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Document 31991D0516
91/516/EEC: Commission Decision of 9 September 1991 establishing a list of ingredients whose use is prohibited in compound feedingstuffs
91/516/CEE: Decisione della Commissione, del 9 settembre 1991, che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali
91/516/CEE: Decisione della Commissione, del 9 settembre 1991, che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali
GU L 281 del 9.10.1991, p. 23–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2004; abrogato da 32004D0217
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31992D0508 | modifica | allegato | 01/10/1993 | |
Modified by | 31995D0274 | modifica | allegato | 01/06/1996 | |
Modified by | 31997D0582 | complemento | allegato | 01/12/0197 | |
Modified by | 31999D0420 | modifica | allegato | ||
Modified by | 32000D0285 | modifica | allegato | 01/08/2000 | |
Repealed by | 32004D0217 |
91/516/CEE: Decisione della Commissione, del 9 settembre 1991, che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali
Gazzetta ufficiale n. L 281 del 09/10/1991 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0106
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1991 che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali (91/516/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE del Consiglio 1990 (2), in particolare l'articolo 10, lettera c), considerando che la direttiva 79/373/CEE lascia impregiudicata la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (3), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE; che quest'ultima direttiva prevede che i prodotti che soddisfano determinati requisiti possano essere commercializzati come alimenti per animali o esservi incorporati; considerando che la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/126/CEE (5), riguarda esclusivamente le sostanze e i prodotti che non possono essere esclusi completamente dagli alimenti per animali o dai loro costituenti; che tale direttiva lascia impregiudicate le altre disposizioni comunitarie concernenti l'alimentazione degli animali; considerando che finora gli Stati membri potevano prescrivere che gli alimenti composti commercializzati sul loro territorio fossero privi di determinati ingredienti; considerando che è opportuno sopprimere gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti da tali limitazioni mediante l'adozione, a livello comunitario, dell'elenco degli ingredienti il cui impiego deve essere vietato; considerando che l'impiego, nell'alimentazione degli animali, di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani è già stato vietato dalla decisione 85/382/CEE della Commissione (6); considerando che la legislazione veterinaria disciplina l'eradicazione e il controllo di alcune malattie animali; che, in particolare, la direttiva 90/667/CEE del Consigloio (7), ha stabilito le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale; che gli Stati membri sono ancora autorizzati ad adottare provisoriamente alcune misure di eradicazione a livello nazionale; considerando che la direttiva 79/373/CEE prevede che, tenuto conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, sia stabilito l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per motivi di protezione della salute umana e animale; considerando che detto elenco riflette la situazione nel momento in cui esso è compilato ed è suscettibile di adeguamenti e aggiunte ulteriori; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È vietato l'impiego negli alimenti composti per animali degli ingredienti elencati nell'allegato. Articolo 2 La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni concernenti i microrganismi negli alimenti per animali nonché le misure nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 16 e all'articolo 20 della direttiva 90/667/CEE. Articolo 3 La presente decisione si applica dal 22 gennaio 1992. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48. (3) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8. (4) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. (5) GU n. L 60 del 7. 3. 1991, pag. 16. (6) GU n. L 217 del 10. 7. 1985, pag. 27. (7) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51. ALLEGATO ELENCO DI INGREDIENTI VIETATI 1. Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall'asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta. 2. Cuoi e pelli e loro cascami. 3. Sementi e altri materiali di moltiplicazione di vegetali, che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitosanitari in rapporto alla loro destinazione, e relativi sottoprodotti. 4. Legno, segatura e altri materiali derivati dal legno, qualora siano stati trattati con prodotti protettivi. 5. Residui fangosi di impianti di depurazione delle acque usate.