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Document 31988R2415

    Regolamento (CEE) n. 2415/88 della Commissione del 1° agosto 1988 relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da alcuni organismi d' intervento e destinate all' esportazione

    GU L 208 del 2.8.1988, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/01/1989; abrogato da 389R0185

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2415/oj

    31988R2415

    Regolamento (CEE) n. 2415/88 della Commissione del 1° agosto 1988 relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da alcuni organismi d' intervento e destinate all' esportazione

    Gazzetta ufficiale n. L 208 del 02/08/1988 pag. 0011 - 0014


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2415/88 DELLA COMMISSIONE

    del 1o agosto 1988

    relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da alcuni organismi d'intervento e destinate all'esportazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando che alcuni organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni bovine; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti di cui trattasi;

    considerando che le carni dovrebbero essere poste in vendita nel quadro di una procedura di gara periodica; che per garantire che le carni siano effettivamente destinate ai paesi terzi previsti è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione a cui si applica il disposto dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4);

    considerando che per taluni aspetti particolari di questa vendita e soprattutto per motivi di controllo è opportuno fissare un quantitativo minimo piuttosto elevato;

    considerando che dato il livello delle scorte nei vari Stati membri occorre fare in modo che le vendite siano effettuate in due Stati membri almeno;

    considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono soggetti alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2293/88 (6); che è tuttavia opportuno completare le diciture elencate nel suo allegato;

    considerando che l'aver destinato alla vendita prevista dal presente regolamento quantitativi ingenti rende opportuno porre termine alle vendite previste dai regolamenti (CEE) n. 2670/85 della Commissione (7) e (CEE) n. 1812/86 della Commissione (8) procedendo all'abrogazione degli stessi;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Alle condizioni previste dal presente regolamento si procede alla vendita, mediante gare periodiche, di quarti anteriori e di quarti posteriori detenuti dagli organismi d'intervento.

    2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti per l'esportazione verso una o più delle destinazioni elencate nell'allegato I.

    3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 (8) della Commissione, in particolare degli articoli da 6 a 12.

    Articolo 2

    1. Nel corso del periodo di validità della gara permanente, gli organismi d'intervento procedono a gare particolari per la vendita dei quarti anteriori e posteriori ancora disponibili.

    Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna gara particolare scade alle ore 12 del secondo martedì del mese considerato. Se tale giorno coincide con un giorno festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente alle ore 12. Il primo termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del 9 agosto 1988.

    Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara particolare nel quale sono indicati fra l'altro:

    a) i quantitativi di carni bovine con osso messe in vendita,

    b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

    2. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento sostituiscono il bando generale di gara periodica.

    3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

    4. In deroga al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

    Articolo 3

    1. a) Le offerte sono valide soltanto se riguardano un quantitativo minimo di 25 000 t.

    b) Esse concernono un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per 100 chilogrammi per l'intero quantitativo indicato nell'offerta.

    c) Tuttavia, se i quantitativi disponibili in uno Stato membro non consentono di rispettare il disposto della lettera b), le offerte sono valide se si riferiscono al peso disponibile ripartito in parti uguali fra quarti anteriori e quarti posteriori, con un prezzo unico per 100 chilogrammi di tali prodotti e:

    - a quarti posteriori con un prezzo per 100 chilogrammi di prodotto oppure

    - a quarti anteriori con un prezzo per 100 chilogrammi di prodotto.

    2. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, l'operatore trasmette, mediante telescritto, una copia della propria offerta alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, 200 rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (telex: 22037 b agrec).

    3. Dopo l'esame delle offerte ricevute per ogni gara particolare si procede alla fissazione di un prezzo o dei prezzi minimi di vendita, tenendo presente, in particolare, che i quantitativi venduti da uno Stato membro non possono eccedere il 50 % del quantitativo globale venduto, oppure si decide di non dare seguito alla gara. In caso di applicazione del disposto del paragrafo 1, lettera c), il maggior offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è l'offerente che offre il prezzo medio con la ponderazione più elevata.

    4. Il periodo di cinque giorni lavorativi di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è sostituito da un periodo di tre giorni lavorativi.

    Articolo 4

    1. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 150 ECU/t.

    2. Prima della presa in consegna dei prodotti l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'esportazione verso una delle destinazioni previste all'articolo 1, paragrafo 2. L'importo della cauzione è fissato a 260 ECU/100 kg.

    3. Per quanto riguarda la cauzione di cui al paragrafo 2, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 985/81.

    Articolo 5

    1. L'acquirente prende in consegna le carni vendute entro cinque mesi dalla conclusione del contratto. Tuttavia,

    - se i contratti di vendita sono stipulati anteriormente al 30 settembre 1988, l'acquirente deve prendere in consegna almeno il 25 % della carne indicata nei contratti entro il 30 settembre,

    - entro il 31 marzo 1989 deve essere stato prelevato l'intero quantitativo contrattuale previsto dal presente regolamento.

    2. L'espletamento delle formalità doganali di esportazione delle carni deve avvenire entro il termine di un mese a partire dal giorno della presa in consegna.

    Articolo 6

    Ai fini della conclusione del contratto, l'acquirente è tenuto a deporre domande di fissazione anticipata degli importi della restituzione.

    Articolo 7

    Nella parte I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88 « Prodotti destinati all'esportazione nello stesso Stato in cui sono stati ritirati dalle scorte d'intervento » è aggiunto quanto segue:

    « 34. Regolamento (CEE) n. 2415/88 della Commissione, del 1o agosto 1988, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da alcuni organismi di intervento e destinate all'esportazione (34).

    (34) GU n. L 208 del 2. 8. 1988, pag. 11 »

    Articolo 8

    Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione:

    - le offerte ricevute,

    - i quantitativi:

    - che sono stati oggetto di un contratto di vendita,

    - che sono stati presi in consegna

    in virtù del presente regolamento.

    Articolo 9

    I regolamenti (CEE) n. 2670/85 e (CEE) n. 1812/86 sono abrogati.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

    (3) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

    (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

    (5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

    (6) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 16.

    (7) GU n. L 253 del 24. 5. 1985, pag. 8.

    (8) GU n. L 157 del 12. 6. 1986, pag. 43.

    (9) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

    ALLEGATO I

    Elenco delle destinazioni

    1.2 // Bulgaria Cecoslovacchia Ungheria Polonia // Romania URSS Iugoslavia

    ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

    Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthýnseis ton organismón paremváseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção

    1.2.3 // BELGIQUE/BELGIË: // Office belge de l'économie et de l'agriculture, rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles, // Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw, Trierstraat 82, B-1040 Brussel 1.2,3 // // Tél. 02/230 17 40, télex 240 76 OBEA BRU B // DANMARK: // Direktoratet for markedsordningerne // // EF-Direktoratet // // Frederiksborggade 18 // // DK-1360 Koebenhavn K // // Tlf. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK // BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: // Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) // // Postfach 180 107 - Adickesallee 40 // // D-6000 Frankfurt am Main 18 // // Tel. (069) 1 56 40 App. 772/773, Telex: 04 11 56 // ESPAÑA: // Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) // // c/ Beneficencia 8 // // 28003 Madrid // // Tel. 222 29 61 // // Télex 23427 SENPA E // FRANCE: // OFIVAL // // Tour Montparnasse // // 33, avenue du Maine // // F-75755 Paris Cedex 15 // // Tél.: 45 38 84 00, télex 26 06 43 // IRELAND: // and Food Department of Agriculture // // Agriculture House // // Kildare Street // // Dublin 2 // // Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 // // Telex 4280 and 5118 // ITALIA: // Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) // // Roma, via Palestro 81 // // Tel. 49 57 283 - 49 59 261 // // Telex 61 30 03 // NEDERLAND: // Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau // // Ministerie van Landbouw en Visserij // // Postbus 960 // // 6430 AZ Hoensbroek // // Tel. (045) 23 83 83 // // Telex 56 396 // UNITED KINGDOM: // Intervention Board for Agricultural Produce // // Fountain House // // 2 Queens Walk // // Reading RG1 7QW // // Berks // // Tel. (0734) 58 36 26 // // Telex 848 302

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