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Document 31991R3670

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3670/91 DEL CONSIGLIO dell' 11 dicembre 1991 relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1992)

    GU L 349 del 18.12.1991, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3670/oj

    31991R3670

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3670/91 DEL CONSIGLIO dell' 11 dicembre 1991 relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1992) -

    Gazzetta ufficiale n. L 349 del 18/12/1991 pag. 0005 - 0005


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3670/91 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1991 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1992)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la Comunità ha assunto l'impegno, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire, per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91, un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 4 %, il cui volume è fissato a 1 500 tonnellate; che è perciò opportuno aprire tale contingente per il 1992;

    considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per il contingente in questione a tutte le importazioni del prodotto considerato fino all'esaurimento del volume del contingente;

    considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per il 1992 è aperto un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo di 1 500 tonnellate.

    2. Nell'ambito del contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 4 %.

    Articolo 2

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

    a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

    b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a);

    c) le condizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. BUKMAN

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

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