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Document 31988R4265

Regolamento (CEE) n. 4265/88 del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativo all' applicazione delle decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 del comitato misto CEE-Austria che modificano e completano il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

GU L 379 del 31.12.1988, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4265/oj

31988R4265

Regolamento (CEE) n. 4265/88 del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativo all' applicazione delle decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 del comitato misto CEE-Austria che modificano e completano il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1988 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CEE) N. 4265/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativo all'applicazione delle decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 del comitato misto CEE-Austria che modificano e completano il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato le decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 che modificano e completano il protocollo n. 3;

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Sono applicabili nella Comunità le decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 del comitato misto CEE-Austria.

Il testo delle decisioni è accluso al presente regolamento.

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU EWG:L379UMBI00.94 FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 331 mm; 40 Zeilen; 1813 Zeichen;

Bediener: SUSI Pr.: C;

Kunde: 43429 Montan Italien 00 DECISIONE N. 2/88 DEL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA del 14 dicembre 1988 che integra e modifica l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che le regole d'origine relative al perborato di sodio della voce ex 2840, previste nel protocollo n. 3, devono essere modificate per tener conto dell'evoluzione sia delle tecniche di fabbricazione sia delle condizioni economiche internazionali connesse con gli scambi di tale prodotto,

DECIDE:

Articolo 1 L'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Austria è modificato come segue:

1) la rubrica relativa al capitolo ex 28 è sostituita dalla rubrica figurante nell'allegato della presente decisione;

2) la voce ex 2840 e le rubriche corrispondenti, pure figuranti nell'allegato della presente decisione, sono inserite dopo le voci ex 2811 ed ex 2833, le quali rimangono invariate.

Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1g gennaio 1989.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1988.

Per il comitato misto CEE-Austria Il Presidente G. WAAS EWG:L379UMBI01.92 FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 339 mm; 35 Zeilen; 1503 Zeichen;

Bediener: SUSI Pr.: C;

Kunde: 43429 Montan Italien 01 ALLEGATO Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Voce SA Designazione delle merci Lavorazione e trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) ex capitolo 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi i prodotti delle voci ex 2811, ex 2833 ed ex 2840 per i quali le regole sono specificate in appresso Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio, pentaidrato EWG:L379UMBI02.96 FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 234 mm; 28 Zeilen; 1086 Zeichen;

Bediener: SUSI Pr.: C;

Kunde: L 379 Umb I 02 DECISIONE N. 3/88 DEL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA del 14 dicembre 1988 che integra e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che le norme in materia di origine applicabili ai pneumatici usati raccolti nella Comunità o in Austria, ai fini della loro rigenerazione in una delle parti contraenti devono, alla luce dell'esperienza acquisita, essere precisate per evitare le difficoltà pratiche incontrate dagli operatori e dalle amministrazioni doganali; che a tale scopo occorre, da un lato, integrare l'articolo 4, lettera h) del protocollo n. 3 e, dall'altro, introdurre una nuova nota esplicativa relativa a tale disposizione,

DECIDE:

Articolo 1 Il protocollo n. 3 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 4, lettera h) è sostituito dal testo seguente:

«h) gli articoli usati che possono essere utilizzati unicamente per il recupero delle materie prime, ivi raccolti, fatta salva la nota 5 bis riguardante i pneumatici usati, che figura nell'allegato I del presente protocollo»;

2) nell'allegato I («Note esplicative») è inserita la nota seguente:

«Nota 5 bis - ad articolo 4, lettera h) Per quanto riguarda i pneumatici usati, l'espressione ´´gli articoli usati che possono essere utilizzati unicamente per il recupero delle materie prime, ivi raccolti'', copre non soltanto i pneumatici usati che possono servire unicamente per il recupero delle materie prime, ma anche i pneumatici usati che possono servire unicamente per la rigenerazione o ad essere utilizzati come scarti».

Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1g gennaio 1989.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1988.

Per il comitato misto CEE-Austria Il Presidente G. WAAS EWG:L379UMBI03.93 FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 366 mm; 49 Zeilen; 2199 Zeichen;

Bediener: SUSI Pr.: C;

Kunde: 43429 Montan Italien 03 DECISIONE N. 4/88 DEL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA del 14 dicembre 1988 che modifica, per quanto riguarda la voce 8401, l'elenco dell'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles, il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che la nota in calce che figura nell'elenco di cui all'allegato III del protocollo n. 3 e che accorda agli elementi di combustibile nucleare una deroga alla regola di origine applicabile al capitolo 84 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) è applicabile solo fino al 31 dicembre 1988; che gli elementi di combustibile nucleare della voce 8401 ottenuti a partire da uranio non originario, arricchito nella Comunità, non soddisfano ancora i criteri di base definiti dalle regole di origine applicabili al capitolo 84 e probabilmente non li soddisferanno nel prossimo futuro; che è pertanto necessario prorogare la deroga per un ulteriore periodo;

considerando che nell'industria dei combustibili nucleari i contratti vengono stipulati per lunghi periodi e molto prima della data in cui hanno inizio le forniture; che è opportuno garantire la certezza del diritto in questo campo; che è quindi già ora necessario prorogare la deroga in vigore,

DECIDE:

Articolo 1 Nell'elenco dell'articolo III del protocollo n. 3 il testo della nota in calce che si riferisce alla voce 8401 è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto riguarda gli elementi di combustibili della voce 8401, fino al 31 dicembre 1993 la regola di cui alla colonna 3 non è applicabile. Tuttavia, materiali classificati nella voce 8401 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto».

Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1g gennaio 1989.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1988.

Per il comitato misto CEE-Austria Il Presidente G. WAAS EWG:L379UMBI04.94 FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 352 mm; 49 Zeilen; 2334 Zeichen;

Bediener: SUSI Pr.: C;

Kunde: 43429 Montan Italien 04

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