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Document 31986R3635
Commission Regulation (EEC) No 3635/86 of 28 November 1986 amending Regulation (EEC) No 3472/85 on the buying in and storage of olive oil by intervention agencies
Regolamento (CEE) n. 3635/86 della Commissione del 28 novembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d' acquisto e di magazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento
Regolamento (CEE) n. 3635/86 della Commissione del 28 novembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d' acquisto e di magazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento
GU L 336 del 29.11.1986, p. 39–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1988; abrog. impl. da 388R1859
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31985R3472 | sostituzione | allegato | 01/11/1986 | |
Modifies | 31985R3472 | complemento | articolo 1 | 29/11/1986 | |
Implicit repeal | 31986R0584 | 02/11/1986 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 31988R1859 | 02/07/1988 |
Regolamento (CEE) n. 3635/86 della Commissione del 28 novembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d' acquisto e di magazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/11/1986 pag. 0039 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0075
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0075
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3635/86 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando che il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3) precisa le qualità degli oli d'oliva che possono essere offerti all'intervento; che dall'esperienza acquisita è risultato che la possibilità dell'acquisto all'intervento dell'olio di sansa d'oliva non è tale da garantire che ne beneficino direttamente i produttori; che di conseguenza l'acquisto all'intervento dell'olio di sansa d'oliva non corrisponde alle finalità perseguite dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, che sono la stabilità del mercato e la tutela del reddito dei produttori; che è pertanto opportuno limitare temporaneamente l'intervento all'olio d'oliva vergine; considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1459/86 del Consiglio (4), che fissa tra l'altro i prezzi d'intervento dell'olio d'oliva applicabili in Spagna e in Portogallo per la campagna 1986/1987, dà luogo, in Spagna, alla formazione di un prezzo d'intervento sensibilmente diverso dal prezzo comune; che, in tali condizioni, l'applicazione in Spagna della riduzione per l'olio di sansa d'oliva prevista dal regolamento (CEE) n. 3472/85 provocherebbe una perturbazione del mercato; che è pertanto opportuno prevedere, per detto Stato membro e come misura transitoria, una riduzione specifica; considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3472/85 è modificato come segue: 1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, per l'olio di sansa di oliva l'acquisto all'intervento è sospeso fino al 31 ottobre 1987 ». 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il punto 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o novembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8. (3) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 15. ALLEGATO « ALLEGATO (ECU/100 kg) 1.2.3 // // // // Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi, espresso in g di acido oleico per 100 grammi d'olio) // Maggiora- zione // Riduzione // // // // Olio vergine extra // 17,29 // - // Olio vergine fino // 12,09 // - // Olio vergine semifino // - // - // Olio vergine lampante 1° // // 8,14 // Altri oli vergini lampanti: - da più di 1° di acidità sino a 8° // // Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più // - più di 8° di acidità // // Aumento della riduzione di 0,35 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più // Olio di sansa di oliva sino a 5°di acidità // // // - acquistato in Spagna // // 60,00 // - acquistato negli altri stati membri // // 123,00 // Altri oli di sansa di oliva: - da più di 5° di acidità fino a 8° // // Aumento della riduzione di 0,17 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più // - più di 8° di acidità // // Aumento della riduzione di 0,20 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più » // // //