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Document 31981H0924

    81/924/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 27 ottobre 1981, concernente le strutture tariffarie per l'energia elettrica nella Comunità

    GU L 337 del 24.11.1981, p. 12–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1981/924/oj

    31981H0924

    81/924/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 27 ottobre 1981, concernente le strutture tariffarie per l'energia elettrica nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 337 del 24/11/1981 pag. 0012 - 0013
    edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 4 pag. 0034
    edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 4 pag. 0034


    ++++

    RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

    del 27 ottobre 1981

    concernente le strutture tariffarie per l ' energia elettrica nella Comunità

    ( 81/924/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

    visto il progetto di raccomandazione della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    considerando che , nella risoluzione del 13 febbraio 1975 ( 2 ) , il Consiglio ha sottolineato la necessità di consentire che i prezzi coprano progressivamente , per quanto possibile , i costi relativi alla messa a disposizione dell ' energia e all ' ammortamento degli investimenti necessari ;

    considerando che la coerenza delle strutture di prezzo dell ' energia rappresenta un elemento fondamentale della potilica economica e energetica ;

    considerando che strutture tariffarie razionali permettono una migliore utilizzazione delle risorse ;

    considerando che strutture tariffarie basate su principi comuni contribuiscono alla realizzazione di condizioni di approvvigionamento più omogenee e permettono una più coerente formazione dei prezzi nella Comunità ;

    considerando che , indipendentemente dallo stato giuridico delle imprese , la fornitura di energia elettrica costituisce un servizio d ' interesse pubblica e , che per tale motivo , le imprese devono garantire un uguale trattamento degli utenti che si trovano in condizioni di fornitura paragonabili ;

    considerando che le imprese elettriche dovrebbero , seguendo i principi di una gestione razionale , coprire i lor costi basandosi su una ripartizione per quanto possibile obiettiva di detti costi fra la varie categorie di utenti ;

    considerando che è necessario evitare le strutture tariffarie promozionali , che impediscono un ' utilizzazione razionale dell ' energia ;

    considerando che nella Comunità i principi su cui sono basate le strutture tariffarie dell ' energia elettrica variano a seconda dei paesi , benchù alcune di esse abbiano già un orientamento comune , e che è necessario proseguire le azioni di semplificazione e di unificazione ,

    RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI :

    Di fare in modo , qualora non vi si sia già provveduto , che , grazie ad appropriati provvedimenti , le strutture tariffarie dell ' energia elettrica siano basate sui seguenti principi comuni :

    1 . la tariffa dell ' energia elettrica dovrebbe essere strutturata ed adottata in modo da permettere l ' applicazione di una politica razionale dei prezzi e da rispecchiare i costi sostenuti per le varie categorie di utenti ; essa dovrebbe tenere in conto l ' utilizzazione razionale dell ' energia ed evitare l ' incoraggiamento a consumi non giustificati , soddisfacendo al contempo , nel modo migliore , a criteri di chiarezza e di semplicità ;

    2 . la tariffa binomia , che fra le varie formule tariffarie consente di riprodurre in modo ottimale la struttura dei costi di fornitura dell ' energia elettrica , dev ' essere generalizzata ( 3 ) ;

    3 . le strutture tariffarie promozionali , che incoraggiano un consumo inutile e diminuiscono artificialmente il prezzo dell ' elettricità , dovrebbero essere escluse ;

    4 . le tariffe basate sull ' utilizzazione dell ' energia elettrica dovrebbero essere abolite a meno che tali tariffe non siano conformi alle disposizioni generali del punto 1 ed a meno che esse non contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi a lungo termine della politica energetica ;

    5 . allo scopo di trasferire la domanda al di fuori dei periodi di massimo carico della rete e di consentire eventuali scarichi , si dovrebbero prevedere tariffe multiple a prezzi differenziati , e/o contratti comportanti la possibilità d ' interrompere le forniture ;

    6 . le tariffe non dovrebbero venire mantenute a livelli artificialmente bassi , ad esempio per ragioni sociali o di politica antinflazionistica ; in tali casi , dovrebbero essere prese , ove necessario , disposizioni specifiche ;

    7 . Le strutture tariffarie dovrebbero garantire la possibilità di aggiornare i prezzi a intervalli regolari .

    Di proseguire le ricerche sulle caratteristiche della domanda di energia elettrica delle varie categorie di utenti e della sua evoluzione a lungo termine nonchù di svilupparle in stretta cooperazione a livello comunitario , allo scopo di migliorare ulteriormente le strutture tariffarie .

    Di far sì che i prezzi dell ' energia elettrica abbiano il più altro grado di trasparenza possibile e che questi prezzi e i costi per i consumatori siano resi pubblici per quanto possibile .

    Fatto a Lussemburgo , addì 27 ottobre 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . WALKER

    ( 1 ) GU n . C 144 del 15 . 6 . 1981 , pag . 105 .

    ( 2 ) GU n . C 153 del 9 . 7 . 1975 , pag . 6 .

    ( 3 ) Il termine « tariffa binomia » riguarda strutture tariffarie composte di un elemento fisso e di uno variabile e seconda della quantità di energia elettrica utilizzata .

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