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Document 31989L0370
Council Directive 89/370/EEC of 8 June 1989 amending Directive 83/129/EEC concerning the importation into Member States of skins of certain seal pups and products derived therefrom
Direttiva 89/370/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989 che modifica la direttiva 83/129/CEE relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati
Direttiva 89/370/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989 che modifica la direttiva 83/129/CEE relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati
GU L 163 del 14.6.1989, p. 37–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31983L0129 | sostituzione | articolo 2 | 15/06/1989 |
Direttiva 89/370/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989 che modifica la direttiva 83/129/CEE relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 14/06/1989 pag. 0037 - 0037
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 1989 che modifica la direttiva 83/129/CEE relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati (89/370/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 83/129/CEE (1), modificata dalla direttiva 85/444/CEE (2), in particolare l'articolo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che la direttiva 83/129/CEE stabilisce che gli Stati membri adottano o mantengono in vigore tutte le misure necessarie per impedire che vengano importate nei loro territori, a fini commerciali, i prodotti elencati nell'allegato; considerando che la direttiva 83/129/CEE viene a scadenza il 1o ottobre 1989; considerando che il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione scritta in cui si auspica la proroga illimitata della direttiva 83/129/CEE; considerando che occorre evitare, nell'interesse di tutte le parti interessate, le conseguenze negative che avrebbe la scadenza della direttiva 83/129/CEE; considerando che la proroga della direttiva 83/129/CEE è un utile provvedimento complementare alle misure adottate dal governo canadese per porre un termine alla caccia, praticata a fini commerciali, di foche groenlandiche (manto bianco) e di cistofore crestate (manto grigio-blu); considerando che si nutrono crescenti dubbi in merito alle conseguenze della caccia, praticata con metodi non tradizionali, sulla conservazione delle foche groenlandiche nell'Atlantico orientale, nel Mar di Barents e nel Mar Bianco, dove dette foche sono danneggiate, oltre che dalla caccia, anche dalla penuria alimentare e dal fatto che spesso rimangono impigliate nelle reti da pesca lungo le coste norvegesi; considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, il 26 agosto 1983, una relazione alla quale ha fatto seguito, il 14 giugno 1985, una relazione complementare; considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, il 24 marzo 1988, un'ulteriore relazione; considerando che è pertanto opportuno modificare la direttiva 83/129/CEE disponendo che rimarrà applicabile sine die, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Il testo dell'articolo 2 della direttiva 83/129/CEE è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 La presente direttiva è applicabile dal 1o ottobre 1983 ». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente J. L. SAENZ COSCULLUELA (1) GU n. L 91 del 9. 4. 1983, pag. 30. (2) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 70.