Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2344

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2344/90 DEL CONSIGLIO, DEL 24 LUGLIO 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3976/87 RELATIVO ALL' APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO A TALUNE CATEGORIE DI ACCORDI E PRATICHE CONCORDATE NEL SETTORE DEI TRASPORTI AEREI

    GU L 217 del 11.8.1990, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/08/1992; abrog. impl. da 31992R2411

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2344/oj

    31990R2344

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2344/90 DEL CONSIGLIO, DEL 24 LUGLIO 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3976/87 RELATIVO ALL' APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO A TALUNE CATEGORIE DI ACCORDI E PRATICHE CONCORDATE NEL SETTORE DEI TRASPORTI AEREI

    Gazzetta ufficiale n. L 217 del 11/08/1990 pag. 0015 - 0016


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2344/90 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3976/87 (4) autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamento, che l'articolo 85, paragrafo 1 non si applica a talune categorie di accordi fra imprese, decisioni di associazioni d'imprese e pratiche concordate;

    considerando che le suddette esenzioni per categoria sono state concesse per un periodo limitato, avente termine il 31 gennaio 1991, durante il quale i vettori aerei possono adattarsi alla situazione di maggiore concorrenza dovuta alle modifiche del sistema normativo applicabile al trasporto aereo internazionale intracomunitario;

    considerando che, dopo detta data, le esenzioni per categoria saranno ancora necessarie per un ulteriore periodo transitorio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3976/87 è modificato nel modo seguente:

    1) Nell'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il trattino seguente:

    «- consultazioni sulle tariffe per il trasporto delle merci;».

    2) Nell'articolo 3 la data «31 gennaio 1991» è sostituita da «31 dicembre 1992».

    3) Nell'articolo 8 le date «30 giugno 1990» e «1g novembre 1989» sono sostituite rispettivamente da «31 dicembre 1992» e «1g luglio 1992».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. MANNINO

    (1) GU n. C 258 dell'11. 10. 1989, pag. 3.

    (2) GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

    (3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 17.

    (4) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.

    Top