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Document 31981R2669
Commission Regulation (EEC) No 2669/81 of 14 September 1981 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 3075/78 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas and field beans used in the feeding of animals
Regolamento (CEE) n. 2669/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell' alimentazione degli animali
Regolamento (CEE) n. 2669/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell' alimentazione degli animali
GU L 262 del 16.9.1981, p. 13–13
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1982
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31978R3075 | sostituzione | articolo 13 | 19/09/1981 |
Regolamento (CEE) n. 2669/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell' alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 16/09/1981 pag. 0013 - 0013
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2669/81 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 1981 recante settima modifica del regolamento ( CEE ) n . 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli , le fave e le favette impiegati nell ' alimentazione degli animali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1119/78 del 22 maggio 1978 , relativo a misure speciali per i piselli , le fave e le favette impiegati nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1459/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 6 , considerando che l ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 3075/78 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 25/81 ( 4 ) , prevede i casi eccezionali in cui i piselli , le fave e le favette possono uscire dall ' impresa ; che è opportuno prevedere anche un ' eccezione per i piselli , le fave e le favette sottoposte a tostatura ; che è pertanto necessario modificare in conformità il regolamento ( CEE ) n . 3075/78 ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 13 è sostituito dal seguente testo : « Articolo 13 Salvo caso di forza maggiore , i piselli , fave e favette la cui entrata nell ' impresa è stata verificata in conformità dell ' articolo 12 non possono più uscire come tali dall ' impresa stessa . È fatta eccezione per i piselli , le fave e le favette che , previa autorizzazione dell ' organismo competente dello Stato membro interessato : - saranno trasformati in fiocchi destinati ad essere incorporati negli alimenti per animali o - saranno macinati in un ' altra impresa o - saranno sottoposti a tostatura , semprechù i prodotti ottenuti rientrino nella stessa impresa da cui i piselli , le fave e le favette sono usciti » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 14 settembre 1981 . Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 8 . ( 2 ) GU n . L 146 del 12 . 6 . 1980 , pag . 3 . ( 3 ) GU n . L 367 del 28 . 12 . 1978 , pag . 9 . ( 4 ) GU n . L 2 dell ' 1 . 1 . 1981 , pag . 18 .