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Document 31985R1540

    Regolamento (CEE) n. 1540/85 della Commissione del 5 giugno 1985 che fissa, per la campagna 1985/1986, il prezzo d' acquisto minimo dei limoni consegnati all' industria e l' importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

    GU L 147 del 6.6.1985, p. 27–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1540/oj

    31985R1540

    Regolamento (CEE) n. 1540/85 della Commissione del 5 giugno 1985 che fissa, per la campagna 1985/1986, il prezzo d' acquisto minimo dei limoni consegnati all' industria e l' importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

    Gazzetta ufficiale n. L 147 del 06/06/1985 pag. 0027 - 0027
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0041
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0041


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1540/85 DELLA COMMISSIONE

    del 5 giugno 1985

    che fissa, per la campagna 1985/1986, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1318/85 (2), in particolare l'articolo 3,

    considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori è calcolato in base al prezzo d'acquisto della categoria di qualità II, maggiorato del 5 % del prezzo di base; che, onde agevolare le operazioni, occorre tener conto per tale calcolo della media dei prezzi di base e d'acquisto fissati per la campagna 1985/1986 con regolamento (CEE) n. 1317/85 del Consiglio (3);

    considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori; che, onde favorire al massimo la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, risulta opportuno considerare per il calcolo della compensazione la totalità della differenza fra detti prezzi;

    considerando che la tardiva pubblicazione dell'importo del prezzo minimo e della compensazione finanziaria non ha permesso agli interessati di stipulare per tempo i contratti relativi alla prima parte della campagna 1985/1986; che occorre pertanto derogare alle date previste dal regolamento (CEE) n. 1045/77 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3482/80 (5);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per la campagna 1985/1986, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato a 20,60 ECU/100 kg netti.

    2. Detto prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

    Articolo 2

    Per la campagna 1985/1986, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato a 12,25 ECU/100 kg netti.

    Articolo 3

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1045/77, i contratti per la prima parte della campagna 1985/1986 possono essere stipulati fino al 31 luglio 1985.

    2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1045/77 le clausole aggiuntive dei contratti di cui al paragrafo 1 possono essere stipulate fino al 30 settembre 1985.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

    (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 37.

    (3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 30.

    (4) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 23.

    (5) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 89.

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