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Document 31984L0372

Direttiva 84/372/CEE della Commissione del 3 luglio 1984 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

GU L 196 del 26.7.1984, p. 47–49 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/372/oj

31984L0372

Direttiva 84/372/CEE della Commissione del 3 luglio 1984 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1984 pag. 0047 - 0049
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0205
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 16 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0205
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 16 pag. 0032


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1984

che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

(84/372/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE (2), in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (3), modificata da ultimo dalla direttiva 81/334/CEE (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che, con l'esperienza acquisita in materia e tenuto conto dell'attuale livello della tecnica, è ora possibile emendare alcune prescrizioni riguardanti il metodo di misura del rumore provocato da taluni tipi di veicoli al fine di meglio adeguarle alle effettive condizioni d'uso; che si tratta di veicoli ad alte prestazioni, nonché di veicoli con cambio automatico munito di selettore manuale;

considerando in particolare che i veicoli ad alte prestazioni presentano l'importante caratteristica di essere realizzati con soluzioni tecniche d'avanguardia che normalmente precedono le soluzioni adottate in seguito nella produzione in serie, con l'ottimazione degli elementi e delle caratteristiche relativi alla sicurezza attiva e passiva, all'inquinamento atmosferico, all'inquinamento acustico ed al consumo di carburante; che, in merito al funzionamento dei veicoli, l'attuale metodo di misura per determinare il livello sonoro ammissibile, ideato per mettere in evidenza il rumore prodotto dai veicoli nel corso della loro utilizzazione nel traffico urbano, non rappresenta, secondo le più recenti esperienze, l'effettiva utilizzazione nel traffico urbano dei veicoli ad alte prestazioni; che le modifiche necessarie per ovviare a detto inconveniente e per valutare in modo più rappresentativo il rumore emesso da questo tipo di veicoli sono già state adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel suo regolamento n. 51, recentemente emendato;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/157/CEE, modificato da ultimo dalla direttiva 81/334/CEE, è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Con decorrenza dal 1o ottobre 1984, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE od il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, oppure l'omologazione di portata nazionale,

- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

adducendo motivi concernenti il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. Con decorrenza dal 1o ottobre 1985, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE come modificata,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. Con decorrenza dal 1o ottobre 1986, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1o ottobre 1984 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 34.

(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16.

(4) GU n. L 131 del 18. 5. 1981, pag. 6.

ALLEGATO

MODIFICHE DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/157/CEE

Punto 5.2.2.4.3.2, leggi:

« 5.2.2.4.3.2. Velocità di avvicinamento

Il veicolo si avvicina alla linea AA' a velocità stabilizzata pari al più basso dei seguenti valori:

- velocità corrispondente ad un regime del motore pari a tre quarti del regime (S) di potenza massima;

- 50 km/h.

Se, tuttavia, vi è retrogradazione in prima, nel caso di veicoli equipaggiati con cambio automatico avente più di due rapporti distinti, il costruttore, per evitare tale retrogradazione, può scegliere una delle seguenti procedure di prova:

- aumentare la velocità V del veicolo fino ad un valore massimo di 60 km/h oppure

- ridurre l'alimentazione del carburante sino al 95 % di quella necessaria per la potenza massima. Si considera soddisfatta questa condizione:

- per i motori ad accensione comandata, quando l'angolo di apertura della farfalla è pari al 90 % di quello consentito, e

- per i motori ad accensione a compressione, quando lo spostamento della cremagliera della pompa di iniezione è limitato al 90 % della sua corsa.

I veicoli muniti di cambio automatico senza selettore manuale sono sottoposti alla prova con diverse velocità di avvicinamento (30, 40 e 50 km/h), oppure ai tre quarti della velocità massima su strada, se questo valore è più basso. Si prende in considerazione la condizione che dà luogo al massimo livello sonoro. »

Punto 5.2.2.4.3.3.1.1, leggi:

« 5.2.2.4.3.3.1.1. Per i veicoli delle categorie M1 ed N1 muniti di cambio con non oltre quattro marce avanti, la prova viene eseguita in seconda marcia.

Per i veicoli di dette categorie muniti di cambio con più di quattro marce avanti, la prova è eseguita successivamente in seconda ed in terza marcia. Devono essere presi in considerazione unicamente i rapporti di trasmissione globali destinati ad un normale uso su strada. Si procede al calcolo della media aritmetica dei livelli sonori rilevati per ciascuna di queste condizioni.

Tuttavia i veicoli della categoria M1 con più di quattro marce avanti, equipaggiati con motori sviluppanti una potenza massima superiore a 140 kW ed aventi un rapporto potenza massima/massa massima autorizzata superiore a 75 kW/t, sono sottoposti soltanto alla prova in terza marcia, purché la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia sia superiore a 61 km/h. »

Punto 5.2.2.4.3.3.2, leggi:

« 5.2.2.4.3.3.2. Cambio automatico munito di selettore manuale

La prova è eseguita con il selettore nella posizione raccomandata dal costruttore per la guida "normale". »

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