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Document 31990R3364

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3364/90 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 1990 relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

    GU L 326 del 24.11.1990, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3364/oj

    31990R3364

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3364/90 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 1990 relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare -

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 24/11/1990 pag. 0014 - 0016


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3364/90 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 1990 relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

    considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 3 425 t di cereali;

    considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

    Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

    (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

    ALLEGATO 1. Azione n. (1): 840/90.

    2. Programma: 1990.

    3. Beneficiario: Perù.

    4. Rappresentante del beneficiario (2): Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA), Natalio Sánchez 220, Piso 14, Jesús María, Lima (Perù). Tel. 24 24 64.

    5. Luogo o paese di destinazione: Perù.

    6. Prodotto da mobilitare: farina di frumento tenero.

    7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8):

    vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.6.

    8. Quantitativo globale: 2 500 t (3 425 t di cereali).

    9. Numero dei lotti: 1.

    10. Condizionamento e marcatura (4) (9):

    vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.2.b).

    Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):

    « ACCIÓN No 840/90 / HARINA DE TRIGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA AL PERÚ ».

    11. Modo di mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità.

    12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina.

    13. Porto d'imbarco: -

    14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: Callao.

    15. Porto di sbarco: -

    16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: -

    17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 7 al 18. 1. 1991.

    18. Data limite per la fornitura: 22. 2. 1991.

    19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

    20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 11. 12. 1990, ore 12.

    21. In caso di seconda gara:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 12. 1990, ore 12;

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto di imbarco: dal 14 al 25. 1. 1991;

    c) data limite per la fornitura: 28. 2. 1991.

    22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.

    23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.

    24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

    Bureau de l'aide alimentaire

    À l'attention de Monsieur N. Arend

    Bâtiment Loi 120, bureau 7/58

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Telex AGREC 22037 B o 25670 B

    25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): restituzione applicabile il 30. 11. 1990, fissata dal

    regolamento (CEE) n. 3098/90 della Commissione (GU n. L 296 del 27. 10. 1990, pag. 13).

    Note

    (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

    (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: Délégation CEE calle Orinoco Las Mercedes, Ap. 768076, Las Americas 1061 A, Caracas, Venezuela (telex 27298 VC).

    (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

    Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

    (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

    (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:

    - per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 del presente allegato;

    - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:

    235 01 30,

    235 10 32,

    236 10 97,

    236 20 05.

    (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e ai coefficienti monetari. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

    (7) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.

    (8) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.

    (9) Nel caso in cui le merci siano collocate in contenitori per iniziativa dell'aggiudicatario, le spese di inoltro degli stessi fino al deposito portuale in cui essi vengono svuotati sono a suo carico.

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