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Document 31978R2341

    Regolamento (CEE) n. 2341/78 della Commissione, del 6 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1271/78 relativo a misure destinate a migliorare la qualità del latte nella Comunità

    GU L 282 del 7.10.1978, p. 11–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2341/oj

    31978R2341

    Regolamento (CEE) n. 2341/78 della Commissione, del 6 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1271/78 relativo a misure destinate a migliorare la qualità del latte nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 282 del 07/10/1978 pag. 0011 - 0011
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0232
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0031
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0031


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2341/78 DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 1978

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1271/78 relativo a misure destinate a migliorare la qualità del latte nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1079/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1001/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 4 ,

    considerando che a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1271/78 della Commissione , del 13 giugno 1978 , relativo a misure intese a migliorare la qualità del latte nella Comunità ( 3 ) , la durata di esecuzione di queste misure è limitata sino al 30 settembre 1979 , salvo casi eccezionali ; che per garantire la massima efficacia delle misure in oggetto è necessario prorogare questo termine senza tuttavia oltrepassare la data del 31 marzo 1980 ;

    considerando che a norma dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , le proposte particolareggiate e complete relative alle suddette azioni devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 1978 ; che , per meglio preparare le proposte , è necessario prevedere la possibilità di completarle entro una data limite ulteriore ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il regolamento ( CEE ) n . 1271/78 è modificato come segue :

    1 . All ' articolo 1 , il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

    " 2 . La durata di esecuzione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata sino al 31 marzo 1980 " .

    2 . L ' articolo 3 , paragrafo 1 , è completato dal seguente comma :

    " Tuttavia , in casi motivati , una proposta puo essere presentata nel termine di cui al comma precedente con l ' indicazione che verrà completata prima del 1 * aprile 1979 per essere conforme alle condizioni stabilite all ' articolo 4 . In caso di non osservanza di quest ' ultim data , la proposta è da considerarsi come nulla e non avvenuta " .

    3 . All ' articolo 4 , paragrafo 2 , è soppresso il secondo comma .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 6 ottobre 1978 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . L 131 del 26 . 5 . 1977 , pag . 6 .

    ( 2 ) GU n . L 130 del 18 . 5 . 1978 , pag . 11 .

    ( 3 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 39 .

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