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Document 31985L0303

Direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

GU L 156 del 15.6.1985, p. 23–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. impl. da 32008L0007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/303/oj

31985L0303

Direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 15/06/1985 pag. 0023 - 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0171
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0171


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1985

che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

(85/303/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali sono state armonizzate nella Comunità con la direttiva 69/335/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 74/553/CEE (5); che la direttiva 73/80/CEE (6) ha fissato le aliquote comuni di tali imposte;

considerando che gli effetti economici dell'imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese; che tali effetti sono particolarmente negativi nell'attuale congiuntura, la quale impone di attribuire priorità al rilancio degli investimenti;

considerando che la migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l'imposta sui conferimenti; che, peraltro, la diminuzione del gettito fiscale che ne deriverebbe risulta inaccettabile per alcuni Stati membri: che si deve quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare o di assoggettare all'imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo d'applicazione di tale imposta, restando inteso che l'aliquota applicata deve essere unica all'interno di uno stesso Stato membro;

considerando che è opportuno esentare obbligatoriamente le operazioni attualmente soggette all'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti;

considerando che al 1o luglio 1984 non esisteva in Grecia un'imposta sui conferimenti; che dunque occorre prevedere la facoltà di introdurre in Grecia un'imposta di questo tipo e di esentare da essa talune operazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/335/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 2:

- il testo della frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:

«2. Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all'imposta sui conferimenti se, alla data del 1o luglio 1984, l'aliquota ad esse applicabile era dell'1 %: »;

- alla fine, è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia la Repubblica ellenica stabilisce quali tra le operazioni suddette essa assoggetta all'imposta sui conferimenti. »;

2) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 7

1. Gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9 e che, alla data del 1o luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.

L'esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell'esenzione o, se del caso, per l'assoggettamento ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.

La Repubblica ellenica stabilisce le operazioni che essa esenta dall'imposta sui conferimenti.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'unica aliquota non superiore all'1 % le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

3. Nel caso dell'aumento del capitale sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che faccia seguito a una riduzione del capitale sociale effettuata a causa di perdite subite, può essere esentata la parte dell'aumento corrispondente alla riduzione del capitale, sempreché detto aumento avvenga nei quattro anni successivi alla riduzione del capitale. »;

3) il testo della frase introduttiva dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

« Con riserva dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, concernenti: ».

Articolo 2

La direttiva 73/80/CEE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FIORET

(1) GU n. C 267 del 6. 10. 1984, pag. 5.

(2) GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 77.

(3) GU n. C 87 del 9. 4. 1985, pag. 21.

(4) GU n. L 249 del 3. 10. 1969, pag. 25.

(5) GU n. L 303 del 13. 11. 1974, pag. 9.

(6) GU n. L 103 del 18. 4. 1973, pag. 15.

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