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Document 31990R3155

Regolamento (CEE) n. 3155/90 del Consiglio, del 29 ottobre 1990, che amplia e modifica il regolamento (CEE) n. 2340/90 che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait

GU L 304 del 1.11.1990, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1996; abrogato da 396R2465

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3155/oj

31990R3155

Regolamento (CEE) n. 3155/90 del Consiglio, del 29 ottobre 1990, che amplia e modifica il regolamento (CEE) n. 2340/90 che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 01/11/1990 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0116
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0116


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3155/90 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1990

che amplia e modifica il regolamento (CEE) n. 2340/90 che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che i ministri degli affari esteri degli Stati membri hanno riaffermato, il 1o ed il 6 e 7 ottobre 1990, il convincimento che l'attuazione completa dell'embargo deciso dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti dell'Irak costituisca la condizione essenziale per pervenire ad una soluzione pacifica della crisi;

considerando che in data 8 agosto 1990 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2340/90 (1), inteso ad impedire gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait;

considerando che, tenuto conto dell'aggravarsi della situazione successiva all'adozione del suddetto regolamento, la Comunità e gli Stati membri hanno confermato, con dichiarazioni del 7 e 17 settembre 1990, la necessità di attuare le risoluzioni n. 660, 661 e 666 (1990) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la loro determinazione a condurre un'azione efficace; che la Comunità e gli Stati membri hanno convenuto di ricorrere ad uno strumento comunitario al fine di garantire un'attuazione unificata, all'interno della Comunità, delle misure concernenti gli scambi con l'Irak e il Kuwait decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

considerando che, con la risoluzione n. 670 (1990), il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che gli Stati adottino tutte le misure appropriate per assicurare un'applicazione efficace dell'embargo nel settore dei trasporti aerei;

considerando che, tenuto conto delle risoluzioni sopracitate del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è opportuno permettere a taluni organismi di diritto kuwaitiano, controllati e riconosciuti dal Governo legittimo del Kuwait, di esercitare a determinate condizioni la loro attività nel rispetto del diritto interno degli Stati membri;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2340/90 esonera dallo stretto divieto di esportazione verso l'Irak e il Kuwait le forniture, tra l'altro, dei prodotti per usi strettamente medici elencati nell'allegato del regolamento;

considerando che l'elenco dei prodotti medici che figura in detto allegato comprende alcuni prodotti o sostanze che potrebbero essere impiegati per scopi e usi diversi da quelli strettamente medici;

considerando che, pertanto, è opportuno escludere questi prodotti o sostanze dall'elenco dei prodotti per uso strettamente medico e vietarne l'esportazione in Irak e in Kuwait;

considerando che, ai fini di un controllo sufficientemente efficace delle esportazioni in Irak e in Kuwait dei prodotti di cui in detto allegato, è opportuno subordinare tali esportazioni ad un'autorizzazione preventiva, che dovrà essere rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri;

considerando che appare necessario uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri e la Comunità in merito alle autorizzazioni rilasciate nel quadro dell'aiuto alimentare d'urgenza;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatti salvi i divieti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2340/90, dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietata nella Comunità, compreso il suo spazio aereo, o a partire dal suo territorio, o per il tramite di aeromobili o navi battenti bandiera di uno Stato membro nonché a

qualsiasi cittadino comunitario, la prestazione di servizi non finanziari aventi l'obiettivo o l'effetto di favorire l'economia dell'Irak o del Kuwait:

i) ai fini di qualsiasi attività economica svolta in Irak o nel Kuwait oppure a partire da questi paesi,

ii) oppure alle persone od organismi seguenti:

- qualsiasi persona fisica in Irak o nel Kuwait,

- qualsiasi persona giuridica costituita o registrata secondo la legislazione dell'Irak o del Kuwait,

- qualsiasi organismo esercitante un'attività economica (in Irak, in Kuwait o altrove), controllato da persone od organismi con residenza in Irak o in Kuwait oppure costituiti o registrati secondo la legislazione di uno di questi paesi.

Le condizioni di applicazione di questo divieto al trasporto aereo sono definite nell'allegato I.

2. Il divieto non si applica né ai servizi postali o di telecomunicazione, né ai servizi medici necessari per il funzionamento degli enti ospedalieri esistenti, e neppure ai servizi non finanziari risultanti da contratti o clausole addizionali conclusi anteriormente all'entrata in vigore del divieto stabilito dal regolamento (CEE) n. 2340/90, la cui esecuzione abbia avuto inizio prima di tale data.

Articolo 2

1. L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2340/90 nonché l'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento non si oppongono alle transazioni commerciali né alla prestazione dei servizi non finanziari effettuate fuori dell'Irak o del Kuwait con gli organismi di diritto kuwaitiano controllati e riconosciuti dal governo legittimo del Kuwait.

2. L'elenco di detti organismi è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2340/90 è sostituito da quello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

L'esportazione dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2340/90 è subordinata a un'autorizzazione preventiva, che dovrà essere rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 5

L'autorizzazione preventiva per l'esportazione dei prodotti di cui all'allegato II, lettera B) può essere rilasciata unicamente per forniture gratuite di prodotti alimentari.

Articolo 6

Gli Stati membri notificano alla Commissione le loro azioni di aiuto alimentare d'urgenza entro i due giorni successivi alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BATTAGLIA

(1) GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 1.

(2) Parere reso il 26 ottobre 1990 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO I

1. Gli Stati membri, indipendentemente dalla sussistenza di diritti o obblighi conferiti o imposti da accordi internazionali o contratti conclusi, oppure da licenze o autorizzazioni rilasciate, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, rifiutano l'autorizzazione di decollare dal loro territorio a qualsiasi aeromobile che trasporti merci a destinazione dell'Irak o del Kuwait, oppure provenienti da questi paesi, diverse da prodotti alimentari forniti per ragioni umanitarie, salvo autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Comitato istituito con la risoluzione n. 661 (1990) e conformemente alla risoluzione n. 666 (1990) delle Nazioni Unite, oppure diverse da forniture destinate rigorosamente ai fini medici od esclusivamente all'UNIIMOG.

2. Gli Stati membri rifiutano a qualsiasi aeromobile che intenda atterrare in Irak o in Kuwait, a prescindere dal suo Stato di registrazione, l'autorizzazione di sorvolare il loro territorio a meno che:

a) l'aeromobile atterri in un campo d'aviazione designato dallo Stato membro in questione al di fuori dei confini dell'Irak o del Kuwait, in modo da consentirne l'ispezione per verificare che a bordo non vi siano merci in violazione della risoluzione n. 661 (1990) o della risoluzione n. 670 (1990); a tal fine l'aeromobile può essere trattenuto per tutto il tempo necessario, oppure

b) il volo in questione sia stato approvato dal Comitato istituito dalla risoluzione n. 661 (1990), oppure

c) sia stato accertato dalle Nazioni Unite che il volo si effettua unicamente per l'UNIIMOG.

3. Gli Stati membri adottano tutti i necessari provvedimenti affinché qualsiasi aeromobile, registrato nel loro territorio o gestito da un operatore avente la principale sede commerciale o la residenza permanente nel loro territorio, rispetti le disposizioni delle risoluzioni n. 661 (1990) e 670 (1990).

ALLEGATO II

« ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

A. Prodotti medici

3001 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

ex 3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini per la medicina umana

3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

3005 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

3006 Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 3 del capitolo 30

ex 9018 Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili; apparecchi per la trasfusione del sangue.

B. Prodotti alimentari

Qualsiasi prodotto alimentare destinato a fini umanitari nell'ambito di operazioni di aiuto di urgenza. »

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