This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31981R2322
Commission Regulation (EEC) No 2322/81 of 11 August 1981 on arrangements for imports into France, Italy and Ireland of shirts (category 8) originating in Indonesia
Regolamento (CEE) n. 2322/81 della Commissione, dell' 11 agosto 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia, in Italia ed in Irlanda di camicie (categoria 8), originarie dell' Indonesia
Regolamento (CEE) n. 2322/81 della Commissione, dell' 11 agosto 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia, in Italia ed in Irlanda di camicie (categoria 8), originarie dell' Indonesia
GU L 228 del 13.8.1981, p. 21–22
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 12/08/1982; abrogato da 31982R2214
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31981R0775 | abrogazione | 15/08/1981 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 31982R2214 | abrogazione | 13/08/1982 |
Regolamento (CEE) n. 2322/81 della Commissione, dell' 11 agosto 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia, in Italia ed in Irlanda di camicie (categoria 8), originarie dell' Indonesia
Gazzetta ufficiale n. L 228 del 13/08/1981 pag. 0021
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2322/81 DELLA COMMISSIONE dell ' 11 agosto 1981 relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia , in Italie ed in Irlanda di camicie ( categoria 8 ) , originarie dell ' Indonesia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3059/78 del Consiglio , del 21 dicembre 1978 , relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3553/80 ( 2 ) , in particolare gli articolo 11 e 15 , considerando che articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi ; che le importazioni in Francia , in Italia e in Irlanda di camicie ( categoria 8 ) , originarie dell ' Indonesia , hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo ; considerando che , conformemente al paragrafo 5 di detto articolo 11 il 21 ottobre 1980 sono state notificate all ' Indonesia richieste di consultazione riguardanti i prodotti della categoria 8 per la Francia e il 4 dicembre 1980 per l ' Italia e l ' Irlanda ; considerando che , in seguito alle consultazioni cosi avviate , questo prodotto e già stato subordinato ad una limitazione quantitativa provvisoria con il regolamento ( CEE ) n . 775/81 ( 3 ) ; considerando che , in seguito alle consultazioni tenutesi in data 10 luglio 1981 , è opportuno subordinare i prodotti in questione ( categoria 8 ) a una limitazione quantitativa per gli anni 1981 e 1982 ; considerando che , ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11 , il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell ' allegato v del regolamento ( CEE ) n . 3059/78 ; considerando che i prodotti in questione , esportati dall ' Indonesia fra il 1°gennaio e la data di entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 775/81 , devono essere detratti dal limite quantitativo per l ' anno 1981 ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' importazione in Francia , in Italia e in Irlanda dei prodotti della categoria riportata in allegato , originari dell ' Indonesia , è subordinata ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato , fermo restando il disposto dell ' articolo 2 , paragrafo 1 . Articolo 2 1 . L ' importazione in libera pratica dei prodotti di cui all ' articolo 1 spediti dall ' Indonesia verso la Francia , l ' Italia e l ' Irlanda tra il 1° gennaio 1981 e la data di entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 775/81 e non ancora immessi in libera pratica , viene effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l ' effettiva spedizione durante il periodo considerato . 2 . I prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 775/81 dall ' Indonesia verso la Francia , l ' Italia e l ' Irlanda continuano ad essere subordinati al sistema di duplice controllo contemplato dall ' allegato v del regolamento ( CEE ) n . 3059/78 . 3 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 2 , tutti i quantitativi di prodotti spediti dall ' Indonesia a decorrere dal 1° gennaio 1981 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1981 . Articolo 3 1 . Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Comunità europee . Esso si applica fino al 31 dicembre 1982 . 2 . Il regolamento ( CEE ) n . 775/81 non è più applicabile . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , l ' 11 agosto 1981 . Per la Commissione Edgard PISANI Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 365 del 27 . 12 . 1978 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 381 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 81 del 27 . 3 . 1981 , pag . 10 . ALLEGATO Categoria N . * Numero della tariffa * Codice Nimexe ( 1981 ) * Designazione delle merci * $Stati membri * Unità * Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre * 1981 * 1982 * 8 * 61.03 A * * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per uomo e per ragazzo , compresi i colli , colletti , sparati e polsini : * f * 1 000 pezzi * 475 * 494 * * * * * I * * 503 ( 1 ) * 523 * * * * * IRL * * 25 * 26 * * * 61.03-11 ; 15 ; 19 * Camicie e camicette , tessute , per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * * * * * ( 1 ) Italia : una quantità eccezionale di 83 000 pezzi è prevista per l ' anno 1981 .