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Document 31981R2669

    Regolamento (CEE) n. 2669/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell' alimentazione degli animali

    GU L 262 del 16.9.1981, p. 13–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2669/oj

    31981R2669

    Regolamento (CEE) n. 2669/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell' alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 262 del 16/09/1981 pag. 0013 - 0013


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2669/81 DELLA COMMISSIONE

    del 14 settembre 1981

    recante settima modifica del regolamento ( CEE ) n . 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli , le fave e le favette impiegati nell ' alimentazione degli animali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1119/78 del 22 maggio 1978 , relativo a misure speciali per i piselli , le fave e le favette impiegati nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1459/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 6 ,

    considerando che l ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 3075/78 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 25/81 ( 4 ) , prevede i casi eccezionali in cui i piselli , le fave e le favette possono uscire dall ' impresa ; che è opportuno prevedere anche un ' eccezione per i piselli , le fave e le favette sottoposte a tostatura ; che è pertanto necessario modificare in conformità il regolamento ( CEE ) n . 3075/78 ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 13 è sostituito dal seguente testo :

    « Articolo 13

    Salvo caso di forza maggiore , i piselli , fave e favette la cui entrata nell ' impresa è stata verificata in conformità dell ' articolo 12 non possono più uscire come tali dall ' impresa stessa .

    È fatta eccezione per i piselli , le fave e le favette che , previa autorizzazione dell ' organismo competente dello Stato membro interessato :

    - saranno trasformati in fiocchi destinati ad essere incorporati negli alimenti per animali

    o

    - saranno macinati in un ' altra impresa

    o

    - saranno sottoposti a tostatura ,

    semprechù i prodotti ottenuti rientrino nella stessa impresa da cui i piselli , le fave e le favette sono usciti » .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 14 settembre 1981 .

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 8 .

    ( 2 ) GU n . L 146 del 12 . 6 . 1980 , pag . 3 .

    ( 3 ) GU n . L 367 del 28 . 12 . 1978 , pag . 9 .

    ( 4 ) GU n . L 2 dell ' 1 . 1 . 1981 , pag . 18 .

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