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Dokument 31981R3717

    Regolamento (CEE) n. 3717/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo

    GU L 373 del 29.12.1981, s. 3–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Dokumentets juridiske status Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 31/12/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3717/oj

    31981R3717

    Regolamento (CEE) n. 3717/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo

    Gazzetta ufficiale n. L 373 del 29/12/1981 pag. 0003


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3717/81 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 1981

    che proroga il regolamento ( CEE ) n . 3310/75 relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo , ad esso allegato ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 541/70 del Consiglio , del 20 marzo 1970 , relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo ( 1 ) ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 3310/75 del Consiglio , del 16 dicembre 1975 , relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo ( 2 ) modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3451/80 ( 3 ) , in particolare gli articoli 1 e 2 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , secondo comma , del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo , il Belgio , il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all ' articolo 6 , terzo comma , della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921 ; che l ' applicazione di tale regime è stata prorogata da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3451/80 fino al momento in cui sarà attuata l ' armonizzazione dei diritti fiscali specifici sui vini nella Comunità e al più tardi fino al 31 dicembre 1981 ; che tuttavia il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute , modificate o albolite ;

    considerando che l ' armonizzazione dei diritti fiscali specifici sui vini nella Comunità non è ancora realizzata ; che l ' applicazione di detto regime in favore dei vini lussemburghesi continuerà a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato ;

    considerando che , tenendo conto delle altre ragioni menzionate nei regolamenti ( CEE ) n . 541/70 e ( CEE ) n . 3310/75 , occorre prorogare quest ' ultimo regolamento ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    La data del 31 dicembre 1981 che figura all ' articolo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 3310/75 è sostituita con la data del 31 dicembre 1982 .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    N . RIDLEY

    ( 1 ) GU n . L 38 del 25 . 3 . 1970 , pag . 3 .

    ( 2 ) GU n . L 328 del 20 . 12 . 1975 , pag . 12 .

    ( 3 ) GU n . L 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 13 .

    Op