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Dokument 31981R3717
Council Regulation (EEC) No 3717/81 of 21 December 1981 extending the period of application of Council Regulation (EEC) No 3310/75 on agriculture in the Grand Duchy of Luxembourg
Regolamento (CEE) n. 3717/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo
Regolamento (CEE) n. 3717/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo
GU L 373 del 29.12.1981, s. 3–3
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 31/12/1982
Relation | Retsakt | Kommentar | Berørt underafsnit | Fra | til |
---|---|---|---|---|---|
forlængelse | 31975R3310 | proroga | 31/12/1982 | ||
ændring | 31975R3310 | modifica | articolo 2.1 | 01/01/1982 |
Regolamento (CEE) n. 3717/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo
Gazzetta ufficiale n. L 373 del 29/12/1981 pag. 0003
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3717/81 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1981 che proroga il regolamento ( CEE ) n . 3310/75 relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo , ad esso allegato , visto il regolamento ( CEE ) n . 541/70 del Consiglio , del 20 marzo 1970 , relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo ( 1 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 3310/75 del Consiglio , del 16 dicembre 1975 , relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo ( 2 ) modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3451/80 ( 3 ) , in particolare gli articoli 1 e 2 , vista la proposta della Commissione , considerando che , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , secondo comma , del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo , il Belgio , il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all ' articolo 6 , terzo comma , della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921 ; che l ' applicazione di tale regime è stata prorogata da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3451/80 fino al momento in cui sarà attuata l ' armonizzazione dei diritti fiscali specifici sui vini nella Comunità e al più tardi fino al 31 dicembre 1981 ; che tuttavia il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute , modificate o albolite ; considerando che l ' armonizzazione dei diritti fiscali specifici sui vini nella Comunità non è ancora realizzata ; che l ' applicazione di detto regime in favore dei vini lussemburghesi continuerà a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato ; considerando che , tenendo conto delle altre ragioni menzionate nei regolamenti ( CEE ) n . 541/70 e ( CEE ) n . 3310/75 , occorre prorogare quest ' ultimo regolamento , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La data del 31 dicembre 1981 che figura all ' articolo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 3310/75 è sostituita con la data del 31 dicembre 1982 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente N . RIDLEY ( 1 ) GU n . L 38 del 25 . 3 . 1970 , pag . 3 . ( 2 ) GU n . L 328 del 20 . 12 . 1975 , pag . 12 . ( 3 ) GU n . L 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 13 .