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Document 31985R3719

    Regolamento (CEE) n. 3719/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 che stabilisce misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca nelle acque portoghesi delle navi battenti bandiera degli altri stati membri, esclusa la Spagna

    GU L 360 del 31.12.1985, p. 26–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3719/oj

    31985R3719

    Regolamento (CEE) n. 3719/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 che stabilisce misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca nelle acque portoghesi delle navi battenti bandiera degli altri stati membri, esclusa la Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 360 del 31/12/1985 pag. 0026 - 0028
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0096
    edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0121
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0096
    edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0121


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3719/85 DELLA COMMISSIONE

    del 27 dicembre 1985

    che stabilisce misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca nelle acque portoghesi delle navi battenti bandiera degli altri stati membri, esclusa la Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in particolare l'articolo 351, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6,

    considerando che occorre stabilire le modalità tecniche necessarie per determinare e controllare le navi degli stati membri, esclusi il Portogallo e la Spagna, autorizzate ad esercitare simultaneamente le loro attività nelle acque portoghesi;

    considerando che l'atto di adesione prevede un regime di elenchi di navi autorizzate ad esercitare la loro attività a complemento delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2);

    considerando che, a decorrere dal 1o gennaio 1986, conformemente all'articolo 351, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto di adesione, le attività di pesca specializzate menzionate in detto articolo devono essere esercitate in base alle stesse modalità di controllo stabilite per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività nelle acque degli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo;

    considerando che è quindi necessario adottare alcune misure tecniche di conservazione delle risorse, applicabili fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che prevede alcune misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3625/84 (4);

    considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni comunitarie possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 351 dell'atto, misure che entrano in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore del suddetto trattato;

    considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le misure tecniche e di controllo previste dal presente regolamento si applicano, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo, alle navi battenti bandiera degli stati membri, esclusa la Spagna.

    Articolo 2

    1. Gli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, trasmettono ogni anno alla Commissione, al più tardi un mese prima che inizi il periodo di autorizzazione della pesca in causa, gli elenchi delle navi che possono esercitare le attività di pesca specializzata di cui all'articolo 351, paragrafi 2 e 3, dell'atto di adesione.

    È trasmesso un elenco distinto per ciascuno dei tipi di pesca seguenti:

    - pesca dell'alalonga, esercitata esclusivamente con palangari,

    - pesca del tonno tropicale, esercitata esclusivamente con ciancioli,

    - pesca di tonnidi diversi dall'alalonga e dal tonno tropicale, esercitata esclusivamente con palangari.

    2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti con effetto a decorrere dal primo giorno di ogni mese; tutte le modifiche da apportare devono essere comunicate alla Commissione al più tardi il 15 del mese precedente.

    3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 recano, per ogni nave, le informazioni seguenti:

    - nome della nave;

    - numero d'immatricolazione;

    - lettere e cifre d'identificazione esterna;

    - porto d'immatricolazione;

    - nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti);

    - stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

    - potenza del motore;

    - indicativo di chiamata e frequenza radio.

    Articolo 3

    1. Gli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, comunicano alla Commissione per ogni tipo di pesca indicato all'articolo 2 un progetto di elenco periodico in cui determinano conformemente all'articolo 351, paragrafi 2 e 3, dell'atto di adesione, le navi che possono esercitare simultaneamente le loro attività di pesca.

    Nell'ambito di tali progetti è ammesso un numero di navi non superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 351, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

    I progetti di elenchi sono trasmessi alla Commissione almeno 15 giorni lavorativi prima dell'apertura della campagna di pesca; gli elenchi delle navi che esercitano la pesca dell'alalonga coprono un periodo non inferiore a un mese civile e non superiore a otto settimane tra il 1o maggio e il 31 agosto; gli elenchi delle navi che esercitano la pesca del tonno tropicale e di altri tonnidi coprono un periodo di almeno due mesi civili.

    2. Ciascuno degli elenchi periodici reca, per ogni nave, le informazioni seguenti:

    - nome e numero d'immatricolazione della nave;

    - indicativo di chiamata;

    - nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti);

    - periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione di pesca;

    - metodo di pesca previsto;

    - zona di pesca prevista.

    3. La Commissione esamina i progetti di elenchi periodici di cui al paragrafo 1 e adotta gli elenchi periodici, che trasmette alle autorità degli stati membri interessati e alle competenti autorità di controllo portoghesi, almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in vigore.

    4. Le autorità degli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, possono chiedere alla Commissione la sostituzione di una nave compresa in un elenco periodico che, per causa di forza maggiore, non possa utilizzare la propria autorizzazione di pesca per tutto o parte del periodo previsto e, qualora l'elenco periodico comprenda un numero di navi inferiore al numero massimo autorizzato ad esercitare simultaneamente le proprie attività, l'aggiunta di una o più navi entro i limiti di tale numero massimo.

    Le navi sostitutive o supplementari devono figurare negli elenchi di cui all'articolo 2.

    La Commissione comunica il più sollecitamente possibile alle competenti autorità di controllo portoghesi, nonché alle autorità competenti degli stati membri interessati, qualsiasi modifica degli elenchi periodici.

    Le navi sostitutive o supplementari sono autorizzate a pescare unicamente a decorrere dalla data indicata nella comunicazione della Commissione.

    Articolo 4

    Le navi autorizzate a pescare il tonno non possono tenere a bordo nessun pesce o prodotto della pesca diverso dai tonnidi, salvo le acciughe destinate a servire da esca viva.

    Articolo 5

    I comandanti o, se del caso, i proprietari delle navi autorizzate a pescare devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato.

    Articolo 6

    Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 171/83, alle navi battenti bandiera degli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, si applicano le seguenti misure tecniche:

    a) è vietata la pesca con le reti da imbrocco;

    b) le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzate;

    c) ciascuna nave a palangari non può calare più di due palangari al giorno; la lunghezza massima di ciascun palangaro è fissata a 20 miglia nautiche; i braccioli devono distare l'uno dall'altro almeno 2,70 m.

    Articolo 7

    Anteriormente al 15 di ogni mese, gli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, notificano alla Commissione i quantitativi delle catture effettuate da ciascuna nave che esercita la pesca del tonno e i quantitativi sbarcati da queste navi in ciascun porto durante il mese precedente.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

    (2) GU n. L 169 del 28. 7. 1983, pag. 14.

    (3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

    (4) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 3.

    ALLEGATO

    CONDIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DEGLI STATI MEMBRI, AD ECCEZIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO, AUTORIZZATE A PESCARE NELLE ACQUE PORTOGHESI

    1. Un esemplare delle presenti condizioni speciali deve trovarsi a bordo della nave.

    2. Le lettere e le cifre d'identificazione esterna della nave autorizzata a pescare devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile.

    Le lettere e le cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo e delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate.

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