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Document 31989D0143

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1989 che accetta gli impegni offerti nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di urea originarie dell' Austria, dell' Ungheria, della Malaysia e della Romania, conferma gli impegni assunti nel regolamento (CEE) n. 3339/87 del Consiglio e conclude le relative inchieste (89/143/CEE) (89/143/CEE)

    GU L 52 del 24.2.1989, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/08/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/143/oj

    31989D0143

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1989 che accetta gli impegni offerti nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di urea originarie dell' Austria, dell' Ungheria, della Malaysia e della Romania, conferma gli impegni assunti nel regolamento (CEE) n. 3339/87 del Consiglio e conclude le relative inchieste (89/143/CEE) (89/143/CEE) -

    Gazzetta ufficiale n. L 052 del 24/02/1989 pag. 0037 - 0040


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 febbraio 1989

    che accetta gli impegni offerti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di urea originarie dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia e della Romania, conferma gli impegni assunti nel regolamento (CEE) n. 3339/87 del Consiglio e conclude le relative inchieste

    (89/143/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    I. PROCEDURA ATTUALE

    A. Misure provvisorie

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 2623/88 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originarie dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania, degli Stati Uniti d'America e del Venezuela. Tale dazio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi con regolamento (CEE) n. 4018/88 del Consiglio (3).

    B. Seguito della procedura

    (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, i produttori comunitari e numerosi esportatori del prodotto in questione hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione ed hanno inoltre reso note per iscritto le loro osservazioni sul regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

    (3) Oltre alle inchieste che hanno portato a determinare un dazio antidumping provvisorio, la Commissione ha effettuato altre inchieste in loco presso i seguenti produttori comunitari:

    Belgio

    Nederlandse Stilkstof Maatschappij BV (N.S.M.), Bruxelles

    Francia

    - Compagnie française de l'azote (Cofaz), Parigi

    - Société Chimique de la Grande Paroisse, Parigi

    Irlanda

    Irish Fertilizer Industries (IFI), Dublino

    C. Dumping

    a) Valore normale

    1. Austria

    (4) Il valore normale è stato definitivamente calcolato secondo il metodo utilizzato per il calcolo provvisorio, ossia basandosi sui prezzi praticati, nel periodo di riferimento, sul mercato interno dall'esportatore austriaco, che ha fornito elementi di prova sufficienti. L'esportatore austriaco non ha sollevato obiezioni riguardo al metodo definito nel considerando 10 del regolamento (CEE) n. 2623/88 e alle conclusioni della Commissione.

    2. Malaysia

    (5) Il valore normale è stato definitivamente calcolato in base al valore costruito in quanto, durante il periodo di riferimento, il prezzo medio di vendita sul mercato interno era risultato inferiore ai costi di produzione. Il valore normale è stato definitivamente calcolato secondo il metodo e gli elementi di cui ai considerando 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2623/88.

    A tale proposito, le imprese malesi oggetto della presente procedura hanno sostanzialmente ribadito gli argomenti già avanzati prima che venisse adottato il regolamento. Pertanto, in mancanza di nuovi elementi di prova, la Commissione conferma la validità del metodo succitato.

    3. Ungheria e Romania

    (6) Trattandosi di paesi a commercio di Stato, il valore normale è stato definitivamente calcolato secondo il metodo utilizzato per il calcolo provvisorio, ossia basandosi sui prezzi praticati sul mercato interno austriaco e secondo il metodo e gli elementi di cui al considerando da 18 a 21 del regolamento (CEE) n. 2623/88.

    (7) A tale proposito, l'esportatore ungherese ha contestato la scelta dell'Austria come paese analogo, sostenendo che questo paese non era rappresentativo in quanto l'esportatore austriaco si trovava in posizione di monopolio e i suoi costi di produzione erano superiori ai costi di produzione ungheresi.

    A tale riguardo, sebbene non sia stato fornito alcun elemento di prova a sostegno di tali affermazioni, la Commissione ha riscontrato che i prezzi del mercato austriaco erano influenzati da un notevole flusso di importazioni e che, quindi, erano rappresentativi. Quanto ai costi, la Commissione non ha ricevuto elementi di prova a sostegno del fatto che in Ungheria alcuni costi erano inferiori a quelli riscontrati in Austria. Comunque sia, anche se fosse possibile determinare con esattezza l'esistenza e l'entitità di tali vantaggi e svantaggi, qualsiasi adeguamento dei costi calcolati in un paese ad economia di mercato presupporrebbe che ci si basi sui costi di un paese non ad economia di mercato, procedimento escluso dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    La Commissione conferma pertanto la validità della scelta dell'Austria come paese analogo per stabilire il valore normale ungherese.

    (8) Per quanto riguarda la Romania, l'esportatore interessato ha ribadito le sue obiezioni circa la scelta dell'Austria come paese analogo, in quanto il mercato austriaco è estremamente ristretto e quindi non rappresentativo, e riguarda essenzialmente l'urea per usi tecnici - mentre la Romania esporta soltanto urea per usi agricoli - e l'Austria non dispone di gas naturale. L'esportatore in questione, quindi, ha proposto come paese di riferimento il Kuwait.

    A tale proposito, la Commissione conferma la posizione di cui al considerando 21 del regolamento (CEE) n. 2623/88, secondo il quale:

    - anche se il mercato austriaco è limitato, si tratta di un mercato concorrenziale dove i prezzi sono influenzati dal notevole flusso di importazioni e sono pertanto rappresentativi;

    - l'argomento relativo al tipo di urea non è pertinente, in quanto non esistono differenze significative a livello tecnologico e a livello di processi di produzione;

    - per quanto riguarda l'eventuale vantaggio dovuto al costo del gas, quest'ultimo è difficilmente quantificabile e può essere compensato da altri svantaggi in materia di concorrenza, come si spiega nel considerando 20 del regolamento (CEE) n. 2623/88.

    La Commissione ritiene quindi appropriato e ragionevole basare il valore normale romeno sui prezzi interni del mercato austriaco. Pertanto, non sembra opportuno scegliere come paese di riferimento il Kuwait.

    b) Prezzi all'esportazione

    (9) I prezzi all'esportazione sono stati definitivamente stabiliti sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità.

    c) Confronto

    (10) In linea generale, il valore normale è stato confrontato transazione per transazione con i prezzi all'esportazione allo stadio franco fabbrica.

    Sono stati inoltre mantenuti gli adeguamenti concessi provvisoriamente, secondo le circostanze, nel considerando 23 del regolamento (CEE) n. 2623/88 per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

    d) Margine di dumping

    (11) Il margine di dumping calcolato per ogni esportatore è pari alla differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo per ciascuna esportazione nella Comunità, debitamente adeguati.

    In base al prezzo franco frontiera, risulta il seguente margine medio ponderato per ciascuno degli esportatori:

    1.2 // - Austria: Chemie Linz superiore al // 50 %, // - Ungheria: Chemolimpex superiore al // 51 %, // - Malaysia: ABF/Petronas // 41 %, // - Romania: ICE Chimica superiore al // 55 %.

    D. Pregiudizio

    (12) In mancanza di nuovi elementi di prova, la Commissione conferma i fatti e le conclusioni di cui ai considerando 27, 30, 32 e da 36 a 40 del regolamento (CEE) n. 2623/88.

    Per quanto riguarda l'incidenza delle importazioni in dumping sulle quote di mercato degli esportatori, sulla produzione comunitaria, sulle vendite e quote di mercato dei produttori comunitari, stabilita a seguito delle inchieste complementari effettuate dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, la Commissione rimanda ai dati modificati di cui al considerando 14, 17, 19 e 20 del regolamento (CEE) n. 450/89 del Consiglio (1), che istituisce un dazio antidumping definito sulle importazioni di urea originarie degli Stati Uniti d'America e del Venezuela.

    E. Restrizioni quantitative e misure antidumping

    (13) Per quanto riguarda l'esistenza, in alcuni paesi della Comunità, di restrizioni quantitative nei confronti delle importazioni di urea originarie dell'Ungheria e della Romania, l'esportatore romeno ha addotto che l'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni di urea oltre a tali restrizioni era incompatibile con alcune disposizioni del GATT. A tale riguardo, la Commissione ricorda che, a suo parere, né il diritto comunitario né la normativa internazionale vietano di istituire dazi antidumping, dazi doganali o qualsiasi altra misura relativa alle importazioni quando restrizioni quantitative, purché il pregiudizio sia stato accertato.

    Per quanto riguarda, nella fattispecie, l'opportunità di tali misure, la Commissione constata che, durante il periodo di riferimento, oltre metà delle esportazioni si era concentrata in paesi membri non protetti, ossia il Belgio, il Lussemburgo e il Regno Unito. Inoltre, si sono riscontrati notevoli superamenti dei limiti quantitativi applicabili all'importazione di questi prodotti nella Repubblica federale di Germania e in Irlanda.

    La Commissione constata inoltre che queste esportazioni vengono effettuate con rilevanti sottoquotazioni, che vanno fino al 17 % per l'Ungheria e fino al 38 % per la Romania.

    Ne consegue che le restrizioni quantitative esistenti nei confronti di alcuni Stati membri non eliminano il pregiudizio subito da quasi tutta la Comunità a causa delle pratiche sleali degli esportatori ungherese e romeno.

    F. Interesse della Comunità

    (14) Per quanto riguarda l'interesse della Comunità a prendere misure di salvaguardia contro le importazioni oggetto di dumping, la Malaysia ha ribadito gli argomenti addotti nel considerando 42 del regolamento (CEE) n. 2623/88.

    G. Impegni

    (15) I seguenti produttori/esportatori hanno offerto impegni, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88:

    1.2 // - Austria: // Chemie Linz GmbH, // - Ungheria: // Chemolimpex, // - Malaysia: // Asean Bintulu Fertilizer // // SDN.BHD (ABF) / Petroliam // // National Berhard (Petronas), // - Romania: // ICE Chimica.

    Tali impegni sono stati accettabili dalla Commissione, in quanto tali da garantire una certa stabilizzazione del mercato comunitario pur riservando agli esportatori una determinata quota.

    H. Riscossione del dazi provvisorio

    (16) Dati i margini di dumping constatati e il pregiudizio subito, la Commissione ritiene necessario svincolare gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio per i seguenti motivi:

    - per quanto riguarda i prodotti originari della Malaysia, perché questo paese beneficia di un trattamento speciale e differenziato a norma dell'articolo 13 del Codice antidumping del GATT;

    - per quanto riguarda i prodotti originari dell'Austria, perché l'importo del dazio antidumping provvisorio è irrilevante;

    - per quanto riguarda i prodotti originari dell'Ungheria e della Romania, perché tra l'istituzione del dazio provvisorio e la decisione della Commissione non è stata effettuata alcuna esportazione del prodotto in questione.

    II. REVISIONE DELLE MISURE PRECEDENTI

    (17) Nel riesaminare le misure richieste dal Consiglio, la Commissione ha constatato che gli impegni assunti nel regolamento (CEE) n. 3339/87 del Consiglio (2) erano stati rispettati e avevano potuto attenuare notevolmente le difficoltà dell'industria comunitaria, riducendo ad una quota ragionevole del consumo le importazioni di urea originarie di questi paesi.

    La Commissione conferma pertanto la validità degli impegni assunti nel regolamento (CEE) n. 3339/87.

    III. CHIUSURA DELL'INCHIESTA

    (18) Gli esportatori interessati sono stati informati delle principali conclusioni dell'inchiesta e hanno potuto rendere note le loro osservazioni.

    Durante le riunioni del comitato consultivo, alcuni Stati membri si sono opposti agli impegni offerti.

    La Commissione ha sottoposto al Consiglio questa proposta di impegni, ma non ha riunito la maggioranza qualificata necessria ai fini dell'adozione. Dato che non si è raggiunta neanche la maggioranza qualificata necessaria affinché il Consiglio possa decidere altrimenti, gli impegni offerti dagli esportatori interessati possono essere accettati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e le inchieste relative alle importazioni di urea originarie dei paesi oggetto dell'intera procedura possono essere concluse, in conformità dell'articolo 9 del suddetto regolamento,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. Sono accettati gli impegni offerti dalle seguenti imprese:

    - Chemie Linz GmbH, Austria,

    - Chemolimpex, Ungheria,

    - Asean Bintulu Fertilizer SDN.BHD (ABF) / Petroliam National Berhard (Petronas), Malaysia,

    - ICE Chimica, Romania,

    nell'ambito della procedura antidumping relativa alle esportazioni di urea di cui ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 99, originarie dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia e della Romania.

    2. È confermata l'accettazione degli impegni assunti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3339/87.

    Articolo 2

    L'importo del dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 2623/88 è svincolato per quanto riguarda le importazioni di urea originarie dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia e della Romania.

    Articolo 3

    L'inchiesta antidumping di cui all'articolo 1 è conclusa per quanto riguarda gli esportatori ivi menzionati.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1989.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 235 del 25. 8. 1988, pag. 5.

    (3) GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 3.

    (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 1.

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