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Document 31985D0478
85/478/EEC: Council Decision of 21 October 1985 amending Decision 81/956/EEC on the equivalence of seed potatoes produced in third countries
85/478/CEE: Decisione del Consiglio del 21 ottobre 1985 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all' equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi
85/478/CEE: Decisione del Consiglio del 21 ottobre 1985 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all' equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi
GU L 285 del 25.10.1985, p. 64–64
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31981D0956 | modifica | articolo 2 | 28/10/1985 | |
Implicit repeal | 31984D0099 | 29/10/1985 |
85/478/CEE: Decisione del Consiglio del 21 ottobre 1985 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all' equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 285 del 25/10/1985 pag. 0064 - 0064
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0080
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0080
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 1985 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi (85/478/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/218/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che, con la decisione 81/956/CEE (3), modificata dalla decisione 84/99/CEE (4), il Consiglio ha constatato che i tuberi-seme di patate raccolti e controllati ufficialmente in Austria, in Svizzera e in Polonia offrivano le stesse garanzie dei tuberi-semi raccolti e controllati nella Comunità; considerando che la validità di questa equivalenza è scaduta il 31 gennaio 1984 per la Polonia e il 30 giugno 1985 per l'Austria e la Svizzera; considerando che è necessario tuttavia mantenere tale equivalenza per un nuovo periodo, dato che si è rivelato che le condizioni sulle quale erano in origine fondate le constatazioni comunitarie sono tuttora soddisfatte, per quanto riguarda le norme e le procedure applicabili alla certificazione dei tuberi-seme di patate; considerando che tuttavia l'equivalenza può essere applicata nella prassi soltanto se i tuberi-seme di patate soddisfano anche alle condizioni che gli stati membri debbono o possono fissare in virtù della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (5), modificata da ultimo dalla direttiva 85/173/CEE (6); considerando che a questo proposito è stato accertato che la situazione fitopatologica nei paesi terzi oggetto della decisione 81/956/CEE per quanto concerne il corynebacterium sepedonicum e la virosi del tubero delle patate dev'essere esaminata approfonditamente; che tale esame è ancora in corso per quanto concerne l'Austria, la Polonia e la Svizzera; che nel frattempo i dati fitopatologici disponibili non escludono il ripristino dell'equivalenza per un periodo adeguato, necessario per ultimare il summenzionato esame per quanto riguarda l'Austria e la Svizzera; che, in attesa del risultato di tale studio, è opportuno, per quanto riguarda questi due paesi, estendere la validità della dichiarazione d'equivalenza per tale periodo; che tuttavia si rileva che ripristinare l'equivalenza per quanto concerne la Polonia sarebbe, a questo stadio, privo d'oggetto; considerando inoltre che la presente decisione non impedisce che le constatazioni comunitarie vengano annullate o che la loro validità non sia prorogata qualora risulti che le condizioni sulle quali sono fondate non sono o non sono più soddisfatte, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 2 della decisione 81/956/CEE i termini « al 30 giugno 1985 nel caso dell'Austria e della Svizzera ed al 31 gennaio 1984 nel caso della Polonia » sono sostituiti dai termini « al 30 giugno 1986 nel caso dell'Austria e della Svizzera ». Articolo 2 Gli stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. (2) GU n. L 104 del 17. 4. 1984, pag. 19. (3) GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 54 del 25. 2. 1984, pag. 38. (5) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (6) GU n. L 65 del 6. 3. 1985, pag. 23.