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Document 31982L0475

    Direttiva 82/475/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari

    GU L 213 del 21.7.1982, p. 27–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/475/oj

    31982L0475

    Direttiva 82/475/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari

    Gazzetta ufficiale n. L 213 del 21/07/1982 pag. 0027 - 0028
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0105
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0318
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0105
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0318


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    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 23 giugno 1982

    che fissa la categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l ' indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari

    ( 82/475/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio , del 2 aprile 1979 , relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/695/CEE della Commissione ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , lettera b ) ,

    considerando che , a norma della direttiva citata , gli Stati membri possono prescrivere o ammettere la dichiarazione degli ingredienti utilizzati per la fabbricazione degli alimenti composti ; che , in attesa dell ' adozione di disposizioni comunitarie , gli Stati membri possono ammettere che la dichiarazione degli ingredienti sia sostituita da quella categorie che comprendano vari ingredienti ;

    considerando che la normativa nazionale di alcuni Stati membri consente il raggruppamento degli ingredienti in varie categorie ; che , onde facilitare gli scambi tra questi Stati membri , occorre pertanto adottare disposizioni identiche in materia di etichettatura ;

    considerando che tali disposizioni si applicano soltanto agli alimenti composti destinati agli animali familiari ;

    considerando che le indicazioni che accompagnano gli alimenti composti devono anzitutto consentire la corretta informazione dell ' utilizzatore dei prodotti in causa ;

    considerando che una categoria può essere indicata soltanto se l ' ingrediente o gli ingredienti utilizzati figurano nella definizione della categoria stessa ;

    considerando che , per analogia con le norme relative alla dichiarazione degli ingredienti , le categorie sono elencate , secondo la normativa dei vari Stati membri , o in base al loro tenore o in ordine d ' importanza ponderale decrescente delle categorie stesse nell ' alimento composto ;

    considerando tuttavia che non è possibile stabilire categorie comprendenti tutti gli ingredienti che entrano nella composizione degli alimenti composti ; che il fabbricante deve pertanto indicare separatamente gli ingredienti che non appartengono ad alcuna delle categorie definite nell ' allegato ;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Qualora , in conformità dell ' articolo 5 , paragrafo 7 , della direttiva 79/373/CEE , la normativa nazionale degli Stati membri disponga che la dichiarazione degli ingredienti può essere sostituita dall ' indicazione di categorie comprendenti più ingredienti , soltanto le categorie definite nell ' allegato possono essere indicate sull ' imballaggio , sul recipiente o sull ' etichetta degli alimenti composti per animali familiari .

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva il 1° gennaio 1985 al più tardi . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , il 23 giugno 1982 .

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 86 del 6 . 4 . 1979 , pag . 30 .

    ( 2 ) GU n . L 188 del 22 . 7 . 1980 , pag . 23 .

    ALLEGATO

    Categorie di ingredienti per i quali l ' indicazione della categoria sostituisce quella del nome specifico di uno o di più ingredienti

    Designazione della categoria * Definizione *

    1 . Carni e derivati * Tutti le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo , macellati , fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e *

    * tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terestri a sangue caldo *

    2 . Latte e derivati del latte * Tutti i prodotti lattiero-caseari , freschi o conservati mediante un opportuno trattamento , nonchù i sotto-prodotti della loro lavorazione *

    3 . Uova e prodotti a base di uova * Tutti i prodotti a base di uova , freschi o conservati mediante un opportuno trattamento , nonchù i sottoprodotti della loro lavorazione *

    4 . Oli e grassi * Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali *

    5 . Lieviti * Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essicate *

    6 . Pesci e sottoprodotti dei pesci * I pesci o le parti di pesci , freschi o conservati mediante un opportuno trattamento , nonchù i sottoprodotti della loro lavorazione *

    7 . Cereali * Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali *

    8 . Ortaggi * Tutte le specie di ortaggi e di legumi , freschi o conservati mediante un opportuno trattamento *

    9 . Sottoprodotti di origine vegetale * Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali , in particolare dei cereali , degli ortaggi , dei legumi e dei semi oleosi *

    10 . Estratti di proteine vegetali * Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato , che contengono almeno il 50 % di proteine gregge rispetto alla sostanza secca , eventualmente ristrutturate ( testurizzate ) *

    11 . Sostanze minerali * Tutte le sostanze inorganiche adatte all ' alimentazione animale *

    12 . Zuccheri * Tutti i tipi di zucchero *

    13 . Frutta * Tutte le varietà di frutta , fresche o conservate mediante un opportuno trattamento *

    14 . Noci * Tutte le polpe dei frutti in guscio *

    15 . Semi * Tutti i semi interi o grossolanamente macinati *

    16 . Alghe * Tutte le specie di alghe , fresche o conservate mediante un opportuno trattamento *

    17 . Molluschi e crostacei * Tutti i crostacei e i molluschi anche con conchiglia , freschi o conservati mediante un opportuno trattamento , nonchù i sottoprodotti della loro lavorazione *

    18 . Insetti * Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo *

    19 . Prodotti del panificio * Tutti i prodotti del panificio : pane , biscotti e paste

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