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Document 31988R0571

    Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio del 29 febbraio 1988 relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997

    GU L 56 del 2.3.1988, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/571/oj

    31988R0571

    Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio del 29 febbraio 1988 relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997

    Gazzetta ufficiale n. L 056 del 02/03/1988 pag. 0001 - 0014
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0085
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0085


    /

    03 OLIVETI :

    /

    A ) CHE PRODUCONO NORMALMENTE OLIVE DA TAVOLA ( 4 )

    /

    B ) CHE PRODUCONO NORMALMENTE OLIVE PER OLIO ( 4 )

    /

    04 VIGNETI

    /

    CHE PRODUCONO NORMALMENTE : //

    A ) VINO DI QUALITA

    /

    B ) ALTRI VINI

    /

    C ) UVA DA TAVOLA

    /

    D ) UVA PASSA ( 5 )

    /

    05 VIVAI

    /

    06 ALTRE COLTIVAZIONI PERMANENTI

    /

    07 COLTIVAZIONI PERMANENTI SOTTO VETRO

    /

    H . ALTRE SUPERFICI //

    01+03 SUPERFICIE AGRICOLA NON UTILIZZATA ( SUPERFICI AGRICOLE CHE NON SONO PIU COLTIVATE PER RAGIONI ECONOMICHE, SOCIALI O D'ALTRO TIPO E CHE NON RIENTRANO NELL'AVVICENDAMENTO ) E ALTRE SUPERFICI ( AREE EDIFICATE, AIE E CORTILI, STRADE PODERALI, STAGNI, CAVE, TERRE STERILI, ROCCE, ECC .) GRECIA E LA SPAGNA .

    HA/A

    02 SUPERFICIE BOSCATA :

    /

    A ) NON COMMERCIALE ( 1 )

    /

    B ) COMMERCIALE ( 1 )

    /

    E/O : //

    C ) LATIFOGLIE ( 1 )

    /

    D ) CONIFERE ( 1 )

    /

    E ) MISTI ( 1 )

    /

    I . COLTIVAZIONI CONSOCIATE E SUCCESSIVE SECONDARIE, FUNGHI, IRRIGAZIONE, SERRE //

    01 COLTIVAZIONI SUCCESSIVE SECONDARIE NON FORAGGERE ( ESCLUSE LE COLTIVAZIONI ORTICOLE E LE COLTIVAZIONI SOTTO VETRO )

    /

    DI CUI : //

    A ) CEREALI ( D/01 A D/08 ) NON DA FORAGGIO

    /

    B ) LEGUMI SECCHI ( D/09 ) NON DA FORAGGIO

    /

    C ) SEMI OLEOSI ( D/13 I ) NON DA FORAGGIO

    /

    D ) ALTRE COLTIVAZIONI SUCCESSIVE SECONDARIE

    /

    02 FUNGHI

    /

    03 SUPERFICI IRRIGATE

    /

    A ) SUPERFICI IRRIGUE, TOTALE

    /

    B ) SUPERFICI DELLE COLTIVAZIONI IRRIGATE ALMENO UNA VOLTA NEL CORSO DELL'ANNO ( 2 )

    /

    DI CUI : //

    1 ) FRUMENTO DURO

    /

    2 ) GRANTURCO

    /

    3 ) PATATE

    /

    4 ) BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

    /

    5 ) GIRASOLE

    /

    6 ) SOIA

    /

    7 ) PIANTE DA FORAGGIO

    /

    8 ) FRUTTETI E PIANTAGIONI DI BACCHE

    /

    9 ) AGRUMETI

    /

    10 ) VIGNETI

    /

    04 SUPERFICIE DI BASE DELLE SERRE UTILIZZATE

    /

    05 COLTIVAZIONI CONSOCIATE ( 2 ):

    /

    A ) COLTIVAZIONI AGRICOLE ( COMPRESI PRATI E PASCOLI ) _ SPECIE FORESTALI ( 3 )

    /

    B ) COLTIVAZIONI PERMANENTI _ COLTIVAZIONI ANNUALI ( 3 )

    /

    C ) COLTIVAZIONI PERMANENTI _ COLTIVAZIONI PERMANENTI ( 3 )

    /

    D ) ALTRE ( 3 ) PORTOGALLO .

    J . CONSISTENZA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO ( ALLA DATA DELL'INDAGINE )

    NUMERO DI CAPI

    01 EQUINI //

    BOVINI : //

    02 DI MENO DI 1 ANNO : //

    A ) MASCHI ( 1 ) //

    B ) FEMMINE ( 1 ) //

    DA 1 ANNO A MENO DI 2 ANNI : //

    03 MASCHI //

    04 FEMMINE //

    DI 2 ANNI E PIU //

    05 MASCHI //

    06 GIOVENCHE //

    07 VACCHE DA LATTE //

    08 ALTRE VACCHE //

    OVINI E CAPRINI : //

    09 OVINI ( DI TUTTE LE ETA ) //

    A ) FEMMINE DA RIPRODUZIONE //

    B ) ALTRI OVINI //

    10 CAPRINI ( DI TUTTE LE ETA ) //

    A ) FEMMINE DA RIPRODUZIONE ( 1 ) //

    B ) ALTRI CAPRINI ( 1 ) //

    SUINI : //

    11 LATTONZOLI DI PESO VIVO INFERIORE A 20 KG //

    12 SCROFE DA RIPRODUZIONE DI 50 KG E PIU //

    13 ALTRI SUINI //

    POLLAME : //

    14 POLLI DA CARNE //

    15 GALLINE DA UOVA //

    16 ALTRO POLLAME ( ANITRE, TACCHINI, OCHE E FARAONE ) //

    17 CONIGLIE FATTTRICI ( 2 ) // //

    NUMERO DI ALVEARI

    18 API ( 3 ) //

    19 ALTRI ANIMALI ( 3 )

    SI/NO

    /

    ( 1 ) IN FRANCIA, LE ASSOCIAZIONI AGRICOLE DI AZIENDE IN COOPERATIVE ( GAEC ), LE AZIENDE AGRICOLE A RESPONSABILITA LIMITATA ( EARL ) E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO FIGURANO COME AZIENDE AGRICOLE CONDOTTE DA PERSONE FISICHE . ( 2 ) FACOLATIVO PER LA GERMANIA, LA FRANCIA, L'IRLANDA E LA DANIMARCA; PER L'ITALIA IL NUMERO DEI BLOCCHI RIGUARDA LA SUPERFICIE TOTALE

    /

    ( 1 ) FACOLTATIVO, TRANNE CHE PER LA GRECIA, LA SPAGNA E L'ITALIA . ( 2 ) FACOLTATIVO, TRANNE CHE PER LA GRECIA, LA SPAGNA, LA FRANCIA, L'ITALIA E IL PORTOGALLO . ( 3 ) FACOLTATIVO PER IL REGNO UNITO . ( 4 ) FACOLTATIVO, TRANNE CHE PER LA SPAGNA ED IL

    /

    ( 1 ) FACOLTATIVO, PER LA DANIMARCA, I PAESI BASSI E IL REGNO UNITO ( 2 ) LA GRECIA E L'ITALIA POSSONO RIUNIRE LA RUBRICA 01 CON LA RUBRICA 02 . ( 3 ) FACOLTATIVO, TRANNE CHE PER LA GRECIA, LA SPAGNA, LA FRANCIA, L'ITALIA ED IL PORTOGALLO . ( 4 ) FACOLTATIVO PER LA FRANCIA ( 5 ) FACOLTATIVO TRANNE CHE PER LA

    /

    ( 1 ) FACOLTATIVO . ( 2 ) FACOLTATIVO, TRANNE CHE PER LA GRECIA, LA SPAGNA, LA FRANCIA, L'ITALIA E IL PORTOGALLO . ( 3 ) FACOLTATIVO, TRANNE CHE PER LA GRECIA, LA SPAGNA, L'ITALIA E IL

    ( 1 ) FACOLTATIVO, TRANNE CHE PER LA GRECIA, LA SPAGNA, LA FRANCIA, L'ITALIA E IL PORTOGALLO .

    ( 2 ) FACOLTATIVO, PER LA DANIMARCA, LA GERMANIA, L'IRLANDA E IL REGNO UNITO .

    ( 3 ) FACOLTATIVO .

    K . TRATTRICI, MOTOCOLTIVATORI, MACCHINE ED IMPIANTI

    1.2,7.8NEL GIORNO DELL'INDAGINE

    MACCHINE UTILIZZATE NEI 12 MESI PRECEDENTI IL GIORNO DELL'INDAGINE ( 1 ) //

    IN PROPRIETA ESCLUSIVA DELL'AZIENDA

    UTILIZZATE DA PIU AZIENDE ( DI PROPRIETA DI UN'ALTRA AZIENDA, DI UNA COOPERATIVA O COPROPRIETA ) OPPURE DI PROPRIETA DI UN'IMPRESA DI LAVORI AGRICOLI //

    1

    2 //

    NUMERO DI MACCHINE

    ( FARE UNA CROCETTA )

    1.2,6.7.8NUMERO PER CLASSI DI POTENZA ( KW )

    01 TRATTRICI A 4 RUOTE, TRATTRICI A CINGOLI, PORTA-ATTREZZI

    02 MOTOCOLTIVATORI, MOTOZAPPE, MOTOFRESATRICI E MOTOFALCIATRICI ( 1 )

    03 MIETITREBBIATRICI // // //

    04 RACCOGLITRICI-TRINCIATRICI // // //

    05 MACCHINE PER LA RACCOLTA COMPLETAMENTE MECCANIZZATA DELLE PATATE // // //

    06 MACCHINE PER LA RACCOLTA COMPLETAMENTE MECCANIZZATA DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

    1.2,7.807 POSSIEDE UN IMPIANTO ( FISSO O MOBILE ) PER LA MUNGITURA MECCANICA?

    SI/NO

    08 POSSIEDE SALE DA MUNGITURA SEPARATE?

    SI/NO

    08 A ) IN CASO AFFERMATIVO, SONO ESSE COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATE?

    SI/NO

    ( 1 ) FACOLTATIVO PER LA DANIMARCA .

    < 25

    25 _ < 40

    40 _ < 60

    60

    L . MANODOPERA AGRICOLA

    ( NEL CORSO DEGLI ULTIMI DODICI MESI PRECEDENTI LA DATA DELL'INDAGINE )

    1,2.3,4.5,14.15,20MANODOPERA AGRICOLA

    SESSO

    CLASSI DI ETA

    LAVORI AGRICOLI DELL'AZIENDA ( 2 )

    1,2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15,19.20M .

    F .

    <25 ( 1 )

    25_29

    30_34

    35_39

    40_44

    45_49

    50_54

    55_59

    60_64

    65 E PIU

    A TEMPO PARZIALE CON TEMPO DI LAVORO PARI A :

    A TEMPO PIENO :

    1,14.15.16.17.18.19.200

    >0_ <25 %

    25_ <50 %

    50_ <75 %

    75_ <100 %

    1,14.15,19.20DEL TEMPO DI LAVORO ANNUALE DI UNA PERSONA A TEMPO PIENO

    1,2.3,4.5,14.15,20(APPORRE UNA CROCETTA )

    ( APPORRE UNA CROCETTA )

    ( APPORRE UNA CROCETTA )

    1.2.3,2001

    CONDUTTORE

    A ) CAPO AZIENDA ( 3 )

    02

    CONIUGE ( DEL CONDUTTORE ) CHE LAVORA NELL'AZIENDA //

    1,4.5,14.15,20 // // // //

    CLASSI DI ETA

    LAVORI AGRICOLI NELL'AZIENDA IN % DEL TEMPO DI LAVORO ANNUALE DI UNA PERSONA A TEMPO PIENO

    1,4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15,20<25 ( 1 )

    25_29

    30_34

    35_39

    40_44

    45_49

    50_54

    55_59

    60_64

    65 E PIU

    1.2.3.4.5,14.15,2003A

    ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA DEL CONDUTTORE, MASCHI ( 4 ) ( 5 ) // // //

    >0_<25 // // // // // //

    03B

    ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA DEL CONDUTTORE, FEMMINE ( 4 ) ( 5 ) // // //

    25_<50 // // // // // //

    04A

    MANODOPERA NON FAMILIARE REGOLARMENTE OCCUPATA, MASCHI ( 4 ) ( 5 ) // // //

    50_<75 // // // // // //

    04B

    MANODOPERA NON FAMILIARE, REGOLARMENTE OCCUPATA, FEMMINE ( 4 ) ( 5 ) // // //

    75_<100 // // // // // // // // // //

    100

    05 + 06

    MANODOPERA NON FAMILIARE OCCUPATA IN MODO IRREGOLARE // // //

    NUMERO DI GIORNATE LAVORATIVE

    05 MASCHI ( 6 ) // // // // // // // // // // //

    06 FEMMINE ( 6 ) // // // // // // // // // //

    ( 1 ) A PARTIRE DALL'ETA RAGGIUNTA ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO .

    ( 2 ) LAVORO CASALINGO ESCLUSO .

    ( 3 ) DA COMPILARE SOLTANTO SE LA RISPOSTA ALLE DOMANDE B/01 O B/02 E " NO ".

    ( 4 ) TABELLA DA PREPARARSI PER CIASCUN GRUPPO ( DA 03A A 04B ).

    ( 5 ) SENZA PERSONE GIA COMPRESE SU L/01 E L/02 .

    ( 6 ) FACOLTATIVO .

    1.2L 07

    QUANDO IL CONDUTTORE E NELLO STESSO TEMPO CAPO AZIENDA, SVOLGE UN'ALTRA ATTIVITA LUCRATIVA?

    1.2.3.4 //

    _ COME ATTIVITA PRINCIPALE? _ COME ATTIVITA SECONDARIA? //

    ( APPORRE UNA CROCETTA NELLA CASELLA CORRISPONDENTE )

    1.2L 08

    IL CONIUGE DEL CONDUTTORE, OCCUPATO NEI LAVORI AGRICOLI DELL'AZIENDA, SVOLGE UN'ATTIVITA LUCRATIVA?

    1.2.3.4 //

    _ COME ATTIVITA PRINCIPALE? _ COME ATTIVITA SECONDARIA? //

    ( APPORRE UNA CROCETTA NELLA CASELLA CORRISPONDENTE )

    1.2L 09

    GLI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA DEL CONDUTTORE, OCCUPATI NEI LAVORI AGRICOLI DELL'AZIENDA, SVOLGONO U'ALTRA ATTIVITA LUCRATIVA ( 1 ):

    1.2.3.4 //

    _ COME ATTIVITA PRINCIPALE? _ COME ATTIVITA SECONDARIA? //

    ( NUMERO DELLE PERSONE )

    1.2L 10

    NUMERO TOTALE DELLE GIORNATE LAVORATIVE AGRICOLE, NON INDICATE AI PUNTI DA L 01 A L 06, PRESTATE NELL'AZIENDA DA PERSONE NON IMPIEGATE DIRETTAMENTE DA PARTE DEL CONDUTTORE ( PER ESEMPIO SALARIATI DI IMPRESE DI LAVORI PER CONTO TERZI ( 2 ).

    1.2.3 // //

    EQUIVALENTE DEL NUMERO DELLE GIORNATE LAVORATIVE A TEMPO PIENO NEL CORSO DEGLI ULTIMI 12 MESI PRECEDENTI LA DATA DELL'INDAGINE ( 3 ).

    ( 1 ) FACOLTATIVO PER LA DANIMARCA .

    ( 2 ) FACOLTATIVO PER GLI STATI MEMBRI CHE POSSONO FORNIRE UNA STIMA GLOBALE DI QUESTA CARATTERISTICA A LIVELLO NAZIONALE .

    ( 3 ) IL REGNO UNITO E AUTORIZZATO A TRASMETTERE QUESTI DATI IN EQUIVALENTE SETTIMANE DI LAVORO .

    ALLEGATO II

    PROGETTO EUROFARM

    DESCRIZIONE E CONTENUTO

    1 . IL PROGETTO EUROFARM E UN INSIEME DI BANCHE DI DATI CHE CONSENTONO L'ELABORAZIONE DELLE INDAGINI COMUNITARIE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE ONDE PROVVEDERE ALLE ESIGENZE DELLE POLITICHE AGRICOLE NAZIONALI E COMUNITARIE .

    LA CONCEZIONE E L'ATTUAZIONE DI TALE PROGETTO SARANNO IL FRUTTO DI UNA STRETTA COLLABORAZIONE TRA I SERVIZI STATISTICI DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE E CON L'ASSISTENZA DI QUEST'ULTIMA .

    2 . LE BANCHE DI DATI DEL PROGETTO EUROFARM SONO LE SEGUENTI :

    _ LA BANCA DI DATI INDIVIDUALI ( BDI ) CHE CONTERRA, A SCELTA DEGLI STATI MEMBRI, I DATI RIDOTTI IN FORMA ANONIMA RELATIVI O ALLA TOTALITA DELLE AZIENDE OPPURE A UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DELLE AZIENDE RILEVATE, SUFFICIENTE AFFINCHE LE ANALISI POSSANO ESSERE EFFETTUATE AL LIVELLO GEOGRAFICO DEFINITO ALL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO;

    _ LA BANCA DI DATI TABULATI ( BDT ) CHE CONTERRA I RISULTATI DELL'INDAGINE PRESENTATI SOTTO FORMA DI TAVOLE STATISTICHE . IL CONTENUTO DELLA BDT SARA DECISO IN BASE ALLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO .

    LOCALIZZAZIONE DELLE BANCHE DI DATI

    3 . LA BDI PER TUTTI GLI STATI MEMBRI, SALVO CHE PER LA GERMANIA, E UBICATA IN UN CENTRO INFORMATICO DELLA COMMISSIONE . L'ACCESSO A QUESTA BANCA DI DATI E LA SUA GESTIONE RICADONO SOTTO L'ESCLUSIVA RESPONSABILITA DELL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE .

    4 . LA BDT E LOCALIZZATA IN UN CENTRO D'ELABORAZIONE DATI DELLA COMMISSIONE .

    MODALITA DI TRASMISSIONE DEI DATI INDIVIDUALI ALL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE

    5 . I DATI INDIVIDUALI SARANNO TRASMESSI UTILIZZANDO UN CODICE UNIFORME DEFINITO DALL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE DI CONCERTO CON GLI STATI MEMBRI E NEI TERMINI FISSATI IN BASE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO .

    6 . LA GERMANIA E ESENTATA DALL'OBBLIGO DI TRASMETTERE DATI INDIVIDUALI, MA S'IMPEGNA A CENTRALIZZARLI SU UN SUPPORTO MAGNETICO IN UN CENTRO INFORMATICO UNICO, ENTRO UN TERMINE DI 12 MESI DALLA FINE DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEI DATI SUL CAMPO .

    MODALITA DI TRASMISSIONE DEI DATI TABULATI

    7 . A PARTIRE DAI DATI INDIVIDUALI FORNITI DAGLI STATI MEMBRI, L'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE ELABORA :

    _ LE TABELLE DESTINATE ALLA BDT,

    _ LE TABELLE AD HOC DEFINITE AL PARAGRAFO 15 .

    8.1 . QUANDO I DATI INDIVIDUALI TRASMESSI DAGLI STATI MEMBRI NON CONSENTONO ALL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE DI ELABORARE LE TABELLE DESTINATE ALLA BDT STABILITE SECONDO LA PROCEDURA DELL'ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO, GLI STATI MEMBRI INTERESSATI SI IMPEGNANO A FORNIRE LE TABELLE MANCANTI 3 MESI DOPO LA DATA DI TRASMISSIONE DEI DATI INDIVIDUALI DI CUI AL PARAGRAFO 5 DEL PRESENTE ALLEGATO .

    8.2 . QUANDO I DATI INDIVIDUALI TRASMESSI DAGLI STATI MEMBRI NON CONSENTONO ALL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE DI ELABORARE LE TABELLE AD HOC, BASATE SULLE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ALLEGATO I, LA COMMISSIONE ESAMINA CON GLI STATI MEMBRI LE MODALITA DI TRASMISSIONE DELLE TABELLE DI CUI TRATTASI .

    9 . CONTEMPORANEAMENTE AI DATI INDIVIDUALI, GLI STATI MEMBRI SI IMPEGNANO A TRASMETTERE TABELLE DI CONTROLLO CHE SARANNO DEFINITE DALL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE DI CONCERTO CON I PAESI .

    RISERVATEZZA DEI DATI INDIVIDUALI

    10 . I DATI INDIVIDUALI DEVONO ESSERE TRASMESSI ALL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE IN UNA FORMA ANONIMA CHE NON CONSENTA L'IDENTIFICAZIONE DIRETTA DELLE AZIENDE .

    11 . LA COMMISSIONE ADOTTA _ NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ARCHITETTURA INFORMATICA _ LE MISURE IDONEE A RENDERE EFFETTIVA LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI E NE INFORMA GLI STATI MEMBRI .

    12 . L'ACCESSO AI DATI INDIVIDUALI E RISERVATO ALLE PERSONE

    PREPOSTE ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO IN SENO ALL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE .

    13 . LE TABELLE DI CUI AL PARAGRAFO 14 NON DEVONO CONSENTIRE ALCUNA IDENTIFICAZIONE NE DIRETTA NE INDIRETTA DELLE AZIENDE .

    UTILIZZAZIONE DEI DATI E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

    14 . L'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE SI IMPEGNA AD UTILIZZARE I DATI INDIVIDUALI, COMUNICATI DAGLI STATI MEMBRI, SOLAMENTE PER SCOPI STATISTICI, ESCLUDENDO OGNI IMPIEGO A FINI AMMINISTRATIVI .

    I DATI INDIVIDUALI SERVIRANNO AD ELABORARE :

    _ LE TABELLE CONTENUTE NELLA BDT,

    _ LE TABELLE AD HOC .

    15 . PER TABELLE AD HOC S'INTENDONO LE TABELLE ORIGINARIAMENTE NON PREVISTE NEL PROGRAMMA COMUNITARIO CHE STABILISCE IL CONTENUTO DELLA BDT, MA LA CUI ELABORAZIONE, SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ALLEGATO I, SARA RICHIESTA PER SODDISFARE IL FABBISOGNO INFORMATIVO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE O DEI SERVIZI STATISTICI DEGLI STATI MEMBRI .

    CONCERTAZIONE

    16 . L'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE E GLI STATI MEMBRI METTONO IN ATTO, RICONOSCENDO ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO, UNA PROCEDURA DI CONCERTAZIONE RAPIDA TENDENTE A :

    _ GARANTIRE LA RISERVATEZZA E L'ATTENDIBILITA STATISTICA DELL'INFORMAZIONE ELABORATA A PARTIRE DAI DATI INDIVIDUALI;

    _ INFORMARE GLI STATI MEMBRI SULL'USO DI QUESTI DATI .*****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 571/88 DEL CONSIGLIO

    del 29 febbraio 1988

    relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che l'evoluzione della struttura delle aziende agricole costituisce un importante elemento per orientare la politica agricola comune; che è opportuno continuare la serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole realizzate su base comunitaria dal 1966/1967;

    considerando che tale evoluzione può essere esaminata a livello comunitario solo se sono disponibili dati comparabili per tutti gli Stati membri; che è quindi necessario proseguire gli sforzi di armonizzazione e di sincronizzazione già in atto;

    considerando che il carico di lavoro degli Stati membri e della Commissione nell'espletamento di questo compito deve essere ridotto il più possibile;

    considerando che è opportuno mantenere, nella misura del possibile, le caratteristiche, le definizioni e i limiti geografici stabiliti per le analoghe indagini sulle strutture già effettuate;

    considerando che, nel decidere le caratteristiche da esaminare nel periodo 1993-1997, occorre far sì che il carico di lavoro delle persone interessate dall'indagine sia il più ridotto possibile;

    considerando che, per valutare la situazione dell'agricoltura comunitaria e per seguire l'evoluzione delle strutture agricole, è necessario procedere regolarmente ad indagini statistiche nelle azienda agricole che hanno una determinata superficie agricola utilizzata o la cui produzione è destinata in una certa misura alla vendita o oltrepassa determinati limiti fisici;

    considerando che, tenuto conto della diversità delle organizzazioni statistiche degli Stati membri, dell'efficacia dei metodi di indagine per campione, della necessità di ottenere informazioni atttendibili a costi ragionevoli, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di effettuare le indagini in forma generale o per campione casuale, a condizione che i risultati dei campioni siano attendibili ai vari livelli di aggregazione necessari;

    considerando tuttavia che è necessario procedere, con frequenza almeno decennale, ad un censimento (indagine generale) di tutte le aziende agricole per aggiornare gli schedari di base delle aziende e le altre informazioni occorrenti per la stratificazione delle indagini per campione;

    considerando che, nel fissare le modalità del censimento comunitario per il 1989/1990, occorre tener conto per quanto possibile della raccomandazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) che mira ad effettuare un censimento mondiale dell'agricoltura verso l'anno 1990;

    considerando che per l'esigenza delle politiche agricole occorre mettere a disposizione dei servizi statistici degli Stati membri e della Commissione un nuovo sistema di analisi dei dati e di diffusione dei risultati delle indagini, più elastico e più rapido del precedente, alleggerendo il carico di lavoro degli Stati membri;

    considerando che è opportuno agevolare l'attuazione di adeguate procedure che consentano alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare in modo ottimale le statistiche elaborate in base a dati raccolti mediante le indagini sulla struttura delle aziende agricole;

    considerando che i dati individuali sono coperti da segreto statistico;

    considerando che, per la realizzazione di un nuovo sistema di utilizzazione delle indagini e di diffusione dei relativi risultati, occorre:

    - prendere in considerazione la posizione dei direttori generali degli istituti nazionali di statistica per quanto riguarda l'elaborazione di una regolamentazione sulla riservatezza dei dati;

    - assicurare una stretta collaborazione con gli Stati membri in materia di analisi dei dati;

    considerando che il ruolo di coordinamento assicurato dall'Istituto statistico delle Comunità europee è necessario per soddisfare le esigenze comunitarie in materia di informazione nel settore dell'agricoltura e per garantire l'analisi uniforme dei risultati ottenuti;

    considerando che la realizzazione di tali indagini richiede per gli Stati membri e per la Commissione la messa a disposizione nell'arco di più anni di notevoli stanziamenti per il bilancio, gran parte dei quali destinata a soddisfare esigenze della Comunità; che è quindi opportuno prevedere un contributo comunitario alla realizzazione di tale programma;

    considerando che, per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno mantenere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, segnatamente mediante il comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE (1),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel quadro del programma di indagini statistiche della Comunità, gli Stati membri effettuano nel periodo dal 1988 al 1997 indagini sulla struttura delle aziende agricole situate sul loro territorio, qui di seguito denominate « indagini ». I periodi di riferimento di queste indagini sono definiti agli articoli 2 e 3.

    Articolo 2

    1. D'accordo con la raccomandazione della FAO riguardante un censimento mondiale per l'agricoltura, gli Stati membri effettuano, tra il 1o dicembre 1988 e il 1o marzo 1991, un'indagine di base, in una o più fasi, sotto forma di un censimento generale (indagine esaustiva) di tutte le imprese agricole. Essa riguarda l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1989 o nel 1990.

    Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare indagini per campione casuale, in appresso denominate « indagini per campione », per determinate caratteristiche; i risultati così ottenuti sono allora estrapolati.

    2. Gli Stati membri possono altresì spostare la realizzazione dell'indagine di base fino ad un periodo massimo di dodici mesi; in tal caso effettuano oltre all'indagine di base anche un'indagine per campione su uno degli anni di messa a coltura (1989/1990).

    Articolo 3

    Le seguenti indagini sulla struttura delle imprese agricole sono effettuate in una o più fasi sotto forma di indagini generali o di indagini per campione, rispettivamente:

    a) tra il 1o dicembre 1992 ed il 1o marzo 1994, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1993 (indagine struttura 1993),

    b) tra il 1o dicembre 1994 ed il 1o marzo 1996, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1995 (indagine struttura 1995),

    c) tra il 1o dicembre 1996 ed il 1o marzo 1998, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1997 (indagine struttura 1997).

    Articolo 4

    Gli Stati membri che effettuano indagini per campione prendono le misure necessarie per ottenere risultati attendibili ai vari livelli di aggregazione previsti, cioè:

    - le regioni di cui all'articolo 8,

    - le circoscrizioni di cui all'articolo 8 (unicamente per l'indagine di base),

    e, nella misura in cui siano localmente importanti:

    - le « zone agricole svantaggiate » ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE (2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (3), e le « zone di montagna » ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo,

    - gli orientamenti tecnico-economici principali ai sensi della decisione 85/377/CEE (4),

    - gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione.

    Articolo 5

    Ai sensi del presente regolamento si intende per:

    a) « azienda agricola », una unità tecnico-economica sottoposta ad una gestione unica e che produce prodotti agricoli;

    b) « superficie agricola utilizzata », l'insieme dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

    Artticolo 6

    L'indagine riguarda:

    a) le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro;

    b) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è inferiore ad un ettaro, qualora esse producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

    Tuttavia gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine diversa si impegnano a stabilire tale soglia ad un livello tale che rimangano escluse solo le aziende più piccole che insieme rappresentano l'1 % o meno del reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE, del paese interessato.

    Prima di effettuare le indagini, tutti gli Stati membri informano la Commissione dei metodi seguiti per fissare il proprio limite.

    Articolo 7

    1. In caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le produzioni vegetali in base al prorata della loro utilizzazione del suolo.

    Le modalità di tale ripartizione e le eventuali eccezioni alla regola generale saranno stabilite dagli Stati membri, previo accordo della Commissione.

    Peraltro, la superficie delle coltivazioni consociate viene rilevata anche al di fuori della superficie agricola utilizzata (SAU) secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

    2. La superficie delle coltivazioni successive secondarie viene rilevata al di fuori della « superficie agricola utilizzata ».

    Le coltivazioni successive secondarie devono essere specificate secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

    Articolo 8

    1. Gli Stati membri prendono misure necessarie affinché l'informazione raccolta nel corso delle indagini di cui al presente regolamento risponda alle caratteristiche di cui all'allegato I. Le modifiche dell'elenco delle caratteristiche per le indagini dal 1993 al 1997 sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

    2. Le definizioni delle caratteristiche, nonché le regioni e le circoscrizioni sono quelle stabilite con decisione 83/461/CEE della Commissione (1), modificata dalle decisioni 85/622/CEE (2) e 85/643/CEE (3); le eventuali modifiche sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 15.

    3. Qualora, nel quadro dell'applicazione della tipologia comunitaria delle aziende agricole per determinati Stati membri, siano stati fissati dei redditi lordi standard per le suddivisioni di determinate caratteristiche di cui all'allegato I, gli Stati membri interessati raccolgono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di tali redditi lordi standard.

    Articolo 9

    Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle indagini sul proprio territorio, ed in particolare:

    a) istituiscono i questionari appropriati alla raccolta dell'informazione relativa all'elenco delle caratteristiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

    b) verificano che i questionari siano compilati in modo completo e le risposte siano veritiere; eventualmente, essi provvedono, se possibile, a far completare i questionari e far rettificare i dati inesatti.

    Articolo 10

    Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, raccolte in occasione dei censimenti e delle indagini per campione, conformemente alla procedura illustrata nell'allegato II, in appresso denominato « progetto EUROFARM ».

    Articolo 11

    Gli Stati membri forniscono all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni che esso riterrà necessario di richiedere per quanto riguarda l'organizzazione e la metodologia delle indagini oggetto del presente regolamento; essi forniscono in particolare il calendario delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.

    Articolo 12

    Nell'ambito del progetto EUROFARM, l'Istituto statistico delle Comunità europee ha il compito di diffondere i risultati dell'indagine. Le modalità pratiche di tale diffusione sono fissate in seno ai comitati ed ai gruppi di lavoro competenti.

    Articolo 13

    Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1992, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul funzionamento del progetto EUROFARM. Essa propone gli adeguamenti necessari del presente regolamento.

    Articolo 14

    1. Per la realizzazione dell'indagine di base e di quelle previste all'articolo 3 vengono rimborsati agli Stati membri, a titolo di contributo per le spese sostenute, 20 ECU per azienda agricola censita, i cui dati completi siano trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee, fino ad un importo massimo per indagine di:

    - 100 000 ECU per il Lussemburgo,

    - 500 000 ECU per il Belgio e la Danimarca,

    - 700 000 ECU per i Paesi Bassi,

    - 1 100 000 ECU per l'Irlanda,

    - 1 300 000 ECU per il Regno Unito,

    - 2 000 000 di ECU per la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo.

    Gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire le spese dell'insieme delle quattro indagini sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

    2. Per lo sviluppo e la gestione del progetto EUROFARM le risorse finanziarie ritenute necessarie sono accordate alla Commissione fino ad un importo massimo annuale di:

    - 480 000 ECU per l'anno 1989,

    - 480 000 ECU per l'anno 1990,

    - 240 000 ECU per l'anno 1991,

    - 80 000 ECU per gli anni 1992 e 1998,

    da iscrivere nel bilancio generale delle Comunità europee.

    1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato « comitato », viene investito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto dei provvedimenti da prendere. Il comitato esprime il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione trattata. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. La Commissione adotta provvedimenti che sono di applicazione immediata. Tutavia, qualora tali provvedimenti non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio; in questo caso, la Commissione può rinviare di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione dei provvedimenti che essa ha deciso.

    Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 febbrario 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. von GELDERN

    (1) GU n. C 179 dell'8. 7. 1987, pag. 3 e GU n. C 4 dell'8. 1. 1988, pag. 10.

    (2) GU n. C 305 del 16. 11. 1987, pag. 147.

    (1) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

    (3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

    (4) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.

    (1) GU n. L 251 del 12. 9. 1983, pag. 100.

    (2) GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 15.

    (3) GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 61.

    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

    1.2 // A. Situazione geografica dell'azienda // // 01 Circoscrizione // // 02 Zona svantaggiata // si/no // a) Zona di montagna // si/no // B. Personalità giuridica e gestione dell'azienda (al momento dell'indagine) // // 01 La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da una persona fisica (1) // si/no // 02 In caso affermativo, tale persona (il conduttore) è anche contemporaneamente il capo dell'azienda? // si/no // a) Se la risposta alla domanda B/02 è « no », è il capo azienda un membro della famiglia del conduttore? // si/no // 03 Grado di formazione professionale agraria del capo azienda // // - esclusivamente esperienza pratica // si/no // - formazione elementare // si/no // - formazione agraria completa // si/no // 04 Viene tenuta una contabilità agricola per la gestione dell'azienda? // si/no // C. Modalità di conduzione (rispetto al conduttore) e frazionamento dell'azienda // // Superficie agricola utilizzata // ha/a // 01 in conduzione diretta // / // 02 in affitto // / // 03 a mezzadria e secondo altre modalità di sfruttamento // / // // Numero di blocchi // 04 numero di blocchi che costituiscono la superficie agricola utilizzata (2) // / // // ha/a // D. Seminativi // // Cereali per la produzione di granella (ivi comprese le sementi): // / // 01 Frumento tenero e spelta // / // 02 Frumento duro // / // 03 Segale // / // 04 Orzo // / // 05 Avena // / // 06 Granoturco dell'azienda.

    // // ha/a // 09 Legumi secchi per la produzione di granella (ivi compresi le sementi miscugli, i legumi secchi e cereali) // / // a) di cui in coltura pura per foraggio: piselli, fave e favette, veccie, lupini dolci // / // b) altri (in coltura pura o mista) // / // 10 Patate (ivi comprese la patate primaticce e da semina) // / // 11 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) // / // 12 Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi) // / // 13 Piante industriali (ivi comprese le sementi per le piante da semi oleosi erbacee; escluse le sementi per piante tessili, il luppolo, il tabacco e le altre piante industriali) // / // di cui: // // a) tabacco // / // b) luppolo // / // c) cotone (1) // / // d) altre piante da semi oleosi o tessili ed altre piante industriali // // i) semi oleosi (totale) // / // - colza e ravizzone // / // - girasole (2) // 1 // - soia (2) // / // ii) piante aromatiche, medicinali e spezie (3) // / // iii) altre piante industriali // / // - canna da zucchero (4) // / // Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole: // // 14 In piena aria o protezione bassa // / // di cui: // // a) coltivazioni di pieno campo // / // b) orti stabili ed industriali // / // 15 Sotto serra o protezione alta // / // Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai): // // 16 In piena aria o protezione bassa // / // 17 Sotto serra o protezione alta // / // 18 Piante foraggere: // / // a) Portogallo.

    // // ha/a // 19 Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi) // / // 20 Altre coltivazioni per seminativi // / // 21 Maggesi // / // E. Orti familiari (1) // / // F. Prati permanenti e pascoli (2) // / // 01 Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri // / // 02 Pascoli magri // / // G. Coltivazioni permanenti // // 01 Frutteti e piantagioni di bacche // / // a) frutta fresca e bacche di specie d'origine temperata // / // b) frutta e bacche di specie d'origine subtropicale (3) // / // c) frutta a guscio (3) // / // 02 Agrumeti // / // 03 Oliveti: // / // a) che producono normalmente olive da tavola (4) // / // b) che producono normalmente olive per olio (4) // / // 04 Vigneti // / // che producono normalmente: // // a) vino di qualità // / // b) altri vini // / // c) uva da tavola // / // d) uva passa (5) // / // 05 Vivai // / // 06 Altre coltivazioni permanenti // / // 07 Coltivazioni permanenti sotto vetro // / // H. Altre superfici // // 01+03 Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicendamento) e altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre Grecia e la Spagna.

    // // ha/a // 02 Superficie boscata: // / // a) non commerciale (1) // / // b) commerciale (1) // / // e/o: // // c) latifoglie (1) // / // d) conifere (1) // / // e) misti (1) // / // I. Coltivazioni consociate e successive secondarie, funghi, irrigazione, serre // // 01 Coltivazioni successive secondarie non foraggere (escluse le coltivazioni orticole e le coltivazioni sotto vetro) // / // di cui: // // a) cereali (D/01 a D/08) non da foraggio // / // b) legumi secchi (D/09) non da foraggio // / // c) semi oleosi (D/13 i) non da foraggio // / // d) altre coltivazioni successive secondarie // / // 02 Funghi // / // 03 Superfici irrigate // / // a) Superfici irrigue, totale // / // b) Superfici delle coltivazioni irrigate almeno una volta nel corso dell'anno (2) // / // di cui: // // 1) frumento duro // / // 2) granturco // / // 3) patate // / // 4) barbabietola da zucchero // / // 5) girasole // / // 6) soia // / // 7) piante da foraggio // / // 8) frutteti e piantagioni di bacche // / // 9) agrumeti // / // 10) vigneti // / // 04 Superficie di base delle serre utilizzate // / // 05 Coltivazioni consociate (2): // / // a) coltivazioni agricole (compresi prati e pascoli) - specie forestali (3) // / // b) coltivazioni permanenti - coltivazioni annuali (3) // / // c) coltivazioni permanenti - coltivazioni Portogallo.

    // J. Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell'indagine) // numero di capi // 01 Equini // // Bovini: // // 02 di meno di 1 anno: // // a) maschi (1) // // b) femmine (1) // // Da 1 anno a meno di 2 anni: // // 03 maschi // // 04 femmine // // Di 2 anni e più // // 05 maschi // // 06 giovenche // // 07 vacche da latte // // 08 altre vacche // // Ovini e caprini: // // 09 ovini (di tutte le età) // // a) femmine da riproduzione // // b) altri ovini // // 10 caprini (di tutte le età) // // a) femmine da riproduzione (1) // // b) altri caprini (1) // // Suini: // // 11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg // // 12 Scrofe da riproduzione di 50 kg e più // // 13 Altri suini // // Pollame: // // 14 Polli da carne // // 15 Galline da uova // // 16 Altro pollame (anitre, tacchini, oche e faraone) // // 17 Coniglie fatttrici (2) // // // numero di alveari // 18 Api (3) // // 19 Altri animali (3) // si/no // / // 07 Riso // / // 08 Altri cereali // /

    (1) In Francia, le associazioni agricole di aziende in cooperative (GAEC), le aziende agricole a responsabilità limitata (EARL) e le associazioni di fatto figurano come aziende agricole condotte da persone fisiche. (2) Facolativo per la Germania, la Francia, l'Irlanda e la Danimarca; per l'Italia il numero dei blocchi riguarda la superficie totale prati e pascoli temporanei // / // b) altre // /

    (1) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna e l'Italia. (2) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo. (3) Facoltativo per il Regno Unito. (4) Facoltativo, tranne che per la Spagna ed il sterili, rocce, ecc.) // /

    (1) Facoltativo, per la Danimarca, i Paesi Bassi e il Regno Unito (2) La Grecia e l'Italia possono riunire la rubrica 01 con la rubrica 02. (3) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo. (4) Facoltativo per la Francia (5) Facoltativo tranne che per la permanenti (3) // / // d) altre (3) // /

    (1) Facoltativo. (2) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo. (3) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, l'Italia e il

    (1) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo.

    (2) Facoltativo, per la Danimarca, la Germania, l'Irlanda e il Regno Unito.

    (3) Facoltativo.

    K. Trattrici, motocoltivatori, macchine ed impianti

    1.2,7.8 // // // // // Nel giorno dell'indagine // Macchine utilizzate nei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine (1) // // In proprietà esclusiva dell'azienda // Utilizzate da più aziende (di proprietà di un'altra azienda, di una cooperativa o coproprietà) oppure di proprietà di un'impresa di lavori agricoli // // 1 // 2 // // numero di macchine // (fare una crocetta) // 1.2,6.7.8 // // Numero per classi di potenza (kW) // // // // // // // 01 Trattrici a 4 ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi // // // // 02 Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici (1) // // // // 03 Mietitrebbiatrici // // // // 04 Raccoglitrici-trinciatrici // // // // 05 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata delle patate // // // // 06 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata delle barbabietole da zucchero // // // 1.2,7.8 // 07 Possiede un impianto (fisso o mobile) per la mungitura meccanica? // sì/no // // 08 Possiede sale da mungitura separate? // sì/no // // 08 a) In caso affermativo, sono esse completamente automatizzate? // sì/no

    // (1) Facoltativo per la Danimarca. < 25

    25 - < 40

    40 - < 60

    60

    L. Manodopera agricola

    (nel corso degli ultimi dodici mesi precedenti la data dell'indagine)

    1,2.3,4.5,14.15,20 // // // // // Manodopera agricola // Sesso // Classi di età // Lavori agricoli dell'azienda (2) // // // // // // // // // // // 1,2.3.4.5.6.7.8.9.10. 11.12.13.14.15,19.20 // // m. // f. // <25 (1) // 25-29 // 30-34 // 35-39 // 40-44 // 45-49 // 50-54 // 55-59 // 60-64 // 65 e più // A tempo parziale con tempo di lavoro pari a: // A tempo pieno: 1,14.15.16.17.18.19.20 // // 0 // >0- <25 % // 25- <50 % // 50- <75 % // 75- <100 % 1,14.15,19.20 // // del tempo di lavoro annuale di una persona a tempo pieno // // 1,2.3,4.5,14.15,20 // // (Apporre una crocetta) // (Apporre una crocetta) // (Apporre una crocetta) 1.2.3,20 // 01 // Conduttore // // // a) Capo azienda (3) // // 02 // Coniuge (del conduttore) che lavora nell'azienda // 1,4.5,14.15,20 // // // // // Classi di età // Lavori agricoli nell'azienda in % del tempo di lavoro annuale di una persona a tempo pieno // // // // // // // // // 1,4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. 15,20 // // <25 (1) // 25-29 // 30-34 // 35-39 // 40-44 // 45-49 // 50-54 // 55-59 // 60-64 // 65 e più 1.2.3.4.5,14.15,20 // 03a // Altri membri della famiglia del conduttore, maschi (4) (5) // // // // >0-<25 // // // // // // // 03b // Altri membri della famiglia del conduttore, femmine (4) (5) // // // // 25-<50 // // // // // // // 04a // Manodopera non familiare regolarmente occupata, maschi (4) (5) // // // // 50-<75 // // // // // // // 04b // Manodopera non familiare, regolarmente occupata, femmine (4) (5) // // // // 75-<100 // // // // // // // // // // // // 100 // 05 + 06 // Manodopera non familiare occupata in modo irregolare // // // // Numero di giornate lavorative // // // // // // // // 05 maschi (6) // // // // // // // // // // // // 06 femmine (6) // // // // // // // // // //

    (1) A partire dall'età raggiunta alla fine della scuola dell'obbligo.

    (2) Lavoro casalingo escluso.

    (3) Da compilare soltanto se la risposta alle domande B/01 o B/02 è « no ».

    (4) Tabella da prepararsi per ciascun gruppo (da 03a a 04b).

    (5) Senza persone già comprese su L/01 e L/02.

    (6) Facoltativo.

    1.2 // L 07 // Quando il conduttore è nello stesso tempo capo azienda, svolge un'altra attività lucrativa? 1.2.3.4 // // - come attività principale? - come attività secondaria? // // (apporre una crocetta nella casella corrispondente) 1.2 // L 08 // Il coniuge del conduttore, occupato nei lavori agricoli dell'azienda, svolge un'attività lucrativa? 1.2.3.4 // // - come attività principale? - come attività secondaria? // // (apporre una crocetta nella casella corrispondente) 1.2 // L 09 // Gli altri membri della famiglia del conduttore, occupati nei lavori agricoli dell'azienda, svolgono u'altra attività lucrativa (1): 1.2.3.4 // // - come attività principale? - come attività secondaria? // // (numero delle persone) 1.2 // L 10 // Numero totale delle giornate lavorative agricole, non indicate ai punti da L 01 a L 06, prestate nell'azienda da persone non impiegate direttamente da parte del conduttore (per esempio salariati di imprese di lavori per conto terzi (2). 1.2.3 // // // Equivalente del numero delle giornate lavorative a tempo pieno nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti la data dell'indagine (3).

    (1) Facoltativo per la Danimarca.

    (2) Facoltativo per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello nazionale.

    (3) Il Regno Unito è autorizzato a trasmettere questi dati in equivalente settimane di lavoro.

    ALLEGATO II

    PROGETTO EUROFARM

    Descrizione e contenuto

    1. Il progetto EUROFARM è un insieme di banche di dati che consentono l'elaborazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole onde provvedere alle esigenze delle politiche agricole nazionali e comunitarie.

    La concezione e l'attuazione di tale progetto saranno il frutto di una stretta collaborazione tra i servizi statistici degli Stati membri e della Commissione e con l'assistenza di quest'ultima.

    2. Le banche di dati del progetto EUROFARM sono le seguenti:

    - la Banca di dati individuali (BDI) che conterrà, a scelta degli Stati membri, i dati ridotti in forma anonima relativi o alla totalità delle aziende oppure a un campione rappresentativo delle aziende rilevate, sufficiente affinché le analisi possano essere effettuate al livello geografico definito all'articolo 4 del regolamento;

    - la Banca di dati tabulati (BDT) che conterrà i risultati dell'indagine presentati sotto forma di tavole statistiche. Il contenuto della BDT sarà deciso in base alla procedura prevista dall'articolo 15 del regolamento.

    Localizzazione delle banche di dati

    3. La BDI per tutti gli Stati membri, salvo che per la Germania, è ubicata in un centro informatico della Commissione. L'accesso a questa banca di dati e la sua gestione ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'Istituto statistico delle Comunità europee.

    4. La BDT è localizzata in un centro d'elaborazione dati della Commissione.

    Modalità di trasmissione dei dati individuali all'Istituto statistico delle Comunità europee

    5. I dati individuali saranno trasmessi utilizzando un codice uniforme definito dall'Istituto statistico delle Comunità europee di concerto con gli Stati membri e nei termini fissati in base alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento.

    6. La Germania è esentata dall'obbligo di trasmettere dati individuali, ma s'impegna a centralizzarli su un supporto magnetico in un centro informatico unico, entro un termine di 12 mesi dalla fine delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.

    Modalità di trasmissione dei dati tabulati

    7. A partire dai dati individuali forniti dagli Stati membri, l'Istituto statistico delle Comunità europee elabora:

    - le tabelle destinate alla BDT,

    - le tabelle ad hoc definite al paragrafo 15.

    8.1. Quando i dati individuali trasmessi dagli Stati membri non consentono all'Istituto statistico delle Comunità europee di elaborare le tabelle destinate alla BDT stabilite secondo la procedura dell'articolo 15 del regolamento, gli Stati membri interessati si impegnano a fornire le tabelle mancanti 3 mesi dopo la data di trasmissione dei dati individuali di cui al paragrafo 5 del presente allegato.

    8.2. Quando i dati individuali trasmessi dagli Stati membri non consentono all'Istituto statistico delle Comunità europee di elaborare le tabelle ad hoc, basate sulle caratteristiche di cui all'allegato I, la Commissione esamina con gli Stati membri le modalità di trasmissione delle tabelle di cui trattasi.

    9. Contemporaneamente ai dati individuali, gli Stati membri si impegnano a trasmettere tabelle di controllo che saranno definite dall'Istituto statistico delle Comunità europee di concerto con i paesi.

    Riservatezza dei dati individuali

    10. I dati individuali devono essere trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee in una forma anonima che non consenta l'identificazione diretta delle aziende.

    11. La Commissione adotta - nell'ambito della propria architettura informatica - le misure idonee a rendere effettiva la tutela della riservatezza dei dati e ne informa gli Stati membri.

    12. L'accesso ai dati individuali è riservato alle persone preposte all'applicazione del presente regolamento in seno all'Istituto statistico delle Comunità europee.

    13. Le tabelle di cui al paragrafo 14 non devono consentire alcuna identificazione né diretta né indiretta delle aziende. Utilizzazione dei dati e diffusione dei risultati

    14. L'Istituto statistico delle Comunità europee si impegna ad utilizzare i dati individuali, comunicati dagli Stati membri, solamente per scopi statistici, escludendo ogni impiego a fini amministrativi.

    I dati individuali serviranno ad elaborare:

    - le tabelle contenute nella BDT,

    - le tabelle ad hoc.

    15. Per tabelle ad hoc s'intendono le tabelle originariamente non previste nel programma comunitario che stabilisce il contenuto della BDT, ma la cui elaborazione, sulla base delle caratteristiche di cui all'allegato I, sarà richiesta per soddisfare il fabbisogno informativo delle istituzioni comunitarie o dei servizi statistici degli Stati membri.

    Concertazione

    16. L'Istituto statistico delle Comunità europee e gli Stati membri mettono in atto, riconoscendo alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento, una procedura di concertazione rapida tendente a:

    - garantire la riservatezza e l'attendibilità statistica dell'informazione elaborata a partire dai dati individuali;

    - informare gli Stati membri sull'uso di questi dati.

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