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Document 31981R1188
Council Regulation (EEC) No 1188/81 of 28 April 1981 laying down general rules for granting refunds adjusted in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages and the criteria for fixing the amount of such refunds and amending Regulation (EEC) No 3035/80 concerning certain products not covered by Annex II to the Treaty
Regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell' allegato II del trattato
Regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell' allegato II del trattato
GU L 121 del 5.5.1981, p. 3–6
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993; abrogato da 31992R1766
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31980R3035 | sostituzione | articolo 4.4 | 01/07/1981 | |
Modifies | 31980R3035 | modifica | allegato B. | 01/07/1981 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31981R1188R(01) | ||||
Corrected by | 31981R1188R(02) | ||||
Corrected by | 31981R1188R(03) | ||||
Modified by | 31989R3708 | sostituzione | articolo 2 | 15/12/1989 | |
Repealed by | 31992R1766 | 01/07/1993 |
Regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell' allegato II del trattato
Gazzetta ufficiale n. L 121 del 05/05/1981 pag. 0003 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0187
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0058
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0187
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1188/81 DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1981 che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche , nonchù i criteri di fissazione del loro importo , e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell ' allegato II del trattato IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1187/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafi 4 bis e 5 , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' articolo 16 , paragrafo 4 bis , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 dispone che , nella misura necessaria per tener conto delle particolarità di elaborazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali , i criteri per la concessione delle restituzioni all ' esportazione possono essere adattati a questa situazione specifica ; che è necessario prevedere tale adattamento per alcune bevande alcoliche per le quali , da un lato , il prezzo dei cereali al momento dell ' esportazione non è legato al prezzo dei cereali al momento dell ' elaborazione e , dall ' altro , poichù il prodotto finale risulta da un miscuglio di vari prodotti , è diventato impossibile seguire l ' identità dei cereali incorporati nel prodotto finale da esportare , tanto più che le bevande in questione sono inoltre sottoposte a un invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni ; considerando che le suddette difficoltà si riscontrano in particolare per lo Scotch Whisky e per l ' Irish Whiskey ; considerando che è opportuno , per quanto possibile , applicare in modo analogo il regime abituale delle restituzioni ; che è quindi opportuno versare una restituzione ai cereali rispondenti alle condizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato , utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di bevande alcoliche che saranno esportati ; che , a tale scopo , occorre applicare ai quantitativi dei suddetti cereali posti sotto controllo un coefficiente globale e forfettario calcolato in base alle statistiche nazionali fornite dagli Stati membri interessati ; che l ' utilizzazione del rapporto esistente fra i quantitativi totali delle bevande alcoliche in questione esportati e i quantitativi totali messi in vendita sembra costituire una base equa e semplice ; che , per la determinazione di quantitativi di cereali messi sotto controllo e del coefficiente , sono esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo ; considerando che , per tener conto del fatto che il coefficiente non rispecchia l ' evoluzione prevedibile delle esportazioni , occorre prevederne l ' adeguamento ; che è inoltre necessario prevedere l ' adeguamento del coefficiente specialmente per premunirsi contro l ' eventualità che i versamenti delle suddette restituzioni servano anche per aumentare in modo anomalo le scorte ; considerando che l ' articolo 16 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) N . 2727/75 prevede la possibilità di differenziare la restituzione secondo la destinazione ; che occorre quindi prevedere dei criteri obiettivi per giungere alla soppressione della restituzione per alcune destinazioni ; considerando che , per determinare il coefficiente , è opportuno prevedere l ' obbligo di fornire delle prove relative all ' esportazione dei quantitativi di bevande alcoliche ; che risulta opportuno prevedere che , nel caso di merci che ritornano nel territorio comunitario , si applichi l ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 754/76 ( 3 ) se si realizzano le condizioni particolari ; considerando che , dal 1° agosto 1973 e fino al 30 giugno 1981 , certi cereali rispondenti alle condizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato sono stati messi sotto controllo e utilizzati per la fabbricazione di bevande alcoliche destinate all ' esportazione ; che si devono quindi applicare provvedimenti adeguati per far fronte a questa situazione ; considerando che , a seguito dell ' ampliamento del campo d ' applicazione delle restituzioni all ' esportazione in questo settore , è opportuno apportare di conseguenza alcune modifiche al regolamento ( CEE ) n . 3035/80 del Consiglio , dell ' 11 novembre 1980 , che stabilisce , per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell ' allegato II del trattato , le norme generali relative alla concessione di restituzioni all ' esportazione e i criteri di fissazione del loro importo ( 4 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Il presente regolamento stabilisce le norme generali per la fissazione e la concessione delle restituzioni all ' esportazione per i cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche contemplate dall ' articolo 16 , paragrafo 4 bis , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 e il cui processo obbligatorio di fabbricazione comprenda un periodo d ' invecchiamento di almeno tre anni . 2 . Fermo restando l ' articolo 4 , paragrafo 1 , il regolamento ( CEE ) n . 3035/80 non si applica alle bevande alcoliche di cui al paragrafo 1 . Articolo 2 Possono beneficiare delle restituzioni previste dall ' articolo 1 i cereali rispondenti alle condizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato e che sono utilizzati per la produzione delle bevande alcoliche della sottovoce 22.09 C III b ) della tariffa doganale comune , quali : - lo Scotch Whisky - quale è definito nel « Finance Act 1969 » , modificato dal « Finance Act 1980 » , del Regno Unito ; - l ' Irish Whiskey - quale è definito nell ' « Irish Whiskey Act 1980 » , dell ' Irlanda e nel « Finance Act 1969 » , modificato dal « Finance Act 19870 » , del Regno Unito . Articolo 3 1 . I quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali che sono messi sotto controllo dagli aventi diritto e ai quali è applicato un coefficiente , fissato annualmente per ogni Stato membro interessato e applicabile ad ogni avente diritto interessato ; tale coefficiente esprime il rapporto esistente , per le bevande alcoliche interessate , tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione . Per la determinazione dei quantitativi di cereali messi sotto controllo e del coefficiente , sono esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo . 2 . Il coefficiente menzionato al paragrafo 1 viene adeguato : - se il rapporto tra i cereali comunitari citati nell ' articolo 2 e i cereali impiegati in regime di perfezionamento attivo è sensibilmente modificato , - se l ' evoluzione prevedibile delle esportazioni di uno degli Stati membri interessati rivela la tendenza ad una modificazione sensibile , - se in uno degli Stati membri interessati le scorte di una delle bevande alcoliche in questione variano in modo anormale . 3 . Il coefficiente può essere differenziato secondo i cereali utilizzati . 4 . Gli organismi competenti si assicurano periodicamente del volume delle esportazioni effettuate e del volume delle scorte e ne seguono l ' evoluzione . 5 . Per « messa sotto controllo 5 si intende il collocamento sotto un regime di controllo doganale , o sotto un regime amministrativo che presenti garanzie equivalenti , dei cereali destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all ' articolo 2 . Articolo 4 1 . Il tasso della restituzione applicabile è il tasso fissato a norma dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 3035/80 . 2 . Il tasso della restituzione è quello vigente il giorno della messa sotto controllo dei cereali . Articolo 5 Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo esigono , la restituzione può essere soppressa per alcune destinazioni . Articolo 6 1 . L ' avente diritto alla restituzione è un operatore stabilito nella Comunità . 2 . La restituzione è pagata quando sia fornita la prova che i cereali sono stati messi sotto controllo e distillati . 3 . Su richiesta dell ' interessato , non appena i cereali sono posti sotto controllo viene versato un importo pari alla restituzione . In tal caso , il pagamento è subordinato alla costituzione di una cauzione che è liberata allorchù si fornisce la prova dell ' avvenuta distillazione dei cereali . Articolo 7 Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , i cereali possono essere sostituiti dal malto . In tal caso , il malto è convertito in cereali mediante coefficienti . Articolo 8 1 . Ai fini dell ' articolo 3 , si deve fornire la prova che i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti alle condizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato sono stati esportati . In caso di applicazione dell ' articolo 5 , si deve inoltre fornire la prova che le bevande alcoliche in questione sono pervenute alla destinazione per la quale è fissata la restituzione . 2 . Quando si applica la procedura di transito comunitario , le bevande a cui fa riferimento il paragrafo 1 seguono la procedura del transito comunitario esterno . 3 . Ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 754/76 , si considera che le bevande alcoliche di cui al paragrafo 1 abbiano soddisfatto alle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione delle restituzioni all ' esportazione . Questi prodotti possono essere immessi in libera pratica solo qualora sia rimborsato un importo corrispondente alla restituzione pagata , maggiorato di un importo supplementare , o qualora sia pagato il diritto dovuto per l ' importazione di prodotti di paesi terzi . Articolo 9 1 . A richiesta dell ' interessato , i cereali posti sotto controllo tra il 1° agosto 1973 e la data d ' applicazione del presente regolamento possono beneficiare delle disposizioni di quest ' ultimo . 2 . Il pagamento della restituzione viene effettuato in quote scaglionate . Articolo 10 L ' articolo 4 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 3035/80 è sostituito dal seguente testo : « 4 . Eccezion fatta per i cereali , non sono concesse restituzioni per i prodotti utilizzati per la fabbricazione dell ' alcole contenuto nelle bevande alcoliche contemplate dall ' allegato B e rientranti nella sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune . » Articolo 11 Nell ' allegato B del regolamento ( CEE ) n . 3035/80 , il testo relativo alla voce 22.09 è sostituito dal testo seguente : Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Prodotti agricoli per i quali , può essere concessa una restituzione all ' esportazione * Cereali * Riso * Uova * Zucchero o melasso * Isoglucosio * Prodotti lattiero-caseari * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 22.09 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol ; acqueviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande : * * * * * * * * C . Bevande alcoliche * * * * * * * * II . Gin * x * * * * * * * ex III . Whisky [ escluso il « Bourbon » e i whisky di cui al regolamento ( CEE ) n . 1187/81 ) ] * x * * * * * * * ex IV . Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno * x * * * * * * * V . altri * x * * x * x * x * x * Articolo 12 Le modalità di applicazione del presente regolamento e gli adeguamenti necessari derivanti dall ' articolo 9 , paragrafo 1 , sono adottati secondo la procedura dell ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 . Articolo 13 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 28 aprile 1981 . Per il Consiglio Il Presidente J . de KONING ( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) GU n . L 89 del 2 . 4 . 1976 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag . 27 .