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Document 31979R3052

    Regolamento (CEE) n. 3052/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa i prezzi di riferimento validi per l' anno 1980 nel settore dei prodotti della pesca

    GU L 343 del 31.12.1979, p. 34–36 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/3052/oj

    31979R3052

    Regolamento (CEE) n. 3052/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa i prezzi di riferimento validi per l' anno 1980 nel settore dei prodotti della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 343 del 31/12/1979 pag. 0034 - 0036


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3052/79 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 1979

    che fissa i prezzi di riferimento validi per l ' anno 1980 nel settore dei prodotti della pesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 100/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2903/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 19 , paragrafo 6 , primo comma ,

    considerando che l ' articolo 19 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 100/76 prevede tra l ' altro , la fissazione annuale dei prezzi di riferimento validi per la Comunità , per i prodotti di cui all ' allegato I , lettere A e C , all ' allegato II e all ' allegato IV , lettera B , di detto regolamento ;

    considerando che l ' articolo 19 , paragrafo 2 , del suddetto regolamento stabilisce che per i prodotti elencati nell ' allegato I , lettere A e C , di detto regolamento , il prezzo di riferimento è uguale ad una percentuale uguale almeno al 60 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento ;

    considerando che i prezzi di orientamento per i prodotti della pesca enumerati nell ' allegato I , lettere A e C , del regolamento ( CEE ) n . 100/76 sono stati fissati per la campagna di pesca 1980 dal regolamento ( CEE ) n . 2813/79 del Consiglio , del 10 dicembre 1979 ( 3 ) ;

    considerando che la fissazione del prezzo di riferimento è una condizione per l ' eventuale applicazione delle misure opportune al fine di tutelare la produzione comunitaria ; che l ' attuazione di tali misure è strettamente connessa con quelle adottate all ' interno della Comunità al fine di esercitare un ' azione stabilizzatrice sui mercati , in particolare mediante l ' applicazione del sistema dei prezzi di ritiro dalla vendita al di sotto dei quali le organizzazioni di produttori si astengono dal vendere i prodotti dei propri aderenti ; che il prezzo di riferimento deve essere fissato applicando al prezzo di orientamento una percentuale compresa all ' interno dei limiti adottati per la fissazione del prezzo di ritiro ; che , in quest ' ultimo caso , la percentuale deve essere determinata prendendo in particolare in considerazione la struttura della domanda e dell ' approvvigionamento dei mercati ;

    considerando che , per i motivi sopra enunciati , è opportuno prendere in considerazione per i prezzi di riferimento il livello dei prezzi di ritiro quando questi siano compresi entro i limiti definiti a tale scopo e , in caso contrario , il più basso livello ammesso ;

    considerando che , per i prodotti di cui all ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 100/76 , i prezzi di riferimento devono essere derivati dal loro prezzo di orientamento e fissati in funzione del livello del prezzo considerato per l ' applicazione delle misure di intervento per detti prodotti ; che occorre pertanto fissare i prezzi di riferimento per tali prodotti all ' 85 % dei prezzi di orientamento fissati per la campagna di pesca 1980 dal regolamento ( CEE ) n . 2814/79 del Consiglio , del 10 dicembre 1979 ( 4 ) ;

    considerando che , per i prodotti elencati nell ' allegato IV , lettera B , del regolamento ( CEE ) n . 100/76 , i prezzi di riferimento sono determinati sulla base del prezzo di riferimento del prodotto fresco ;

    considerando che la situazione constatata sui mercati della Comunità relativa all ' importazione di prodotti congelati , di cui all ' allegato IV , lettera B , del regolamento ( CEE ) n . 100/76 può eventualmente esigere l ' applicazione delle misure per la protezione della produzione comunitaria dato che , in particolare , i prodotti congelati possono sostituire il prodotto fresco ; che per tali prodotti è opportuno , quindi , fissare un prezzo di riferimento che tenga conto del normale rapporto esistente nei vari stadi della trasformazione tra prodotti freschi e prodotti congelati ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    I prezzi di riferimento valevoli fino al 31 dicembre 1980 per i prodotti dell ' allegato I , lettere A e C , dell ' allegato II e dell ' allegato IV , lettera B , del regolamento ( CEE ) n . 100/76 sono fissati in allegato .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 347 del 12 . 12 . 1978 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 320 del 15 . 12 . 1979 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    I . Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell ' allegato I , lettere A e C , del regolamento ( CEE ) n . 1001/76

    Prodotti * Prezzo di riferimento ( ECU/t ) *

    1 . Aringhe * 226 *

    2 . Sardine : * *

    a ) dell ' Atlantico * 369 *

    b ) del Mediterraneo * 267 *

    3 . Sebasti ( Sebastes marinus ) * 509 *

    4 . Merluzzi bianchi * 514 *

    5 . Merluzzi carbonari * 323 *

    6 . Eglefini * 372 *

    7 . Merlani * 351 *

    8 . Sgombri * 193 *

    9 . Acciughe * 343 *

    10 . Passere di mare * 464 dall ' 1 . 1 . 1980 al 31 . 3 . 1980 *

    * 508 dall ' 1 . 4 . 1980 al 31 . 12 . 1980 *

    11 . Naselli ( Merluccius sp.p . ) * 1 077 *

    12 . Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p . * 748 *

    II . Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 100/76

    Prodotti * Prezzo di riferimento ( ECU/t ) *

    1 . Sardine * 324 *

    2 . Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus * 807 *

    3 . Calamari ( Loligo sp.p . ) * 1 573 *

    4 . Calamari o totani ( Ommastrephes sagittatus , Todarodes sagittatus , Illex sp.p . ) * 797 *

    5 . Seppie ( Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola rondeleti ) * 1 093 *

    6 . Polpi delle specie Octopus * 807 *

    III . Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell ' allegato IV , lettera B , del regolamento ( CEE ) n . 100/76

    Prodotti * Presentazione * Prezzo di riferimento ( ECU/t ) *

    1 . Merluzzi bianchi * interi * 540 *

    * filetti * 1 390 *

    2 . Merluzzi carbonari * interi * 351 *

    * filetti * 779 *

    3 . Eglefini * interi * 411 *

    * filetti * 1 114 *

    4 . Sebasti ( Sebastes marinus ) * interi * 552 *

    * filetti * 1 150 *

    5 . Sgombri * interi * 251 *

    * filetti * 513 *

    6 . Naselli ( Merluccius sp.p . ) * interi * 472 *

    * filetti * 818

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