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Document 31981R2322

    Regolamento (CEE) n. 2322/81 della Commissione, dell' 11 agosto 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia, in Italia ed in Irlanda di camicie (categoria 8), originarie dell' Indonesia

    GU L 228 del 13.8.1981, p. 21–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/08/1982; abrogato da 31982R2214

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2322/oj

    31981R2322

    Regolamento (CEE) n. 2322/81 della Commissione, dell' 11 agosto 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia, in Italia ed in Irlanda di camicie (categoria 8), originarie dell' Indonesia

    Gazzetta ufficiale n. L 228 del 13/08/1981 pag. 0021


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2322/81 DELLA COMMISSIONE

    dell ' 11 agosto 1981

    relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia , in Italie ed in Irlanda di camicie ( categoria 8 ) , originarie dell ' Indonesia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 3059/78 del Consiglio , del 21 dicembre 1978 , relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3553/80 ( 2 ) , in particolare gli articolo 11 e 15 ,

    considerando che articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi ; che le importazioni in Francia , in Italia e in Irlanda di camicie ( categoria 8 ) , originarie dell ' Indonesia , hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo ;

    considerando che , conformemente al paragrafo 5 di detto articolo 11 il 21 ottobre 1980 sono state notificate all ' Indonesia richieste di consultazione riguardanti i prodotti della categoria 8 per la Francia e il 4 dicembre 1980 per l ' Italia e l ' Irlanda ;

    considerando che , in seguito alle consultazioni cosi avviate , questo prodotto e già stato subordinato ad una limitazione quantitativa provvisoria con il regolamento ( CEE ) n . 775/81 ( 3 ) ;

    considerando che , in seguito alle consultazioni tenutesi in data 10 luglio 1981 , è opportuno subordinare i prodotti in questione ( categoria 8 ) a una limitazione quantitativa per gli anni 1981 e 1982 ;

    considerando che , ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11 , il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell ' allegato v del regolamento ( CEE ) n . 3059/78 ;

    considerando che i prodotti in questione , esportati dall ' Indonesia fra il 1°gennaio e la data di entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 775/81 , devono essere detratti dal limite quantitativo per l ' anno 1981 ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    L ' importazione in Francia , in Italia e in Irlanda dei prodotti della categoria riportata in allegato , originari dell ' Indonesia , è subordinata ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato , fermo restando il disposto dell ' articolo 2 , paragrafo 1 .

    Articolo 2

    1 . L ' importazione in libera pratica dei prodotti di cui all ' articolo 1 spediti dall ' Indonesia verso la Francia , l ' Italia e l ' Irlanda tra il 1° gennaio 1981 e la data di entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 775/81 e non ancora immessi in libera pratica , viene effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l ' effettiva spedizione durante il periodo considerato .

    2 . I prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 775/81 dall ' Indonesia verso la Francia , l ' Italia e l ' Irlanda continuano ad essere subordinati al sistema di duplice controllo contemplato dall ' allegato v del regolamento ( CEE ) n . 3059/78 .

    3 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 2 , tutti i quantitativi di prodotti spediti dall ' Indonesia a decorrere dal 1° gennaio 1981 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1981 .

    Articolo 3

    1 . Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Comunità europee .

    Esso si applica fino al 31 dicembre 1982 .

    2 . Il regolamento ( CEE ) n . 775/81 non è più applicabile .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , l ' 11 agosto 1981 .

    Per la Commissione

    Edgard PISANI

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 365 del 27 . 12 . 1978 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 381 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 81 del 27 . 3 . 1981 , pag . 10 .

    ALLEGATO

    Categoria N . *

    Numero della tariffa *

    Codice Nimexe ( 1981 ) *

    Designazione delle merci *

    $Stati membri *

    Unità *

    Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre *

    1981 *

    1982 *

    8 * 61.03 A * * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per uomo e per ragazzo , compresi i colli , colletti , sparati e polsini : * f * 1 000 pezzi * 475 * 494 *

    * * * * I * * 503 ( 1 ) * 523 *

    * * * * IRL * * 25 * 26 *

    * * 61.03-11 ; 15 ; 19 * Camicie e camicette , tessute , per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * * * * *

    ( 1 ) Italia : una quantità eccezionale di 83 000 pezzi è prevista per l ' anno 1981 .

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