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Document 31988R1810

    Regolamento (CEE) n. 1810/88 del Consiglio del 23 giugno 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell' Antartico

    GU L 162 del 29.6.1988, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1810/oj

    31988R1810

    Regolamento (CEE) n. 1810/88 del Consiglio del 23 giugno 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell' Antartico

    Gazzetta ufficiale n. L 162 del 29/06/1988 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0086
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0086


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1810/88 DEL CONSIGLIO

    del 23 giugno 1988

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

    considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «convenzione », è stata approvata con la decisione 81/691/CEE (2) ed è entrata in vigore, per quanto concerne la Comunità, il 21 maggio 1982;

    considerando che la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) istituita dalla convenzione ha adottato, su raccomandazione del suo comitato scientifico, misure di conservazione che prevedono, nelle acque della Georgia australe, un totale delle catture permesse (TAC) di 35 000 tonnellate per il Champsocephalus gunnari durante la campagna di pesca 1987/1988, nonché un sistema di dichiarazione delle catture per questa specie e il divieto di pesca diretta della stessa specie nel periodo compreso tra il 1o aprile e il 1o ottobre 1988;

    considerando che tali misure di conservazione sono state notificate l'11 novembre 1987 ai membri della CCAMLR; che questi ultimi non hanno formulato obiezioni sulle misure in oggetto; che pertanto a norma dell'articolo IX, paragrafo 6 della convenzione tali misure diventano vincolanti il 9 maggio 1988;

    considerando che i membri della CCAMLR si sono dichiarati disposti ad applicare provvisoriamente queste misure di conservazione senza aspettare che diventino vincolanti, tenuto conto in particolare del fatto che il TAC per il Champsocephalus gunnari è stato fissato per la campagna di pesca 1987/1988, la quale è iniziata il 1o luglio 1987;

    considerando che è quindi opportuno adottare fin da ora le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione ai pescatori comunitari delle misure di conservazione adottate dalla CCAMLR;

    considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il TAC per popolazione o gruppo di popolazioni, la quota disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

    considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (3); che occorre adattare tali misure di controllo alle norme del sistema di dichiarazione delle catture adottato dalla CCAMLR;

    considerando che il TAC stabilito dalla CCAMLR per il Champsocephalus gunnari concerne l'intera campagna di pesca 1987/1988; che occorre quindi disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione anche le catture effettuate dai loro pescherecci dal 1o luglio 1987 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/85 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2243/87 (2), deve essere modificato in conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2245/85 è modificato come segue:

    1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 2

    Divieti di pesca (*)

    1. È vietata qualsiasi attività di pesca nella zona di 12 miglia al largo delle coste della Georgia australe.

    2. È vietata la pesca diretta di Notothenia rossii:

    - nella zona peninsulare (sottozona FAO 48.1, Antartico);

    - nelle acque delle Orcadi australi (sottozona FAO 48.2, Antartico);

    - nelle acque della Georgia australe (sottozona FAO 48.3, Antartico);

    nelle zone citate, le catture accessorie di Notothenia rossii effettuate nel corso di operazioni di pesca diretta di altre specie sono limitate ad un livello che permetta il reclutamento ottimale dello stock.

    3. È vietata la pesca diretta del Champsocephalus gunnari nelle acque della Georgia australe (sottozona FAO 48.3, Antartico) dal 1o aprile al 1o ottobre 1988. Durante questo periodo di protezione, è vietato nella sottozona FAO 48.3, Antartico qualsiasi attività di pesca, tranne quelle per la ricerca scientifica, esercitata sulle specie Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus.

    (*) La delimitazione delle zone FAO di cui al presente regolamento figura nella comunicazione 85/C 335/02 della Commissione (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2). »

    2) sono inseriti gli articoli seguenti:

    « Articolo 2 bis (*)

    Limitazioni delle catture

    1. Nel periodo compreso tra il 1o luglio 1987 e il 30 giugno 1988, le catture di Champsocephalus gunnari effettuate nella sottozona FAO 48.3, Antartico sono limitate ad un TAC di 35 000 tonnellate.

    2. La data in cui si considera che le catture effettuate dai pescherecci comunitari e dalle altre navi interessate abbiano esaurito il TAC di cui al paragrafo 1 è fissata dalla Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2241/87 non appena ha ricevuto le necessarie informazioni dalla CCAMLR.

    3. A decorrere dalla data stabilita a norma del paragrafo 2, nella sottozona statistica FAO 48.3, Antartico è vietata qualsiasi attività di pesca, tranne quelle per la ricerca scientifica, esercitata sulle specie Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus e i pescherecci comunitari non possono più tenere a bordo, trasbordare o sbarcare catture delle stesse specie effettuate in questa zona dopo la data suddetta.

    Articolo 2 ter (*)

    Dichiarazione delle catture

    1. Fatti salvi gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CEE) n. 2241/87, le catture di Champsocephalus gunnari effettuate nella sottozona FAO 48.3, Antartico sono soggette a dichiarazioni conformemente al presente articolo.

    2. Le catture totali, ripartite per peschereccio, effettuate dalle imbarcazioni comunitarie nel periodo compreso tra il 1o luglio 1987 e la fine del primo mese successivo a quello in cui è entrato in vigore il presente regolamento, vengono notificate alla Commissione, entro 10 giorni dalla fine di tale periodo, dagli Stati membri di cui i pescherecci suddetti battono bandiera o in cui sono immatricolati.

    3. Per la dichiarazione delle catture effettuate dopo il periodo di cui al paragrafo 2, ogni mese civile è diviso in tre periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B e C, che vanno rispettivamente dal 1o al 10, dall'11 al 20 e dal 21 dall'ultimo giorno del mese.

    Entro tre giorni lavorativi dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, ogni Stato membro notifica alla Commissione le catture totali, ripartite per peschereccio, che le unità battenti la propria bandiera o immatricolate nel proprio territorio hanno effettuato durante il periodo di dichiarazione precedente, specificando il mese e il periodo di dichiarazione di cui trattasi.

    4. Alla fine di ciascun periodo di dichiarazione la Commissione notifica alla CCAMLR, sulla base delle notifiche ricevute conformemente ai paragrafi 2 e 3, le catture totali effettuate dai pescherecci comunitari durante il periodo di dichiarazione precedente.

    (*) La delimitazione delle zone FAO di cui al presente regolamento figura nella comunicazione 85/C 335/02 della Commissione (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2). »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. von GELDERN

    (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

    (2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.

    (3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2.

    (5) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 12.

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