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Document 31985D0478

    85/478/CEE: Decisione del Consiglio del 21 ottobre 1985 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all' equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi

    GU L 285 del 25.10.1985, p. 64–64 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/478/oj

    31985D0478

    85/478/CEE: Decisione del Consiglio del 21 ottobre 1985 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all' equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 285 del 25/10/1985 pag. 0064 - 0064
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0080
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0080


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 21 ottobre 1985

    che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi

    (85/478/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/218/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, con la decisione 81/956/CEE (3), modificata dalla decisione 84/99/CEE (4), il Consiglio ha constatato che i tuberi-seme di patate raccolti e controllati ufficialmente in Austria, in Svizzera e in Polonia offrivano le stesse garanzie dei tuberi-semi raccolti e controllati nella Comunità;

    considerando che la validità di questa equivalenza è scaduta il 31 gennaio 1984 per la Polonia e il 30 giugno 1985 per l'Austria e la Svizzera;

    considerando che è necessario tuttavia mantenere tale equivalenza per un nuovo periodo, dato che si è rivelato che le condizioni sulle quale erano in origine fondate le constatazioni comunitarie sono tuttora soddisfatte, per quanto riguarda le norme e le procedure applicabili alla certificazione dei tuberi-seme di patate;

    considerando che tuttavia l'equivalenza può essere applicata nella prassi soltanto se i tuberi-seme di patate soddisfano anche alle condizioni che gli stati membri debbono o possono fissare in virtù della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (5), modificata da ultimo dalla direttiva 85/173/CEE (6);

    considerando che a questo proposito è stato accertato che la situazione fitopatologica nei paesi terzi oggetto della decisione 81/956/CEE per quanto concerne il corynebacterium sepedonicum e la virosi del tubero delle patate dev'essere esaminata approfonditamente; che tale esame è ancora in corso per quanto concerne l'Austria, la Polonia e la Svizzera; che nel frattempo i dati fitopatologici disponibili non escludono il ripristino dell'equivalenza per un periodo adeguato, necessario per ultimare il summenzionato esame per quanto riguarda l'Austria e la Svizzera; che, in attesa del risultato di tale studio, è opportuno, per quanto riguarda questi due paesi, estendere la validità della dichiarazione d'equivalenza per tale periodo; che tuttavia si rileva che ripristinare l'equivalenza per quanto concerne la Polonia sarebbe, a questo stadio, privo d'oggetto;

    considerando inoltre che la presente decisione non impedisce che le constatazioni comunitarie vengano annullate o che la loro validità non sia prorogata qualora risulti che le condizioni sulle quali sono fondate non sono o non sono più soddisfatte,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 2 della decisione 81/956/CEE i termini « al 30 giugno 1985 nel caso dell'Austria e della Svizzera ed al 31 gennaio 1984 nel caso della Polonia » sono sostituiti dai termini « al 30 giugno 1986 nel caso dell'Austria e della Svizzera ».

    Articolo 2

    Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. FISCHBACH

    (1) GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

    (2) GU n. L 104 del 17. 4. 1984, pag. 19.

    (3) GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 1.

    (4) GU n. L 54 del 25. 2. 1984, pag. 38.

    (5) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

    (6) GU n. L 65 del 6. 3. 1985, pag. 23.

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