinati ad altri usi: Petrolio lampante: 2710 00 51 Carboturbi 2710 00 55 altro 2710 00 59 altri Oli pesanti: Oli da gas: 2710 00 69 destinati ad altri usi Oli combustibili: 2710 00 79 destinati ad altri usi Oli lubrificanti ed altri: 2710 00 95 destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo (1) 2710 00 99 destinati ad altri usi 2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: liquefatti: 2711 12 Propano: altro: 2711 12 99 destinato ad altri usi 2711 13 Butani: 2711 13 90 destinati ad altri usi 2712 Vasellina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax », ozocerite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati: 2712 10 Vasellina: 2712 10 10 greggia 2712 10 90 altra 2712 20 00 Paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio 2712 90 altri: altri greggi: 2712 90 39 destinati ad altri usi 2712 90 90 altri 2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerale bituminosi: 2713 90 altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: 2713 90 90 altri

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

3. Le importazioni dei prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1 sono suttoposte a sorveglianza comunitaria.

4. Le imputazioni sul massimale sono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana corredati di dichiarazione d'immissione in libera pratica.

5. Lo stato di utilizzazione del massimale è accertato, a livello comunitario, sulla base delle importazioni imputate secondo le condizioni stabilite al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle importazioni effettuate in base alle summenzionate modalità, secondo la periodicità ed entro i termini indicati all'articolo 3.

Articolo 2

Dal momento in cui il massimale menzionato all'articolo 1, paragrafo 1 è raggiunto a livello comunitario, la Commissione può ripristinare mediante regolamento, fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi normalmente applicabili.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, un prospetto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 4

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

(1) GU n. L 361 del 31. 12. 1977, pag. 2. (2) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 36. (3) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 4. (4) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

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