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Document 31982R0407

    Regolamento (CEE) n. 407/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3306/80 per quanto concerne il dazio definitivo antidumping sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca

    GU L 54 del 25.2.1982, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/05/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/407/oj

    31982R0407

    Regolamento (CEE) n. 407/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3306/80 per quanto concerne il dazio definitivo antidumping sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca

    Gazzetta ufficiale n. L 054 del 25/02/1982 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0080
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0083


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 407/82 DEL CONSIGLIO

    del 22 febbraio 1982

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3306/80 per quanto concerne il dazio definitivo antidumping sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 14,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 6 del predetto regolamento,

    considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1579/80 (2), la Commissione ha istituito un dazio provvisorio antidumping sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica;

    considerando che l'esportatore della Repubblica democratica tedesca ha in seguito assunto volontariamente l'impegno di aumentare i suoi prezzi dal 1o gennaio 1981 ad un livello tale da eliminare il pregiudizio causato dal dumping relativo alle sveglie a suoneria esterna del codice Nimexe n. 91.04-56 e tale da eliminare i margini di dumping riscontrati per gli altri modelli di sveglia; che tale impegno non è stato ritenuto accettabile dalla Commissione; che, immediatamente prima della scadenza del dazio provvisorio, l'esportatore ha proposto un nuovo impegno;

    considerando che non c'è stato il tempo sufficiente prima della scadenza del dazio provvisorio antidumping perché la Commissione consultasse il comitato responsabile e prendesse una decisione sull'accettabilità di quest'ultimo impegno;

    considerando pertanto che, poiché dall'esame definitivo dei fatti risulta l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 3306/80 (3), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica;

    considerando che la Commissione, previa consultazione del comitato responsabile, ha esaminato questo impegno e lo ha accettato;

    considerando che, pertanto, previa consultazione in seno al comitato consultivo, il regolamento (CEE) n. 3306/80 è stato riesaminato;

    considerando che da tale riesame risulta che, dati gli impegni di prezzo offerti dalla Repubblica democratica tedesca, non è più necessario adottare misure di salvaguardia nei confronti dei prodotti in questione originari della Repubblica democratica tedesca e diversi da quelli precedentemente introdotti nel territorio doganale della Comunità, ma non ancora immessi in libera pratica nella Comunità stessa,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3306/80 è modificato come segue:

    1. all'articolo 1, paragrafo 1, è soppresso il riferimento alla Repubblica democratica tedesca;

    2. l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è ugualmente soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso non si applica alle merci originarie della Repubblica democratica tedesca precedentemente introdotte nel territorio doganale della Comunità, ma non immesse in libera pratica nella Comunità medesima, alle quali continua ad applicarsi il regolamento (CEE) n. 3306/80 nella sua versione originale.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. TINDEMANS

    (1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 158 del 25. 6. 1980, pag. 5.

    (3) GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 34.

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