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Document 31984R3718

    Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3718/84 del Consiglio del 28 dicembre 1984 che istituisce una misura conservativa in attesa di una decisione del Consiglio che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

    GU L 341 del 29.12.1984, p. 84–85 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3718/oj

    31984R3718

    Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3718/84 del Consiglio del 28 dicembre 1984 che istituisce una misura conservativa in attesa di una decisione del Consiglio che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

    Gazzetta ufficiale n. L 341 del 29/12/1984 pag. 0084 - 0085
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 4 pag. 0084
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 4 pag. 0084


    *****

    REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3718/84 DEL CONSIGLIO

    del 28 dicembre 1984

    che istituisce una misura conservativa in attesa di una decisione del Consiglio che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

    visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3647/83 (2), in particolare l'articolo 65 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

    visto il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'appplicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (3),

    vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (4),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che non è stato possibile terminare l'esame delle proposte della Commissione del 4 dicembre 1984 e deliberare prima del 31 dicembre 1984 sugli adeguamenti da apportare alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e agenti;

    considerando che è opportuna l'adozione di una misura conservativa;

    considerando che occorre pertanto autorizzare le istituzioni a pagare un acconto di cui si terrà conto all'atto della decisione definitiva in applicazione degli articoli 65 e 66 bis dello statuto;

    considerando che la concessione di tale acconto non pregiudica l'applicazione della decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio del 15 dicembre 1981 e dell'articolo 66 bis dello statuto;

    considerando che occorre definire l'importo dell'acconto in modo che esso non si scorti sensibilmente dall'importo che risulterà dalle decisioni che il Consiglio dovrà prendere per l'adeguamento delle retribuzioni e pensioni che comporterà anche il passaggio al tasso successivo del prelievo eccezionale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In anticipo Consiglio, alle decisioni definitive del Consiglio in merito alle proposte della Commissione del 4 dicembre 1984 relative agli adeguamenti delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità, le istituzioni sono abilitate a versare un acconto calcolato conformemente al paragrafo 2, con effetto al 1o luglio 1984.

    2. L'acconto è calcolato applicando un tasso di riferimento del 2,4 % agli importi relativi agli elementi delle retribuzioni e pensioni stabiliti dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3647/83 (5) del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni. I versamenti da effettuare sono modulati in modo da evitare, per quanto possibile, che occorra procedere a recuperi a seguito della successiva applicazione degli adeguamenti da decidersi dal Consiglio, nonché del tasso del prelievo a quel momento applicabile alle retribuzioni.

    Articolo 2

    1. Le successive decisioni del Consiglio relative agli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni comporteranno l'applicazione integrale, con l'effetto retroattivo richiesto, dell'articolo 66 bis dello statuto, nonché l'obbligo per le istituzioni di procedere alla liquidazione degli acconti.

    2. Le disposizioni del paragrafo 1 saranno comunicate al personale al momento del pagamento individuale dell'acconto.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 28 dicembre 1984 alle ore 12.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1984.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. BARRY

    (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

    (2) GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 1.

    (3) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

    (4) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

    (5) GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 1.

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