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Document 31988S1322
Commission Decision No 1322/88/ECSC of 11 May 1988 extending the provisional anti-dumping duty on imports of certain iron or steel coils, originating in Algeria, Mexico and Yugoslavia
Decisione n. 1322/88/CECA della Commissione dell' 11 maggio 1988 che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell' Algeria, del Messico e della Iugoslavia
Decisione n. 1322/88/CECA della Commissione dell' 11 maggio 1988 che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell' Algeria, del Messico e della Iugoslavia
GU L 123 del 17.5.1988, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 23/07/1988
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 31988S0163 | 23/07/1988 |
Decisione n. 1322/88/CECA della Commissione dell' 11 maggio 1988 che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell' Algeria, del Messico e della Iugoslavia
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/1988 pag. 0021 - 0021
***** DECISIONE N. 1322/88/CECA DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 1988 che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (1), in particolare l'articolo 11, considerando che, con la decisione n. 163/88/CECA (2), modificata dalla decisione n. 979/88/CECA (3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio, in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia; considerando che l'esportatore iugoslavo che rappresenta una percentuale notevole degli scambi nel settore ha chiesto alla Commissione di prorogare il dazio provvisorio istituito per un periodo ulteriore di due mesi; considerando che, a giudizio della Commissione, è necessaria una proroga del suddetto dazio per procedere all'accertamento definitivo dei fatti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia, istituito con la decisione n. 163/88/CECA, come successivamente modificata, è prorogato per un periodo massimo di due mesi. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Senza pregiudizio dell'articolo 11 della decisione n. 2177/84/CECA e di qualsiasi altra decisione della Commissione, la presente decisione è applicabile fino all'entrata in vigore di un atto della Commissione istitutivo di misure definitive. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17. (2) GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 31. (3) GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 32.