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Document 31986L0363

Direttiva 86/363/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale

GU L 221 del 7.8.1986, p. 43–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrogato da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/363/oj

31986L0363

Direttiva 86/363/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 07/08/1986 pag. 0043 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0226
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0226


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale

(86/363/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la produzione vegetale e animale rivestono grande importanza nella Comunità;

considerando che il rendimento di tale produzione è costantemente compromesso da organismi nocivi e malerbe;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali, i prodotti vegetali ed il bestiame dagli effetti di questi organismi, non solo per evitare una diminuzione delle rese, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e il bestiame dall'azione di detti organismi;

considerando tuttavia che tali antiparassitari, trattandosi in generale di sostanze tossiche o di preparati con effetti secondari pericolosi, non hanno soltanto incidenze favorevoli sulla produzione vegetale ed animale;

considerando che molti dei suddetti antiparassitari o dei loro metaboliti o prodotti di degradazione possono avere effetti nocivi sui consumatori dei prodotti di origine vegetale e animale;

considerando che tali antiparassitari e gli eventuali contaminanti che li accompagnano possono costituire un pericolo per l'ambiente e colpire indirettamente l'uomo attraverso i prodotti di origine animale;

considerando che, per fronteggiare tali pericoli, diversi Stati membri hanno già fissato quantità massime per taluni residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine animale;

considerando che le disparità fra gli Stati membri circa le quantità massime ammissibili per i residui di antiparassitari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

considerando che per tal motivo occorre fissare in una prima fase quantità massime per taluni clororganici nella carne e nei prodotti carnei e nel latte e nei prodotti lattiero-caseari, da osservarsi al momento dell'immissione in circolazione dei suddetti prodotti;

considerando inoltre che il rispetto delle quantità massime permetterà di assicurare la libera circolazione delle merci e l'adeguata protezione della salute dei consumatori;

considerando che, nel contempo, conviene autorizzare gli Stati membri ad ammettere il controllo delle quantità degli antiparassitari dei prodotti alimentari di origine animale prodotti e consumati sul loro territorio mediante un sistema di controllo e relative misure che diano una protezione equivalente a quella che risulta dalle quantità fissate;

considerando che di norma è sufficente applicare un campionamento a sondaggio al latte a alla crema di latte freschi alla latteria o quando vengono messi in vendita al consumatore finale; che gli Stati membri devono tuttavia essere autorizzati ad applicare ad uno stadio anteriore il controllo per campionamento del latte e della crema di latte freschi;

considerando che non è necessario applicare la presente direttiva ai prodotti destinati all'esportazione verso i paesi terzi;

considerando che conviene consentire che gli Stati membri riducano temporaneamente le quantità stabilite se costatano che esse sono inaspettatamente pericolose per la salute degli uomini o degli animali;

considerando che occorre stabilire in questo caso una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;

considerando che, per garantire il rispetto della presente direttiva al momento dell'immissione in circolazione degli alimenti in questione, gli Stati membri devono prevedere adeguate misure di controllo;

considerando che occorre stabilire metodi comunitari di campionamento e di analisi, da utilizzare almeno come metodi di riferimento;

considerando che i metodi di campionamento e di analisi sono di carattere tecnico e scientifico e vanno stabiliti mediante una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;

considerando che la direttiva 64/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/86 (2), la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, e la direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (4), modificata dal regolamento (CEE) n. 3768/85, prevedono la fissazione di limiti ammessi per gli antiparassitari per quanto concerne rispettivamente le carni fresche spedite da uno Stato membro in un altro, carni fresche importate da paesi terzi e il latte trattato termicamente spedito da uno Stato membro in un altro e l'adozione dei necessari metodi d'analisi; che le quantità massime di residui di antiparassitari previste nella presente direttiva devono applicarsi del pari per quanto riguarda le tre direttive precitate;

considerando che conviene che gli Stati membri presentino ogni anno una relazione alla Commissione sui risultati delle loro misure di controllo, in modo da rendere possibile la raccolta di informazioni sulle quantità di residui di antiparassitari per l'insieme della Comunità;

considerando che occorre che il Consiglio riesamini la presente direttiva entro il 30 giugno 1991, allo scopo di arrivare ad un sistema uniforme comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari d'origine animale indicati nell'allegato I, qualora questi prodotti alimentari possano contenere residui di antiparassitari elencati nell'allegato II e fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali riguardanti gli alimenti dietetici o per bambini.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, sono « residui di antiparassitari » i resti di questi ultimi e dei prodotti della loro metabolizzazione, degradazione o reazione enumerati nell'allegato II, presenti sui o nei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Ai sensi della presente direttiva, per « immissione in circolazione » si intende qualsiasi consegna a titolo oneroso o gratuito dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti di cui all'articolo 1, fin dalla loro immissione in circolazione, non costituiscano un pericolo per la salute umana a motivo della presenza di residui di antiparassitari.

2. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l'immissione in circolazione, nel loro territorio, dei prodotti di cui all'articolo 1, a motivo della presenza di residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui non eccede le quantità massime fissate nell'allegato II.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che i prodotti di cui all'articolo 1 non possono contenere, fin dalla loro immissione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori alle quantità massime fissate nell'allegato II.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare, mediante controlli effettuati almeno a sondaggio, il rispetto delle quantità massime fissate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Nel caso dei prodotti menzionati all'articolo 1, diversi da quelli importati da un paese terzo o destinati a un altro Stato membro, gli Stati membri, in deroga dell'articolo 4, possono continuare ad applicare un sistema già in vigore nel loro territorio, che permetta di sorvegliare la presenza di residui di antiparassitari e possono adottare congiuntamente ogni altra misura affinché sia assicurato un effetto equivalente alle quantità di residui di antiparassitari fissati nell'allegato II e per valutare l'esposizione dietetica totale della loro popolazione a questi residui, indipendentemente dalla loro provenienza. Queste misure comprendono indagini regolari e rappresentative sulle quantità di tali residui di antiparassitari in regimi alimentari tipo.

2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione su ogni applicazione del paragrafo 1.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 4, per i prodotti elencati nell'allegato I della voce 04.01 della tariffa doganale comune, il campionamento a sondaggio previsto è effettuato presso la latteria o, se i prodotti non sono consegnati ad una latteria, nel punto di consegna ai consumatori. Tuttavia, gli Stati membri possono altresì prevedere che il campionamento a sondaggio di tali prodotti sia effettuato non appena essi vengono immessi in circolazione per la prima volta.

Articolo 7

Gli Stati membri presentano alla Commissione, prima del 1o agosto di ogni anno, una relazione sui risultati dei controlli ufficiali, sulla sorveglianza esercitata e sulle altre misure adottate ai sensi degli articoli 4 e, se del caso, 5 nel corso dell'anno precedente.

Articolo 8

1. I modi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari al controllo, alla sorveglianza e alle altre misure previste dall'articolo 4, ed eventualmente dall'articolo 5, sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 12. La sussistenza di metodi di analisi comunitari, da usare in caso di contestazione, non esclude il ricorso da parte degli Stati membri ad altri metodi scientificamente validi che consentano di giungere a risultati comparabili.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione gli altri metodi utilizzati conformemente al paragrafo 1.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica le misure comunitarie di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti di cui all'articolo 1, in particolare le misure adottate conformemente alle direttive 64/433/CEE, 72/462/CEE e 85/397/CEE.

Articolo 9

1. Qualora uno Stato membro ritenga che una quantità massima fissata nell'allegato II presenti un pericolo per la salute umana e quindi richieda un'azione rapida, esso può ridurla provvisoriamente per il proprio territorio. In questo caso, esso comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate corredandole di una relazione sulle motivazioni.

2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, viene deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 13, se le quantità massime fissate nell'allegato II debbano essere modificate. Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adotteranno in proposito una decisione secondo la suddetta procedura, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.

Articolo 10

Fatto salvo l'articolo 9, le modifiche delle quantità massime fissate nell'allegato II a causa dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 11

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta mediante direttive eventuali nuovi elenchi di prodotti o eventuali nuovi elenchi di residui di antiparassitari sui e nei prodotti di cui all'articolo 1, nonché le relative quantità massime.

Articolo 12

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato « comitato », è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in sede di comitato, la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. Se dette misure sono conformi al parere del comitato, la Commissione le adotta e provvede alla loro immediata applicazione. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro tre mesi dalla data di presentazione, la Commissione adotta le misure da essa proposte, sempre che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure.

Articolo 13

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in sede di comitato, la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tali misure entro due giorni. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. Se dette misure sono conformi al parere del comitato, la Commissione le adotta e provvede alla loro immediata applicazione. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro quindici giorni dalla data di presentazione, la Commissione adotta le misure da essa proposte, sempre che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure. Articolo 14

La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 per i quali è provato, almeno mediante un'indicazione adeguata, che sono destinati all'esportazione verso paesi terzi.

Articolo 15

Il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, eventualmente corredata delle opportune proposte, ed al massimo entro il 30 giugno 1991, riesamina la presente direttiva al fine di perfezionare il regime comunitario da essa stabilito.

Articolo 16

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi al 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

(1) GU n. C 56 del 6. 3. 1980, pag. 14.

(2) GU n. C 28 del 9. 2. 1981, pag. 64.

(3) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 29.

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 302 del 21. 12. 1972, pag. 28.

(4) GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 12.

ALLEGATO I

1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // ex 02.01 // Carni e frattaglie, commestibili, degli animali delle specie equina, asinina, mulesca, bovina, suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate // 02.02 // Carni di volatili da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), fresche, refrigerate o congelate // 02.03 // Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia // ex 02.04 // Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di piccioni domestici, di conigli domestici e di selvaggina // ex 02.05 // Lardo, grasso di maiale e grasso di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati // 02.06 // Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate // 04.01 // Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati // 04.02 // Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati // 04.03 // Burro // 04.04 // Formaggi e latticini // ex 04.05 // Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, esclusi le uova da cova nonché le uova e il giallo d'uova non destinati ad usi alimentari // 16.01 // Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue // 16.02 // Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie // //

ALLEGATO II

1.2,4 // // // Residui di antiparassitari // Quantità massime in mg/kg (ppm) // // 1.2.3.4 // // di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 02.01, 02.02, 02.03, ex 02.04, ex 02.05, 02.06, 16.01, 16.02 (1) // per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 04.01 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 conformemente a (2) // di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e il giallo di uova elencati nell'allegato I alla voce ex 04.05 // // // // // 1.2.3.4.5 // 1. aldrin 2. dieldrin (HEOD) // isolamente o assieme, espressi in dieldrin (HEOD) // 0,2 // 0,006 1.2.3.4 // 3. clordano (somma degli isomeri cis e trans e dell'ossiclordano espressi in clordano) // 0,05 // 0,002 // // 4. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDD, espressi in DDT) // 1 // 0,04 // // 5. endrin // 0,05 // 0,0008 // // 6. eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro-epossido espressi in eptacloro) // 0,2 // 0,004 // // 7. esaclorobenzene (HCB) // 0,2 // 0,01 // // 8. esaclorocicloesano (HCH) // // // // 8.1. isomero alfa // 0,2 // 0,004 // // 8.2. isomero beta // 0,1 // 0,003 // // 8.3. isomero gamma (lindano) // 2 ex 02.01 carni ovine 1 altri prodotti // 0,008 // // // // //

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1 / 10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso. Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 04.04,

- aventi tenore di grassi inferiore al 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;

- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso, il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

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