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Document 31985D0212

    85/212/CEE: Decisione del Consiglio del 26 marzo 1985 che modifica la decisione 77/97/CEE relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere di urgenza

    GU L 96 del 3.4.1985, p. 32–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/07/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/212/oj

    31985D0212

    85/212/CEE: Decisione del Consiglio del 26 marzo 1985 che modifica la decisione 77/97/CEE relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere di urgenza

    Gazzetta ufficiale n. L 096 del 03/04/1985 pag. 0032 - 0033
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0101
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0101


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 26 marzo 1985

    che modifica la decisione 77/97/CEE relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere di urgenza

    (85/212/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che la decisione 77/97/CEE (3) modificata da ultimo dalla decisione 81/477/CEE (4), ha istituito, come misura iniziale, alcune azioni da applicare non appena si manifestino determinate malattie esotiche, fra cui l'afta epizootica a virus esotico;

    considerando che l'estensione di queste misure all'afta epizootica a virus non esotico e la loro applicazione rapida e rigorosa contribuirà ad una maggiore sicurezza nel commercio, favorendo così la soppressione degli ostacoli agli scambi;

    considerando che è pertanto opportuno che la Comunità contribuisca finanziariamente all'applicazione di queste nuove misure di urgenza;

    considerando che la partecipazione finanziaria della Comunità dovrebbe essere limitata ai primi 20 focolai di afta epizootica da virus non esotico che si manifesteranno in qualsiasi Stato membro nei primi 30 giorni successivi alla conferma del primo focolaio e/o alle vaccinazioni effettuate nei primi 40 giorni da tale data, poiché l'evolvere e il diffondersi della malattia dipendono dal rigore e dalla tempestività delle misure adottate nella fase iniziale;

    considerando che la Comunità deve avere la possibilità di accertarsi che le disposizioni adottate dagli Stati membri per l'applicazione delle misure contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi di queste ultime; che, a tal fine, è necessario prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente veterinario,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 77/97/CEE è modificata come segue:

    1) il testo dell'articolo 1 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 1, primo comma, dopo i termini « afta epizootica da virus esotico » sono inseriti i termini « e non esotico »;

    b) il testo del paragrafo 1, primo comma, primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

    « - la macellazione degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati ovvero sospetti di essere colpiti o contaminati, e la loro distruzione, qualora la malattia in questione possa essere trasmessa dalle carni, »;

    c) al paragrafo 3, primo trattino, è aggiunta la frase seguente:

    « Tuttavia, in caso di afta epizootica da virus non esotico, la partecipazione finanziaria della Comunità è limitata ai primi 20 focolai che si manifesteranno in ciascuno Stato membro nei primi 30 giorni successivi alla conferma ufficiale del primo focolaio; questi primi 20 focolai devono essere dovuti ad un virus dello stesso serotipo ed essere epidemiologicamente connessi tra loro. »;

    d) al paragrafo 3, secondo trattino, sono aggiunte le frasi seguenti:

    « Tuttavia, in caso di afta epizootica da virus non esotico, la partecipazione finanziaria della Comunità è limitata alle vaccinazioni effettuate nei primi 40 giorni successivi alla conferma ufficiale del primo focolaio. La conferma ufficiale del primo focolaio deve essere fatta da un laboratorio nazionale figurante nell'elenco di cui all'allegato. L'elenco può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 5. »;

    e) al paragrafo 4 è soppressa l'ultima frase;

    f) è aggiunto il paragrafo seguente:

    « 5. La decisione se un focolaio di afta epizootica debba essere considerato da virus esotico o da

    virus non esotico viene adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 in seguito ad analisi di laboratorio, in base al tipo e al sottotipo del virus responsabile della malattia e alla luce d'indicazioni sull'eventuale efficacia contro detto virus dei vaccini di uso corrente nella Comunità. »;

    2) è aggiunto l'articolo seguente:

    « Articolo 4 bis

    La Commissione procede a controlli sul posto per verificare, dal punto di vista veterinario, l'applicazione delle misure previste.

    Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare detti controlli e per garantire, in particolare, che gli esperti ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni ed i documenti necessari per valutare l'esecuzione delle azioni.

    Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e la modalità di esecuzione dei controlli di cui al primo comma, le disposizioni di applicazione per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari nonché la procedura che questi ultimi devono osservare nel redigere la loro relazione sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 5. »;

    3) è aggiunto l'allegato seguente:

    « ALLEGATO

    LABORATORI NAZIONALI DELL'AFTA EPIZOOTICA

    1.2 // Belgio e Lussemburgo: // Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles Nationaal Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek, Groeselenberg 99, 1180 Brussel // Danimarca: // Statens veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm // Italia: // Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia // Regno Unito e Irlanda: // Animal virus research institute, Pirbright Woking, Surrey // Francia: // Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon // Grecia: // Institoýto Afthódoys Pyretoý, Agía Paraskeví Attikís // Germania: // Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere, Tuebingen // Paesi Bassi: // Centraal Diergeneeskundig Laboratorium, Lelystad »

    Articolo 2

    La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1985.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    F. M. PANDOLFI

    (1) GU n. C 327 dell'8. 12. 1984, pag. 3.

    (2) GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 122.

    (3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78.

    (4) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 22.

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