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Document 31989L0428

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1989 che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell' eliminazione, dell' inquinamento provocato dai rifiuti dell' industria del biossido di titanio (89/428/CEE) (89/428/CEE)

    GU L 201 del 14.7.1989, p. 56–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/428/oj

    31989L0428

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1989 che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell' eliminazione, dell' inquinamento provocato dai rifiuti dell' industria del biossido di titanio (89/428/CEE) (89/428/CEE) -

    Gazzetta ufficiale n. L 201 del 14/07/1989 pag. 0056 - 0060
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0076
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0076


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 21 giugno 1989

    che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio

    (89/428/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che, nel caso degli stabilimenti industriali già esistenti alla data del 20 febbraio 1978, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 83/29/CEE (5), in particolare l'articolo 9, programmi per la riduzione progressiva, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti;

    considerando che tali programmi fissano obiettivi generali di riduzione dell'inquinamento provocato dai rifiuti liquidi, solidi e gassosi, da conseguire per il 1o luglio 1987; che tali programmi devono essere trasmessi alla Commissione per consentirle di presentare al Consiglio proposte intese ad armonizzare detti programmi per quanto concerne la riduzione dell'inquinamento al fine della sua eliminazione ed a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore dell'industria del biossido di titanio;

    considerando che, per proteggere l'ambiente idrico, occorre vietare l'immersione dei rifiuti e gli scarichi di determinati rifiuti, in particolare dei rifiuti solidi e fortemente acidi nonché ridurre progressivamente gli scarichi di altri rifiuti, in particolare dei rifiuti leggermente acidi e dei rifiuti neutralizzati;

    considerando che gli stabilimenti industriali già esistenti devono utilizzare, per il trattamento dei rifiuti, dispositivi adeguati che permettano di conseguire gli obiettivi fissati nei termini stabiliti;

    considerando che l'installazione di tali dispositivi può dar luogo a gravi difficoltà di carattere tecnico ed economico; che occorre quindi permettere agli Stati membri di rinviare l'applicazione delle diverse disposizioni, a condizione che sia stabilito e presentato alla Commissione un programma efficace di riduzione dell'inquinamento; che, qualora uno Stato membro incontri particolari difficoltà con i programmi di eliminazione dei rifiuti, la Commissione deve poter prolungare i relativi limiti di tempo;

    considerando che, per quanto concerne gli scarichi di determinati rifiuti, gli Stati membri devono poter applicare obiettivi di qualità stabiliti in modo che i loro effetti siano equivalenti a tutti i riguardi, a quelli ottenuti con i valori limite; che tale equivalenza deve essere dimostrata in un programma da presentare alla Commissione;

    considerando che, lasciando impregiudicati gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (6), modificata da ultimo dalla direttiva 89/428/CEE (7) e dalla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (8), è opportuno proteggere la qualità dell'atmosfera fissando limiti di emissione per gli scarichi gassosi provenienti dall'industria del biossido di titanio;

    considerando che, per verificare l'efficace applicazione delle misure, gli Stati membri devono procedere a controlli in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento;

    considerando che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio devono essere evitati o riutilizzati, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile, e che tali rifiuti vanno riutilizzati o eliminati senza danno per la salute umana e l'ambiente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La presente direttiva fissa, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 78/176/CEE, le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti degli stabilimenti industriali già esistenti ed è intesa a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio.

    Articolo 2

    1. Ai fini della presente direttiva:

    a) in caso di procedimento al solfato, si intendono per:

    - « rifiuti solidi »:

    - i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico nel procedimento di fabbricazione;

    - il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4.7H2O);

    - « rifiuti fortemente acidi »:

    le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile. Se tali acque madri sono miscelate con rifiuti leggermente acidi che contengono complessivamente più dello 0,5 % di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti (1), l'insieme degli effluenti liquidi deve essere considerato come rifiuto fortemente acido;

    - « rifiuti di trattamento »;

    i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) di rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;

    - « rifiuti leggermente acidi »:

    le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5 % o meno di acido solforico libero;

    - « rifiuti neutralizzati »:

    i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurne l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;

    - « polveri »:

    le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale e di pigmento;

    - « SOx »:

    l'anidride solforosa e solforica gassosa liberata nelle varie fasi dei procedimenti di fabbricazione e di trattamento interno dei rifiuiti, compresi gli acidi vescicolari;

    b) in caso di procedimento al cloro, si intendono per:

    - « rifiuti solidi »:

    - i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dal cloro nel procedimento di fabbricazione;

    - i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

    - residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

    - « rifiuti fortemente acidi »:

    i rifiuti contenenti più dello 0,5 % di acido cloridrico libero e vari metalli pesanti (1);

    - « rifiuti di trattamento »:

    i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) di rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;

    - « rifiuti leggermente acidi »:

    le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5 % o meno di acido cloridrico libero;

    - « rifiuti neutralizzati »:

    i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurne l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;

    - « polveri »:

    le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale, di pigmento e di coke;

    - « cloro »:

    il cloro gassoso liberato nelle varie fasi del procedimento di fabbricazione;

    c) in caso di procedimento al solfato o al cloro, si intende per:

    - « immersione »:

    qualsiasi eliminazione deliberata nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali o in alto mare di sostanze e materiali da parte di navi o aeromobili (2) di qualunque tipo, provenienti da essi o da piattaforme fisse o galleggianti.

    2. I termini definiti nella direttiva 78/176/CEE hanno lo stesso significato nella presente direttiva.

    Articolo 3

    L'immersione di tutti i rifiuti solidi, fortemente acidi, di trattamento, leggermente acidi o neutralizzati definiti all'articolo 2 è vietata alla data del 31 dicembre 1989.

    Articolo 4

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali e in alto mare siano vietati:

    a) per quanto riguarda i rifiuti solidi, i rifiuti fortemente acidi e i rifiuti di trattamento provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

    - alla data del 31 dicembre 1989, in tutte le acque citate;

    b) per quanto riguarda i rifiuti solidi e i rifiuti fortemente acidi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:

    - alla data del 31 dicembre 1989, in tutte le acque citate.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri possono rinviare al più tardi al 31 dicembre 1992 la data di applicazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora ciò sia necessario per gravi difficoltà tecniche ed economiche e purché venga presentato alla Commissione, entro il 31 dicembre 1989, un programma di riduzione effettiva dell'immersione e dello scarico dei rifiuti di cui agli articoli 3 e 4, che conduca al loro divieto definitivo entro il 1992. Entro tre mesi a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione deve essere informata (1) di tali casi e consultata in merito. Essa ne informa gli altri Stati membri.

    2. Qualora uno Stato membro abbia fatto uso della facoltà di cui al paragrafo 1 ma non sia in grado di adempiere entro il 31 dicembre 1992 gli obblighi previsti all'articolo 4, la Commissione può concedere una proroga di sei mesi. Essa può altresì concedere un rinvio di sei mesi per la presentazione dei programmi di cui al paragrafo 1, a richiesta di uno Stato membro che debba far fronte a difficoltà connesse alle procedure nazionali di autorizzazione.

    Articolo 6

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti siano ridotti conformemente alle disposizioni seguenti:

    a) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzano il procedimento al solfato:

    - i rifiuti leggermente acidi e i rifiuti neutralizzati sono ridotti, per il 31 dicembre 1992, in tutte le acque, ad un valore non superiore a 800 kg di solfato totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni di SO4 contenuti nell'acido solforico libero e nei solfati metallici);

    b) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzano il procedimento al cloro:

    - i rifiuti leggermente acidi, i rifiuti di trattamento ed i rifiuti neutralizzati sono ridotti, per il 31 dicembre 1989, in tutte le acque, ai seguenti valori di cloruro totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni cloro contenuti nell'acido cloridrico libero e nei cloruri metallici):

    130 kg se si utilizza rutilio naturale;

    228 kg se si utilizza rutilio sintetico;

    450 kg se si utilizza « slag ».

    Nel caso di stabilimenti che utilizzino più di un tipo di minerale, i valori si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.

    Articolo 7

    1. Tranne nel caso in cui si tratti di acque superficiali interne, gli Stati membri possono rinviare al più tardi al 31 dicembre 1994 la data di messa in applicazione di cui all'articolo 6, lettera a), qualora ciò sia necessario per gravi difficoltà tecniche ed economiche e purché venga presentato alla Commissione un efficace programma di riduzione dello scarico di tali rifiuti entro il 31 dicembre 1989. Tale programma consentirà di raggiungere alle date indicate i seguenti valori limite per tonnellata di biossido di titanio prodotto:

    - rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 1 200 kg, 31 dicembre 1992

    - rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 800 kg, 31 dicembre 1994.

    Entro tre mesi a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione deve essere informata (1) di tali casi e consultata in merito. Essa ne informa gli altri Stati membri.

    2. Gli Stati membri possono rinviare al più tardi al 31 dicembre 1992 la data di messa in applicazione di cui all'articolo 6, lettera b), qualora ciò sia necessario per gravi difficoltà tecniche ed economiche e purché venga presentato alla Commissione entro il 31 dicembre 1989 un efficace programma di riduzione dello scarico di tali rifiuti il

    quale consenta di arrivare al valore limite stabilito all'articolo 6, lettera b) entro il 1992. Entro tre mesi a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione deve essere informata (1) di tali casi e consultata in merito. Essa ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 8

    1. Per quanto riguarda gli obblighi previsti all'articolo 6, gli Stati membri possono ricorrere ad obiettivi di qualità applicati in modo tale che i loro effetti sulla protezione dell'ambiente e sulla lotta contro le distorsioni della concorrenza siano equivalenti a quelli dei valori limite.

    2. Qualora uno Stato membro decida di utilizzare gli obiettivi di qualità, esso presenta alla Commissione un programma (1) in cui dimostri che le misure in questione consentono di ottenere effetti, in termini di protezione dell'ambiente e di lotta contro le distorsioni della concorrenza, equivalenti a quelli dei valori limite alle date in cui tali valori limite vengono applicati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

    Questo programma è sottoposto alla Commissione almeno sei mesi prima che lo Stato membro proponga di applicare gli obiettivi di qualità.

    La valutazione del programma è effettuata dalla Commissione secondo le procedure previste all'articolo 10 della direttiva 78/176/CEE.

    La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 9

    1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi nell'atmosfera siano ridotti conformemente alle disposizioni seguenti:

    a) in caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzano il procedimento al solfato:

    i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 31 dicembre 1990 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm3 (2) per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm3 (2) per tutte le altre fonti (3);

    ii) per quanto riguarda l'SOx proveniente dalla digestione e dalla calcinazione nella produzione del biossido di titanio, gli scarichi sono ridotti entro il 1o gennaio 1995 ad un valore non superiore a 10 kg di SO2 equivalente per tonnellata di biossido di titanio prodotto;

    iii) gli Stati membri dispongono che vengano installati impianti per prevenire l'emissione di acidi vescicolari;

    iv) le installazioni per la concentrazione dei rifiuti acidi non devono scaricare più di 500 mg/Nm3 SOx calcolati come SO2 equivalente (4);

    v) gli impianti per l'arrostimento dei sali risultanti dal trattamento dei rifiuti dovranno utilizzare la migliore tecnologia disponibile che non richieda costi eccessivi per ridurre le emissioni SOx;

    b) in caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzano il procedimento al cloro:

    i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 31 dicembre 1989 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm3 (2) per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm3 (2) per tutte le altre fonti (3);

    ii) per quanto riguarda il cloro, gli scarichi sono ridotti entro il 31 dicembre 1989 ad una concentrazione media giornaliera non superiore a 5 mg/Nm3 (5) e comunque non superiore a 40 mg/Nm3 in ogni momento.

    2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 80/779/CEE.

    3. La procedura di controllo delle misurazioni di riferimento degli scarichi di SOx nell'atmosfera è esposta in allegato.

    Articolo 10

    I valori e le riduzioni di cui agli articoli 6, 8 e 9 sono controllati dagli Stati membri in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento.

    Articolo 11

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio e in particolare quelli di cui è vietato lo scarico o l'immersione nelle acque o lo scarico nell'atmosfera:

    - siano evitati o riutilizzati, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile;

    - siano riutilizzati o smaltiti senza compromettere la salute umana o danneggiare l'ambiente.

    Lo stesso vale per i rifiuti provenienti dal riutilizzo o dal trattamento di tali rifiuti.

    Articolo 12

    1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 13

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. ARANZADI

    (1) GU n. C 138 del 26. 5. 1983, pag. 5 e

    GU n. C 167 del 27. 6. 1984, pag. 9.

    (2) GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 29 e

    GU n. C 158 del 26. 6. 1989.

    (3) GU n. C 358 del 31. 12. 1983, pag. 40.

    (4) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

    (5) GU n. L 32 del 3. 2. 1983, pag. 28.

    (6) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.

    (7) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

    (8) GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.

    (1) Questa definizione comprende anche i rifiuti fortemente acidi che siano stati diluiti fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido solforico libero.

    (2) Per « navi o aeromobili » si intendono imbarcazioni marittime e veicoli aerei di qualsiasi tipo. Tale espressione comprende i veicoli a cuscino d'aria, i veicoli galleggianti, semoventi o meno, e le piattaforme fisse o galleggianti.

    (1) Tali informazioni devono essere fornite nel contesto dell'articolo 14 della direttiva 78/176/CEE o indipendentemente da esso, qualora le circostanze lo esigano.

    (1) Tali informazioni devono essere fornite nel contesto dell'articolo 14 della direttiva 78/176/CEE o indipendentemente da esso, qualora le circostanze lo esigano.

    (2) Metro cubo ad una temperatura di 273 K e ad una pressione di 101,3 KPa.

    (3) Gli Stati membri comunicano alla Commissione le fonti minori di cui non tengono conto nei propri calcoli.

    (4) Per i nuovi processi di concentrazione la Commissione può convenire un valore diverso qualora gli Stati membri possano dimostrare la non disponibilità di tecnologie per raggiungere questo standard.

    (5) Si considera che questi valori corrispondano ad un massimo di 6 g per tonnellata di biossido di titanio prodotto.

    ALLEGATO

    Procedura di controllo delle misurazioni di riferimento per gli effluenti gassosi di SOx

    Le quantità di SO2-SO3 e di acidi vescicolari espresse in SO2 equivalente che sono scaricate dagli impianti specifici vengono calcolate tenendo conto del volume di gas scaricato durante le operazioni specifiche e del tenore medio di SO2-SO3 misurato nello stesso intervallo di tempo. Le determinazioni della portata e del tenore di SO2-SO3 devono essere effettuate nelle stesse condizioni di temperatura e di umidità.

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