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Document 31989D0507

    89/507/CEE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo del'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi

    GU L 247 del 23.8.1989, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/507/oj

    31989D0507

    89/507/CEE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo del'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi

    Gazzetta ufficiale n. L 247 del 23/08/1989 pag. 0043 - 0044
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0117
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0117


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1989 che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi (89/507/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica

    europea,

    vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino e l'articolo 10, paragrafo 1, primo trattino,

    considerando che, in linea generale, i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori applicati finora negli Stati membri sono si-

    mili;

    considerando che occorre quindi uniformare ancor più le modalità di tali metodi, per rendere i risultati comparabili tra loro;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico perma-

    nente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e ibridi sono fissati in allegato.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

    Per la Commissione

    RAY MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

    ALLEGATO Il valore genetico di un suino può essere misurato con uno dei metodi di seguito indicati o con una combinazione degli stessi. L'autorità competente deve poter accedere a tutti i dati ottenuti nel corso della prova. I risultati finali devono essere accessibili.

    1. Controllo individuale

    ii) Effettuato in una stazione

    a) Indicare il nome dell'organismo o del servizio responsabile della stazione e quello del servizio incaricato di calcolare e pubblicare i risultati.

    b) Precisare le modalità della prova.

    c) Specificare chiaramente i seguenti punti:

    - requisiti di ammissione alla stazione, in particolare età massima dei giovani riproduttori all'inizio della prova;

    - durata del periodo di prova nella stazione;

    - tipo di dieta e modalità di alimentazione.

    d) Indicare le caratteristiche registrate (ad esempio peso vivo, indice di trasformazione degli alimenti, estimatore della composizione corporea o qualsiasi altro elemento pertinente).

    e) Il metodo applicato per misurare il valore genetico deve essere scientificamente accettabile sulla base dei principi zootecnici applicati.

    La qualità genetica dei riproduttori sottoposti alla prova deve essere dichiarata per ciascuna caratteristica come valore genetico o come confronto tra contemporanei.

    ii) Effettuato presso l'azienda

    Il controllo individuale può essere effettuato anche presso l'azienda, purché al termine della prova il valore genetico possa essere misurato secondo principi zootecnici precisi.

    2. Controllo della discendenza e/o dei collaterali

    A. Indicare il nome dell'organismo o del servizio responsabile della prova e quello del servizio incaricato di calcolare e pubblicare i risultati.

    B. Calcolare il valore genetico del riproduttore valutando le qualità di un numero appropriato di discendenti e/o di collaterali in base alle caratteristiche di produzione:

    - occorre fornire una descrizione particolareggiata del metodo di prova applicato, oppure indicarne i riferimenti;

    - i discendenti e/o i collaterali non possono essere trattati in modo selettivo;

    - sono riconosciuti tre tipi di controllo dei discendenti e/o dei collaterali:

    a) esame centrale in stazioni apposite dei discendenti e/o dei collaterali;

    b) programma di controllo dei discendenti e/o dei collaterali applicato in aziende. I discendenti e/o i collaterali devono essere scelti fra gli allevamenti in modo da consentire un confronto valido tra i riproduttori;

    c) raccolta di dati sulle carcasse identificate dei discendenti e/o dei collaterali.

    C. La scelta dei discendenti e/o dei collaterali deve essere effettuata in modo oggettivo. Per misurare il valore genetico dei riproduttori si devono utilizzare tutti i dati utili. Nel determinare il valore di ereditabilità si devono eliminare con procedimenti adeguati gli influssi diversi dalle qualità genetiche.

    D. Occorre precisare le caratteristiche registrate (ad es. l'aumento di peso vivo, l'indice di trasformazione degli alimenti, la qualità della carcassa, i caratteri di riproduzione, la fertilità, la prolificità, la vitalità dei discendenti e/o dei collaterali e qualsiasi altro dato pertinente).

    E. Il metodo applicato per misurare il valore genetico deve essere scientificamente accettabile sulla base dei principi zootecnici applicati.

    3. Controllo di contemporanei per i riproduttori delle linee ibride

    Le disposizioni applicate ai discendenti e/o ai collaterali di cui al punto 2, lettere A, B, C, D ed E si applicano, mutatis mutandis, ai contemporanei dei riproduttori delle linee ibride.

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