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Document 31991D0516

    91/516/CEE: Decisione della Commissione, del 9 settembre 1991, che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali

    GU L 281 del 9.10.1991, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2004; abrogato da 32004D0217

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/516/oj

    31991D0516

    91/516/CEE: Decisione della Commissione, del 9 settembre 1991, che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali

    Gazzetta ufficiale n. L 281 del 09/10/1991 pag. 0023 - 0024
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0106
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0106


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1991 che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali (91/516/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE del Consiglio 1990 (2), in particolare l'articolo 10, lettera c),

    considerando che la direttiva 79/373/CEE lascia impregiudicata la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (3), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE; che quest'ultima direttiva prevede che i prodotti che soddisfano determinati requisiti possano essere commercializzati come alimenti per animali o esservi incorporati;

    considerando che la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/126/CEE (5), riguarda esclusivamente le sostanze e i prodotti che non possono essere esclusi completamente dagli alimenti per animali o dai loro costituenti; che tale direttiva lascia impregiudicate le altre disposizioni comunitarie concernenti l'alimentazione degli animali;

    considerando che finora gli Stati membri potevano prescrivere che gli alimenti composti commercializzati sul loro territorio fossero privi di determinati ingredienti;

    considerando che è opportuno sopprimere gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti da tali limitazioni mediante l'adozione, a livello comunitario, dell'elenco degli ingredienti il cui impiego deve essere vietato;

    considerando che l'impiego, nell'alimentazione degli animali, di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani è già stato vietato dalla decisione 85/382/CEE della Commissione (6);

    considerando che la legislazione veterinaria disciplina l'eradicazione e il controllo di alcune malattie animali; che, in particolare, la direttiva 90/667/CEE del Consigloio (7), ha stabilito le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale; che gli Stati membri sono ancora autorizzati ad adottare provisoriamente alcune misure di eradicazione a livello nazionale;

    considerando che la direttiva 79/373/CEE prevede che, tenuto conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, sia stabilito l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per motivi di protezione della salute umana e animale;

    considerando che detto elenco riflette la situazione nel momento in cui esso è compilato ed è suscettibile di adeguamenti e aggiunte ulteriori;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È vietato l'impiego negli alimenti composti per animali degli ingredienti elencati nell'allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni concernenti i microrganismi negli alimenti per animali nonché le misure nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 16 e all'articolo 20 della direttiva 90/667/CEE.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica dal 22 gennaio 1992.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1991.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

    (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

    (3) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.

    (4) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.

    (5) GU n. L 60 del 7. 3. 1991, pag. 16.

    (6) GU n. L 217 del 10. 7. 1985, pag. 27.

    (7) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

    ALLEGATO

    ELENCO DI INGREDIENTI VIETATI 1. Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall'asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta.

    2. Cuoi e pelli e loro cascami.

    3. Sementi e altri materiali di moltiplicazione di vegetali, che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitosanitari in rapporto alla loro destinazione, e relativi sottoprodotti.

    4. Legno, segatura e altri materiali derivati dal legno, qualora siano stati trattati con prodotti protettivi.

    5. Residui fangosi di impianti di depurazione delle acque usate.

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