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Document 31987R3103

Regolamento (CEE) n. 3103/87 della Commissione del 16 ottobre 1987 che dà inizio all' acquisto di intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole nella Comunità salvo il Portogallo

GU L 294 del 17.10.1987, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3103/oj

31987R3103

Regolamento (CEE) n. 3103/87 della Commissione del 16 ottobre 1987 che dà inizio all' acquisto di intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole nella Comunità salvo il Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 17/10/1987 pag. 0013 - 0013


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3103/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1987

che dà inizio all'acquisto di intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole nella Comunità salvo il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità di intervento per i semi oleosi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2933/87 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento n. 282/67/CEE prevede le condizioni che consentono l'apertura degli acquisti di intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole; che le condizioni particolari relative alla Spagna e al Portogallo sono stabilite dal paragrafo 7 dello stesso articolo;

considerando che i prezzi di mercato, rilevati secondo le modalità previste dalla vigente normativa, nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e in Spagna, sono inferiori al prezzo di intervento; che in Portogallo non sussistono i presupposti per dare inizio agli acquisti di intervento; che è pertanto opportuno, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 282/67/CEE, decidere di dare inizio agli acquisti di intervento di semi oleosi in tutta la Comunità, salvo il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento, escluso l'organismo d'intervento portoghese, procedono all'acquisto di semi di colza, di ravizzone e di girasole di origine comunitaria, offerti nei rispettivi centri di intervento, alle condizioni previste dal regolamento n. 282/67/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 46.

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